
TESTO COMPLETO ED INTEGRATO DELLA ATTUALE 7' PER I CV ED I CESSATI:
Anche a seguito di diverse richieste di chiarimenti e di alcune informazioni inesatte che circolano vi ho ricostruito qui sotto il testo della attuale 7' salvaguardia (salvo ulteriori modifiche dei prossimi giorni che ritengo comunque improbabili) nei commi che riguardano i Contributori Volontari ed i Cessati.
La ricostruzione del testo è quella al
quale si fa riferimento (L.147/2013) per chiarire meglio i requisiti dei
soggetti interessati in grassetto il testo della 7’ ed in corsivo i riferimenti
della norma alla quale rimanda:
CONTRIBUTORI
VOLONTARI:
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma
194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a)
i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre
2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,
qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;= entro il 6 gennaio 2017
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;= entro il 6 gennaio 2017
CESSATI
E LICENZIATI:
c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
b)
i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011; = entro il 6 gennaio 2017.
Lunedì
il testo della Legge di Stabilità passerà al Senato per la 3’ e definitiva
lettura. Prevediamo sarà approvata definitivamente prima di Natale e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale entro fine anno od al massimo nei primi giorni di
gennaio 2016. Le domande di salvaguardia dovranno essere presentate nei 60
giorni seguenti la sua entrata in vigore (che sarà quella di pubblicazione in
G.U) anche se occorrerà aspettare la circolare ministeriale (o messaggio INPS)
per le modalità e la modulistica.
TUTTI
I DECORRENTI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 SONO INVITATI A FARE DOMANDA
DI PENSIONE NON APPENA SARA’ PUBBLICATA LA LEGGE IN G.U. PER EVITARE DI PERDERE
QUALCHE MESE DI PENSIONE. La domanda dovrà essere fatta facendo
riferimento alla Legge di salvaguardia approvata.
Mi riservo ulteriori informazioni ed istruzioni successivamente all’approvazione definitiva della Legge di Stabilità contenente la 7’ salvaguardia.
Francesco
P.S. qui il testo completo oggi in esame in aula alla Camera: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0037260.pdf....Da pag. 190
MOBILITATI:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o
in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori
provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti
procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la
liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o
l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti
accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che
perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del
trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche
mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine
dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente
lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi
eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale
versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui
alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai
dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del
trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi
di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell’articolo 3 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo
determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella
lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di
fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle
salvaguardie di cui al presente comma;
Nota di Angelo Moiraghi: Angelo Moiraghi Aggiungo
informazioni importanti a ciò che hanno detto FRANCESCO e EVE !! Per i
MOBILITATI che non maturano il requisito pensionistico entro il termine della
mobilità e devono raggiungerlo attraverso il pagamento di Contribuzione
Volontaria (vedi al link riportato da Francesco la lettera A , comma 146 della
L.S.), e che ancora non sono l'autorizzati ai Versamenti Volontari: FATE
IMMEDIATAMENTE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA C.V. (può essere fatta online
sul sito INPS utilizzando il PIN esecutivo, oppure attraverso un Patronato),
perchè una delle condizioni imposte dal messaggio INPS 8881/2014 per la pari
categoria di lavoratori salvaguardati con la 6° salvaguardia chiedeva che
l'autorizzazione ai Versamenti Volontari fosse sussistente alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della 6° salvaguardia o che la domanda di
autorizzazione alla prosecuzione volontaria risultasse presentata entro la data
limite ammessa per l'inoltro della domanda di salvaguardia !! CONSIDERANDO CHE
AL COMMA 149 DELLA 7° SALVAGUARDIA SI DICE CHE: <<Ai fini della presentazione
delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di
decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di
salvaguardia>>, E' MOLTO PROBABILE CHE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA 7°
SALVAGUARDIA VENGANO APPLICATE LE STESSE CONDIZIONI RICHIESTE NEL MESSAGGIO
INPS 8881/2014! Mobilitati che siete nella condizione di dover raggiungere il
requisito pensionistico attraverso il pagamento di periodi di C.V. ..... spero
di essere stato chiaro, ...... fare la domanda da subito (GIA' DOMANI ....) per
ottenere l'autorizzazione ai V.V. non costa nulla, vi DEVE essere concessa, e
vi permetterà di essere salvaguardati se la vostra posizione soddisfa anche le
altre condizioni richieste dalla lettera A del comma 146 della L.S. ( 7°
salvaguardia), ........ NON AVERE L'AUTORIZZAZIONE AI V.V., O NON AVERE FATTO
LA RELATIVA DOMANDA ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
AMMISSIONE ALLA 7° SALVAGUARDIA VI POTREBBE PRECLUDERE LA SALVAGUARDIA STESSA
!!Attenzione: ora (dopo tutte le proteste che abbiamo inoltrato all'INPS come "Comitati dei mobilitati" ....) anche il sito INPS dovrebbe essere stato aggiornato secondo la circolare ed accettare la domanda di autorizzazione alla c.v. anche se il soggetto richiedente è ancora in mobilità !! Nel caso ancora non fosse stato sistemato .... si va da un patronato con il testo della circolare e , nel caso l'impiegato si rifiuti di inoltrare la domanda di c.v. dicendo che, se si è in mobilità, tale domanda non si può fare,..... glielo si mette sotto al naso e lo si COSTRINGE ad inoltrare la domanda! Se ancora si rifiuta (E NON HA IL DIRITTO DI FARLO ....) SI MINACCIA DI CHIAMARE I CARABINIERI E DI DENUNCIARLO PER OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO !
ALTRE CATEGORIE SALVAGUARDATE:
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
Nessun commento:
Posta un commento