
approvata la legge di stabilità 2014
Testo approvato 1120-B (Bozza provvisoria)
(comma) 189. All'articolo 56, comma 2, della legge
9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalità di finanziamento e
sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore
previdenziale ed assistenziale»;
b) alla lettera c), dopo le
parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale
allargato».
190. All'articolo 41, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento»
è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le
disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
191. Con
effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio
2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di
lavoratori relativa alla lettera
b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n.
228 del 2012 è
incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 234, le parole: «134
milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107
milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30
milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni
di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni
di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni
di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni
di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 235, le parole: «1.133
milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017,
a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019
e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385
milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017,
a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019
e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».
192. II contributo di cui all'articolo 33,
comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore
dell'I.R.F.A. -- Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus
nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
193. Le risorse finanziarie
complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate,
nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti
dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi
alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse
e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla
base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al
quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può
avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
194. Le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231
a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del
1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al
31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i
quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto,
successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di
lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice
di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a
livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30
giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di
lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di
lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in
mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data,
che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti
vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del
1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda
di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011,
ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo
accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra
il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013
non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato.
195. Il trattamento pensionistico con
riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non può avere decorrenza anteriore
al 1º gennaio 2014.
196. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194
sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci
previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.
197. I benefìci di cui al comma 194 sono
riconosciuti nel limite di 17.000
soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014,
250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110
milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni
di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.
198.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è subordinata
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma
197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma
3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di
euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro
per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per
l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno
2020.
MA CHI SONO I LAVORATORI CHE HANNO RISOLTO IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL 30/06/2012 E ENTRO IL 31/12/2012 IN VIRTU' DI ACCORDI INDIVIDUALI ENTRO IL 31/12/2011?QUI' C'E' QUALCOSA CHE NON QUADRA PERCHE' A ME RISULTA CHE COLORO CHE SONO USCITI DA POSTE ITALIANE ENTRO IL 31/12/2012 HANNO FIRMATO IN CONFINDUSTRIA TUTTI NEL 2012 E ALLORA VORREI ESSERE DELUCIDATO IN TAL SENSO PERCHE' SE VALE L'ACCORDO CON POSTE ITALIANE SIGLATO NEL 2011 DOVREI RIENTRARE ANCH'IO NEL DECRETO O SBAGLIO?
RispondiEliminaSi tratta di persone che hanno sottoscritto l'accordo con Poste prima del terremoto Fornero, al di là di quanto tempo dopo sia stato ratificato/ufficializzato nelle competenti sedi istituzionali deputate a farlo. Mia moglie è tra gli esodati postali che hanno sottoscritto con l'azienda in novembre 2011, ratificato a gennaio 2012 e lasciato il posto di lavoro a settembre 2012.
RispondiEliminada quello che leggo sul blog altro che risolto definitivamente il problema delle persone che che sono rimasti senza pensione e senza lavoro;ma cosa ha' fatto il governo Letta per questi sventurati,si e' preoccupato di pensare a coloro che matureranno i requisiti nel 2020 e ha' trascurato chi avrebbe maturato la pensione nel 2013 come quelli nati nel 1952;e' proprio vero che stiamo nel paese dove regna l'assoluta ignoranza da parte dei deputati sul problema reale che vivono i cittadini di cui hanno la responsabilita' di governare,ma andate al piu' presto a casa signori deputati e godedevi i vostri principeschi privilegi che con una legislatura e peraltro a 60 anni avete diritto a 6.000,00 al mese di pensione alla faccia di chi ha' lavorato 40 anni o poco meno e adesso si ritrova con un pugno di mosche;e' vergognoso tutto questo e non capisco perche' la magistratura non valuta una cosa del genere e non interviene neanche la corte dei conti.Mi sono sempre chiesto, se una legge del governo e' dannosa per i cittadini in un paese demogratico, chi deve intervenire?
EliminaNon capisco come mai sei convinto che chi matura la pensione nel 2020 e' salvaguardato??? perdonami !!! se non erro la salvaguardia si ferma per tutti i salvaguardati al 6 Gennaio 2015 e' entro questa data che bisogna maturare i requisiti a priscindere dalla categoria alla quale appartieni. Gli anni che vengono mensionati dal 2014 al 2020 sono le coperture finanziarie che hanno dovuto stanziare anno per anno per i su citati salvaguardati. Almenocche' ho capito male io !!!! se cosi' fosse, pregherei i gestori del blog a dare delle delucidazioni se hanno la possibilita di essere informati piu' di noi .Grazie
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