
Ecco la circolare INPS sulle procedure da osservare nella presentazione delle istanze della 7^ salvaguardia
I punti principali sono:
I punti principali sono:
1)
Soggetti
che devono presentare istanza all’Inps: MOBILITATI E CONTRIBUTORI
VOLONTARI specificatamente: i lavoratori di cui all’art. 1, comma 265,
lettere a) e b) (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori
volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport
e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla
salvaguardia in parola all’INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016.
2)
Soggetti
che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro tutti
gli altri e specificatamente: i lavoratori di cui all’art. 1, comma 265,
lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione
unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151
del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza
di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016,
secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 che vi ho inviato con mail precedente
ed alla quale si rimanda integralmente;
Anche per tali lavoratori è prevista la
possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle
Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il
tramite del patronato. Pertanto, la nuova categoria di domanda
on line prevede anche le categorie relative a: Lavoratori cessati entro il
30/06/2012; Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012; Lavoratori cessati per
risoluzione unilaterale; Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il
1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
Le
Istanze devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016
data successivamente alla quale inizieranno le operazioni di esame e successiva
risposta alle domande.
La
decorrenza della pensione per i salvaguardati con la 7’ non potrà essere
precedente al mese di gennaio e TUTTI i salvaguardati con la 7’ decorrenti a
febbraio DEVONO inoltrare la domanda di pensione entro e non oltre i corrente
mese di gennaio al fine di non perdere la mensilità di febbraio.
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