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sabato 26 ottobre 2013

Un furto di dignità

Un furto di dignità
- L’effetto più nefasto della mitica Fornero? La penalizzazione di genere (grave e nascosta da una censura mediatica impenetrabile) di cui sono vittime le donne che hanno fondato la propria autonomia di persone e identità di cittadine sul valore del lavoro
25/10/2013
Fra i disastri generati dalla scarsa avvedutezza della Ministra Fornero, ce n'è uno più emblematico e inquietante, perché è opera di una donna cui era affidato il presidio delle pari opportunità. La manovra pensionistica ha equiparato senza gradualità l'età pensionabile per entrambi i sessi, fissandola a 66 anni entro il 2018, ma ha trattato alla stessa stregua le lavoratrici ancora occupate (costrette a rivedere il proprio progetto di vita ma in possesso di un reddito) e quelle che non lo erano più, si trovavano alle soglie dei 60 anni e quindi prossime alla pensione di vecchiaia e ora rischiano di rimanere senza stipendio, senza pensione e senza alcuna possibilità di ricollocazione produttiva anche per 8/10 anni, cioè molto più a lungo degli uomini pure colpiti dalla riforma. Il rifiuto di gestire la transizione, rendendo nei fatti retroattiva la norma, ha cioè prodotto una penalizzazione di genere grave e occultata da una censura mediatica impenetrabile, di cui sono vittime donne che hanno fondato la propria autonomia di persone e identità di cittadine sul valore del lavoro (qualsiasi lavoro, dal più semplice a quello con più articolato contenuto di competenze e di responsabilità), che con quel lavoro hanno per decenni, a fatica e senza remunerazione, conciliato le funzioni di cura e di organizzazione dello spazio domestico, che hanno aderito spesso loro malgrado a piani di esodo o di mobilità attivati da grandi aziende inclini a emarginare le lavoratrici giunte al termine del percorso professionale oppure sono state licenziate, senza incentivi né accompagnamenti, da piccole e medie aziende in crisi che hanno tutelato il lavoro dei padri di famiglia sopprimendo quello delle madri. Ora si trovano brutalmente respinte verso il disagio e la subalternità, esiti di un sistema sociale che nega valore al lavoro, soprattutto a quello femminile, lo ostacola in accesso, lo svilisce in uscita. Queste donne chiedono non scampoli di salvaguardie, utili per pochi abitini di stretta misura ma il riconoscimento di un principio valido per tutte (e per tutti): l’inapplicabilità della manovra a chi quando è stata varata era già stato privato del lavoro ed era prossimo alla pensione. Non si possono, per carenza di equità e per difetto di legittimazione costituzionale, modificare le regole quando il gioco è concluso. E questo pervicace accanirsi delle istituzioni contro le donne, questo furto di dignità ha un nome preciso, sempre lo stesso: si chiama violenza ed esige giustizia.
di Marta Pirozzi, lavoratrice esodata - See more at: http://www.radioarticolo1.it/articoli/2013/10/25/7108/un-furto-di-dignita#sthash.GBBkKNqN.dpuf

venerdì 25 ottobre 2013

Una piccola modifica

Abolita la penalizzazione anche per i congedi di maternità e paternità | C. Fontana
Roma, 25/10/2013)
Abolita la penalizzazione anche per i congedi di maternità e paternità | C. FontanaGrande soddisfazione per il lavoro svolto tra Camera e Senato sul tema riguardante la penalizzazione al calcolo del trattamento pensionistico per coloro che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Oltre che per le donazioni di sangue, inserite grazie ad un emendamento di Luciano Pizzetti approvato all'unanimità al Senato, ieri la Camera ha aggiunto la salvaguardia anche per i congedi di maternità e paternità approvando un emendamento di cui sono firmataria insieme al gruppo PD Commissione Lavoro.
La norma sarà convertita in legge entro il prossimo mercoledì.
Il Governo, inoltre, ha accolto un mio ordine del giorno con cui si chiede di trovare una soluzione immediata per riuscire ad includere anche i congedi e i permessi concessi in base alla legge 104/1992 per l'assistenza ai disabili. Su quest'ultimo aspetto, perciò, seguiremo la questione con la stessa determinazione e lo stesso impegno di queste settimane affinché venga al più presto garantita una norma di civiltà e di giustizia sociale.
Cinzia Fontana, deputata PD Cremona
(Leggi)
 

Osservazioni di un Esodato Postale alla PDL unificata

Osservazioni di un Esodato Postale
Come avete potuto notare nella proposta di legge unificata per quanto riguarda gli accordi individuali non cambia nulla. Ho scritto a tutti i membri della commissione lavoro, vediamo se in giornata qualcuno mi risponde. Anche perché se tale proposta rimarrà così com'è, tutti gli accordi individuali da noi sottoscritti 410/411/412   (come i postali - ndr), non rientreremo neanche nel famoso fondo, in quanto i 36 mesi finiscono il 6/1/2015 dal 7/1/2015 siamo tutti fuori. Scrivete alla commissione lavoro della camera e Senato. Vi ricordo che ormai le eventuali modifiche possono essere fatte solo nella legge di stabilità, da ieri sera il Senato ha tre giorni di tempo per votarla o meno, senza apportare modifiche.

