INTERROGAZIONE N. 5-11470 On. Rizzetto ( FdI-AN )
Commissione XI Camera dei Deputati – seduta del 14 settembre 2017.
Passo ad illustrare
l’atto parlamentare dell’On. Rizzeto, concernenti i soggetti non rientranti
nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulla c.d. “ottava
salvaguardia” contenute nell’art. 1, comma 214 e ss (seguenti),
della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)
Al riguardo, dai dati
forniti dall’INPS – e contenuti nella tabella (All. 1) che metto a disposizione
dell’interrogante e dell’intera commissione – si evince che il numero
complessivo dei soggetti esclusi dalla ottava salvaguardia per
effetto dell’adeguamento all’aspettativa di vita è di 273 unità (di cui 115
donne e 158 uomini). Di questi soggetti:
- 52 sono lavoratori
con contratto a tempo determinato e prosecutori volontari senza versamenti che
matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2018;
- 221 sono soggetti
appartenenti ad altre categorie che matureranno il diritto a pensione in data
successiva al 6 gennaio 2019.
Dalla tabella emerge, inoltre, che le donne escluse dalla salvaguardia,
nate dopo il 31 luglio1956, sono 1.359 mentre 1.774 sono i lavoratori collocati
in mobilità privi dei requisiti per il diritto a pensione entro 36 mesi dalla
fine del periodo di mobilità.
Ciò posto, con riferimento al quesito relativo al numero dei c.d. esodati
ex. Postali – categoria avente decorrenza pensionistica oltre il 2018
e costituita da soggetti cessati dal lavoro con accordi individuali di esodo
con Poste Italiane spa, entro il 31 dicembre 2011 – l’INPS ha precisato che in
caso di cessazione individuale del rapporto di lavoro, né il lavoratore né il
datore di lavoro sono tenuti ad alcuna specifica comunicazione all’Istituto;
non è, pertanto, possibile distinguere le cessazioni unilaterali da quelle
avvenute a seguito di accordi tra le parti.
L’Inps non è quindi in gardo di fornire il numero esatto dei lavoratori
rientranti nella categoria che qui interessa. L’Istituto, tuttavia, ha fornito
un dato approssimativo, individuando una platea pari a 82 lavoratori. Tale dato
si ricava prendendo in considerazione i lavoratori di Poste Italiane cui l’Inps
ha respinto, per assenza del requisito anagrafico o contributivo, la domanda di
salvaguardia per cessazione del rapporto di lavoro derivante da accordo
individuale sottoscritto entro il 31 dicembre 2011. Dal numero così ottenuto
sono stati esclusi i lavoratori deceduti, i titolari di pensione, nonché i
lavoratori cessati dopo il 31 dicembre 2012.
L’Inps ha, infine, precisato che la platea si riferisce esclusivamente ai
lavoratori che hanno presentato domanda di salvaguardia.
Da ultimo, per quanto riguarda i c.d. esodati ex Alitalia occore
precisare, preliminarmente, che l’art.1 della legge n. 147 del 2014 ha previsto
l’acceso ai benefici della c.d. seconda salvaguardia in favore
dei soggetti per i quali le imprese avessero stipulato – in sede governativa e
entro il 31 dicembre 2011 – accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali, con utilizzo di ammortizzatori sociali.
Con specifico riferimento ai lavoratori Alitalia, per i quali
risulta essere stato stipulato un accordo in sede governativa in data 11 marzo
2011, doveva risultare la cessazione dell’attività lavorativa entro il 31
dicembre 2014 – con conseguente messa in mobilità – unitamente alla
comunicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati al Ministero che
rappresento. Tuttavia, dai riscontri effettuati è emerso che, per i lavoratori
in parola, non è pervenuta alcuna istanza aziendale di accesso alla seconda
salvaguardia.
tabella (All. 1)
Tipologia
|
Sesso
|
Totale complessivo1
|
|
Titolari
di contratto a tempo det. e prosecutori volontari senza vers. (requisito
entro il 6/1/2018)
|
28
|
24
|
52
|
Altre
categorie (requisito entro il 6/1/2019)
|
87
|
134
|
221
|
Totale esclusi per adeguamento aspettativa di vita
|
115
|
158
|
273
|
|
|
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|
Donne
escluse nate dopo il 31/7/1956
|
1.359
|
|
1.359
|
lavoratori
privi dei requisiti entro 36 mesi dalla fine del periodo di mobilità
|
582
|
1.192
|
1.774
|
Totale generale
|
2.056
|
1.350
|
3.406
|
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1dati estratti dalle certificazioni
respinte aggiornate all'11/9/2017
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Licenziato nel 2015, azienda cessata con lavoratori licenziati sia nel 2014 che 2015 i primi sono rientrati nella 7" ed 8" salvaguardia i secondi di nulla ed 1 anno in meno di mobilita' , le selvaguardie hanno risolto molti casi ma non con quale equita', frutto di un politica non chiara sulle pensioni
RispondiEliminaNon esistono esodati di serie A ed esodati di serie B!! Sono nata il 22 Agosto 1956 e, esodata dal 2007,cioè da 10 anni, con accordi controfirmati, vengo esclusa dall'8A Salvaguardia senza motivo!!Pretendo che venga rispettato l'Art. 3 della Costituzione Italiana,frutto di lotte dei ns.progenitori,per il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
RispondiEliminaIo ho fatto domanda x ottava salvaguardia avendo tutti i requisiti richiesti, l'Inps mi ha risposto dicendo che dopo la data di scadenza della presentazione della domanda avevo svolto lavoro a tempo determinato e quindi non potevo accedere alla salvaguardia, dovevo rimanere in mobilità. Non convinto mi sono rivolto ad un patronato, che subito ha accolto le mie perplessità e rifatto la domanda. Ebbene l'Inps non ha accolto la domanda xché non possibile fare il cumulo dei contributi . Voi che dite. Denuncio?
RispondiEliminaQuesto è un argomento da far presente al coordinamento dei Comitati.
RispondiEliminaScriva qui per avere i riferimenti. cumpustela@gmail.com