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giovedì 7 gennaio 2021

Nona salvaguardia: domanda entro il 02/03/2021

Pensione per esodati in nona salvaguardia, la domanda entro il 2 marzo 2021

La Legge di Bilancio 2021 prevede la nona salvaguardia pensionistica che permette l’accesso alla pensione ad una platea potenziale di 2.400 esodati. I requisiti da rispettare sono quelli inseriti nel Decreto Legge 201/2011 e i beneficiari sono suddivisi in sette categorie. Ma chi sono gli esodati? Questa definizione di lavoratori, che sono rimasti senza lavoro e senza pensione, è nata dopo la riforma Fornero. Analizziamo come accedere alla pensione per esodati in nona salvaguardia, la domanda entro il 2 marzo 2021.

Nona salvaguardia e domanda di pensione

Uno dei problemi principali del sistema previdenziale. Ad oggi, sono nove le salvaguardie per restituire il diritto al pensionamento ai cosiddetti esodati.

La Legge di Bilancio 2021 prevede che gli esodati, con i requisiti previsti nel Decreto Legge 201/2011, possono inoltrare domanda di pensione non oltre il 2 marzo 2021. Inoltre, i requisiti previsti, comprensivi di finestra mobile, dovranno essere perfezionati entro il 6 gennaio 2022.

Pensione per esodati in nona salvaguardia, la domanda entro il 2 marzo 2021

I requisiti vigenti, prima del Decreto Salva Italia, che gli esodati devono possedere per poter fare domanda, si possono così riassumere:

a) pensione di vecchiaia, sono necessari 66 anni di età per il periodo dal 2019 al 2022;

b) per la quota bisogna operare una somma tra età anagrafica e anni di contributi, il risultato non deve essere inferiore a 98, con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi.

Bisogna precisare che è prevista una finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi. La finestra mobile si applica ad entrambe le forme pensionistiche (di vecchiaia o di quota).

Per coloro che accedono alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi la finestra mobile è di 15 mesi per dipendenti e 18 mesi per lavoratori autonomi.

La decorrenza della pensione non potrà essere precedente al 1° gennaio 2021.

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mercoledì 6 gennaio 2021

 Pensioni, Nona salvaguardia per altri 2.400 esodati

  • Scritto da  Eleonora Accorsi

Tra i beneficiari anche gli autorizzati ai volontari prima del 2007 e i lavoratori destinatari delle cd. deroghe amato che avrebbero maturato la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.

L'anno nuovo riserva un ulteriore scivolo per andare in pensione. Come già anticipato sulle pagine di questa rivista la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, co. 346-348 della legge n. 178/2020) ha, infatti, previsto una nona salvaguardia pensionistica in favore di ulteriori 2.400 lavoratori che si trovano in determinati profili di tutela (si veda tabella).

Si tratta di soggetti che al 2011 risultavano sostanzialmente privi di occupazione e che, pertanto, contavano di andare in pensione entro pochi anni con le regole previgenti alla Legge Fornero. Oltre a ritrovarsi in uno dei profili di tutela indicati in tabella occorre però anche maturare la decorrenza della pensione secondo le vecchie regole (cioè comprensiva delle finestre mobili di 12/15/18/21 mesi a seconda dei casi) entro il 6 gennaio 2022 (cioè entro il 120° mese successivo all'entrata in vigore del dl n. 201/2011).

Vale la pena ricordare alcune caratteristiche di questi provvedimenti. In linea generale l'eventuale rioccupazione dopo il 2011 non vale ad escludere l'accesso alla salvaguardia salvo il caso in cui essa avvenga tramite contratto subordinato a tempo indeterminato (anche se di natura domestica). E' il caso, ad esempio, di coloro che si sono rioccupati con un contratto a termine, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che hanno aperto una partita iva e si è prodotto reddito da lavoro autonomo. In sostanza la precarietà di tali redditi non determina l'esclusione dalla salvaguardia pensionistica. Sono inclusi nella salvaguardia anche i soggetti che nel 2011 hanno fruito del congedo straordinario biennale (fruibile in modo frazionato anche non continuativo) ma solo se esso è stato finalizzato per l'assistenza di un figlio disabile (non sono validi, invece, ai fini della salvaguardia i permessi mensili di cui alla legge 104/1992).

Vecchie deroghe

Tra i beneficiari della salvaguardia ci sono anche i lavoratori e le lavoratrici beneficiarie delle cd. deroghe amato in, cioè coloro che, in virtu' dell'articolo 2 del Dlgs 503/1992, possono mantenere il requisito contributivo minimo di 15 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Questi soggetti, in sostanza, se si ritrovano nei profili di tutela indicati in tabella e se maturano la decorrenza della pensione (di vecchiaia) entro il 6 gennaio 2022 (sempre secondo le regole ante fornero) possono continuare a ritirarsi con il requisito contributivo ridotto a 15 anni anziché 20 anni.

Si ricorda che con la nona salvaguardia possono uscire anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro il 20 luglio 2007 che abbiano raggiunto i 57 anni di età (58 gli autonomi) unitamente a 35 anni di versamenti più gli adeguamenti alla speranza di vita istat (che dal 2019 hanno fatto aumentare i predetti requisiti di un anno, quindi a 58 o a 59 anni a seconda dei casi). Nei loro confronti continua, infatti, ad operare la deroga Maroni prevista dall'articolo 1, co. 8 della legge 243/04 come successivamente modificata dalla legge 247/07 e confermata nell'allegato al messaggio inps 13382/2012. Come per gli altri, anche in tal caso al beneficio sono ammessi coloro che si riconoscono in uno dei profili di tutela sopra menzionati e sempre che rispettino il vincolo di decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.

La cristallizzazione delle vecchie regole consente, peraltro, anche di rimettere in carreggiata l'opzione al contributivo (art. 1, co. 23 della legge 335/1995) secondo le disposizioni vigenti sino al 2011, cioè profittando dei canali di uscita previsti per i contributivi puri (possibilità preclusa dal 2012 dalla Riforma Fornero) che, talvolta, possono risultare più favorevoli rispetto al sistema misto/retributivo.

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