Roma, 30-01-2014
Messaggio
n. 1684
OGGETTO:
Salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (c.d. salvaguardia dei 10.130). Ulteriori chiarimenti.
In
riferimento alla Salvaguardia “10130” di cui all’ art. 1, comma 231 e ss.,
della legge n. 228 del 2012 e’ stato evidenziato, da parte delle Strutture
periferiche, che taluni lavoratori appartenenti alla categoria dei prosecutori
volontari di cui al richiamato art. 1, comma 231, lettera b), della legge n.
228 del 2012 - il cui contingente numerico è stato incrementato di
6.000
dall’art. 1, comma 191, della legge n. 147/2013 -, hanno chiesto alle predette
Strutture se è possibile accedere alla salvaguardia in oggetto anche in
qualità di lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi ai
sensi della lettera c) del predetto comma 231.
Relativamente
ai comportamenti da adottare in tali situazioni si precisa quanto segue.
a)
Soggetti che hanno già ricevuto la lettera di certificazione del diritto
all’accesso alla salvaguardia come prosecutori volontari
In
tali situazioni risulta inutile la presentazione di ulteriori istanze per la
certificazione in altra categoria ( CESSATI) in quanto soggetti
già salvaguardati.Nel caso in cui siano state già presentate tali richieste, le stesse devono essere archiviate.
b)
Soggetti che non hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto
all’accesso alla salvaguardia come prosecutori volontari
In
tali fattispecie, si interessano le Strutture territoriali ad esaminare le
predette richieste e, in presenza del provvedimento di accoglimento adottato dalle DTL nonché dei requisiti di legge
per il diritto alla salvaguardia nella categoria dei “lavoratori cessati”, ad
inserire tali soggetti tra i beneficiari della salvaguardia prevista per quest’ultima categoria.Il Direttore Generale
Nori
Noi postali vogliamo sapere quando possiamo prendere l'assegno pensionistico maturando il requisito da marzo 2015 in poi.......
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