Di Franco Rossini
In generale si tratta di due situazioni diverse anche se a prima vista possono esserse confuse. Entrambe le ipotesi hanno in comune lo scioglimento del rapporto di lavoro tuttavia, affinchè si possa essere considerati esodati, è necessario che lo scioglimento sia raggiunto a seguito di un accordo tra parti, azienda e lavoratore. L'accordo, secondo quanto previsto nel milleproroghe, può anche essere collettivo (in presenza di organizzazioni sindacali) o individuale e può anche essere raggiunto al termine di una procedura di conciliazione (art 410 e ss. cpc.). L'esodo, in altri termini, è una risoluzione (consensuale) del rapporto di lavoro e in ciò differisce dal licenziamento individuale (con giusta causa) che invece è iniziativa unilaterale del datore di lavoro. E' caratteristica poi che l'accordo risolutivo preveda il pagamento di incentivi all’esodo, delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore al fine di favorire proprio la risoluzione del rapporto di lavoro.
In definitiva dunque coloro che sono stati "licenziati" non rientrano nella disciplina di favore in corso di approvazione nel milleproroghe.
(Leggi)
può un operaio essere licenzito perchè non accetta il prepèensionamento voluto da accordo sindacale? grazie
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