questa è la mail che io gli ho mandato ieri sera:
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Buonasera a tutti.
Nella proposta unificata delle varie pdl, si evince che per gli accordi individuali con esodo 410/411/412 non è cambiato nulla, pertanto questa categoria è fuori dalle salvaguardie, rimanendo appesi ai 36 mesi del diritto alla maturazione economica. Pertanto questa categoria di esodati alla fine saranno quelli più penalizzati in quanto non rientreranno nemmeno nel famoso fondo, fin quando non verrà cancellato o abrogato questo maledetto paletto dei 36 mesi, calcolando che i 36 mesi arrivano al 6 gennaio 2015, dal 7 gennaio tutti gli accordi individuali rimarranno senza salvaguardia, mentre per altre categorie la salvaguardia è fino al 2018, mi sbaglio o è così? Se così fosse chiedo a nome di tutti gli esodati con accordi individuali, di apportare nella legge di stabilità le dovute modifiche affinché nessuno possa rimanere senza salvaguardia, ed evitare in tal modo di farci fare la guerra fra poveri. In attesa di ricevere una gradita risposta auguro a tutti voi una buona serata e buon lavoro.
cordiali saluti
giuliano colaci
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allego le mail della commissione lavoro della camera, dove vi invito a scrivere, mantenendo toni consoni alla nostra educazione che in questi mesi ci ha sempre contraddistinto.
 ... Ricordiamoci che ogni salvaguardia portata a casa, per noi tutti è una vittoria.
PERTANTO NIENTE POLEMICHE.
Giuliano

rizzetto_w@camera.it , damiano_c@camera.it , polverini_r@camera.it , bechis_e@camera.it ,bosco_a@camera.it ,airaudo_g@camera.it ,albanella_l@camera.it ,baldassarre_m@camera.it ,baldelli_s@camera.it ,baruffi_d@camera.it ,bellanova_t@camera.it ,boccuzzi_a@camera.it , r.brunetta@camera.it ,casellato_f@camera.it ,cesaro_antimo@camera.it ,ciprini_t@camera.it , cominardi_c@camera.it ,dellai_l@camera.it ,disalvo_t@camera.it , faraone_d@camera.it , fedriga_m@camera.it ,fontana_c@camera.it ,giacobbe_a@camera.it ,giammanco_g@camera.it ,gnecchi_m@camera.it ,gregori_m@camera.it ,gribaudo_c@camera.it ,incerti_a@camera.it , labriola_v@camera.it , lomonte_c@camera.it ,madia_m@camera.it ,maestri_p@camera.it , martelli_g@camera.it ,meloni_g@camera.it ,miccoli_m@camera.it ,mottola_g@camera.it ,paris_v@camera.it ,piccolo_giorgio@camera.it , pizzolante_s@camera.it , placido_a@camera.it , rostellato_g@camera.it ,simoni_e@camera.it , tinagli_i@camera.it ,tripiedi_d@camera.it ,zappulla_g@camera.it
 

Baretta risponde a esodato di Poste Italiane

Videobox, Baretta risponde a esodato Poste Italiane: emergenza che va affrontata subito                
  • Il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta risponde alla videodomanda di un esodato di Poste Italiane
    In studio Maddalena Carlino
    24 ottobre 2013

Baretta: esodati problema gravissimo, soluzione priorità Governo

Dl Imu: Baretta, esodati problema gravissimo, soluzione priorita' Governo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - "In ogni provvedimento del Governo c'e' un passo in avanti verso la soluzione, che ci auguriamo sia al piu' presto possibile definitiva, di un problema sociale gravissimo, che consideriamo tra le priorita' di intervento del Governo". Cosi' il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, ha risposto, in sede di replica in Senato sul Dl Imu, al 'rimprovero' al Governo di non aver affrontato il tema degli esodati.
(Leggi)
Leggi anche: Il Mondo

Unificate le proposte di legge per gli esodati

Riceviamo da Contributore e volentieri divulghiamo
MASSIMA ATTENZIONE UNIFICATE LE PROPOSTE DI LEGGE CHE RISOLVONO IL NOSTRO DRAMMA: Ieri il Comitato Ristretto della Commissione del Lavoro della Camera ha approvato il testo unificato delle varie proposta di legge che affrontavano il problema dei non salvaguardati (727 Damiano & C. e tutte le altre presentate da quasi tutti i partiti) in un unico testo condiviso da tutti i partiti (che vi ricopio). Ora aspettiamo il successivo esame della Commissione e delle aule con l'auspicio che ne il Governo ne la Ragioneria dello Stato si mettano di traverso com'è avvenuto per la PdL 5103.
Iniziamo la nostra vigilanza e mobilitazione per sostenerne l'immediata approvazione.

ALLEGATO 5
 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214).

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122».

2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, e»;
c) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
d) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
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e) alla lettera c):
1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n.662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, e successive modificazioni»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis»;
f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
g) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
«e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015».

3. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «, del lavoro autonomo e del settore pubblico».

ART. 2. (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14).
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

2. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, le parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria» sono soppresse.

ART. 3. (Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).
1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle imprese ferroviarie consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.
2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.
3. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle imprese ferroviarie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale addetto alla condotta dei treni e del personale di accompagnamento e di manovra delle imprese ferroviarie».

ART. 4. (Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).
 1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

ART. 5. (Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).
1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

ART. 6. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n.228.
 

giovedì 24 ottobre 2013

Intervenire con Legge di Stabilità. A parole i partiti sono d'accordo

Esodati: la Legge di Stabilità potrebbe intervenire. Tutti i partiti sono d'accordo. Almeno a parole
Esodati ancora in alto mare: tutti d’accordo per soluzione. Ma quando arriverà davvero?
Si continua a discutere di una questione ancora aperta, si continua a proporre soluzioni e a ribadire l necessità di tutele per le migliaia di esodati che rischiano di rimanere senza lavoro  senza pensione.
Autore: Marcello Tansini
Tutti sono d'accordo per trovare soluzione finale, dai sindacati, ai partiti, alle associazioni, ma bisogna vedere poi la volontà vera. Sul fronte pensioni per gli esodati è arrivata una nuova ‘disposizione’, ma il problema non è risolto e per questo un gruppo di esodati ha protestato a Roma davanti alla sede del Partito Democratico, dichiarando: “Siamo qui perché Letta aveva fatto una promessa che non ha rispettato”, accusando il premier Letta di essersi dimenticati di loro, mentre alcuni esodati non hanno le ‘risorse per campare’.
Disposizioni per gli esodati e rivalutazioni dal 2014 degli assegni, ad eccezione di coloro che percepiscono una pensione superiore ai 3 mila euro, per loro non è, infatti, previsto l'adeguamento al costo della vita nel prossimo anno.

Previsto, poi, sulle pensioni dei più ricchi con un contributo di solidarietà finalizzato al ‘mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico’. Queste le disposizioni in materia previdenziale contenute nella nuova Legge di stabilità 2013-2014 che, pur avendo fatto accenno alla questione esodati, non ha effettivamente spiegato quali misure e in che valore esse interverranno per risolvere una delle urgenze sociali più complesse del nostro Paese.
Si tratta di un impegno, ma molto generico, mentre una tale situazione avrebbe dovuto richiedere interventi precisi e importanti, considerando le circa 300mila persone che rischiano di rimanere senza nulla, e le migliaia di esodati tutelati dai tre decreti dell’ex governo Monti, ma di cui solo pochissimi hanno effettivamente ricevuto la pensione. 
(Leggi)

Riforma pensioni: la protesta degli esodati e i pensionati 'bancomat'

Riforma pensioni, ultime notizie: la protesta degli esodati e i pensionati 'bancomat'
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Ultime sulle pensioni, la riforma non convince gli esodati, che protestano; per i sindacati i pensionati come bancomat
Riforma pensioni, ultime notizie: la protesta degli esodati davanti alla sede del Partito Democratico e le ammissioni del segretario Epifani riportano i riflettori sulla questione, nel frattempo giungono i calcoli su quanto andranno a perdere i pensionati nei prossimi anni, con la Legge di stabilità: per i sindacati, ancora una volta i pensionati trattati come bancomat.
Le ultime sulle pensioni e la riforma del Governo Letta, o meglio gli interventi sul settore previdenziale del Governo, continuano ad alimentare polemiche. Sul fronte pensioni per gli esodati è arrivata una nuova disposizione, ma il problema non è risolto: un gruppo di esodati ha per questo protestato a Roma davanti alla sede del Partito Democratico, dichiarando: "Siamo qui perché Letta aveva fatto una promessa che non ha rispettato", accusando il Premier di essersi dimenticati di loro, mentre alcuni esodati non hanno le "risorse per campare".
Per la riforma pensioni sugli esodati Letta, a quanto ha svelato Epifani in occasione della protesta, aveva assicurato di fare di più anche allo stesso segretario, misure più ampie che alla fine non sono arrivate.
E nel frattempo arrivano per lla riforma pensioni e la legge di stabilità, notizie in merito ai costi che graveranno sulle spalle dei pensionati nei prossimi anni. Le proiezioni sono state eseguite dallo Spi-Cgil, e parlano di perdite per circa 5 milioni di pensionati, con un media di 615 euro negli anni dal 2014 al 2016. Tali perdite saranno ridotte per la fascia di assegni compresa tra 3 e 4 volte il minimo (26 euro nel 2014, 39 nel 2015 e 45 nel 2016) più consistente per le pensioni da 4 a 5 volte il minimo (78 euro, 116 euro e 123 euro) e da 5 a 6 volte il minimo (182, 309, 319 euro) e massima per le pensioni oltre 6 volte il minimo (poco più di 400 euro per anno).
Da qui le ultime dichiarazioni sulla riforma pensioni e la legge di stabilità dei sindacati. Carla Cantone ha infatti dichiarato: "Ancora una volta i pensionati vengono usati dal governo come un bancomat", promettendo di continuare a mettere in atto mobilitazioni assieme a Fnp-Cisl e Uilp-Uil.
(Leggi)