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domenica 24 settembre 2017

Esodati esclusi dalla 8^ salvaguardia

Risposta   del Governo a sua interrogazione con il numero di 3.406 esodati esclusi dalla ottava salvaguardia
                        
INTERROGAZIONE N. 5-11470 On. Rizzetto ( FdI-AN )
Commissione XI Camera dei Deputati – seduta del 14 settembre 2017.

Immagine correlata         Passo ad illustrare l’atto parlamentare dell’On. Rizzeto, concernenti i soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulla c.d. “ottava salvaguardia” contenute nell’art. 1, comma 214 e ss (seguenti), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)

Al riguardo, dai dati forniti dall’INPS – e contenuti nella tabella (All. 1) che metto a disposizione dell’interrogante e dell’intera commissione – si evince che il numero complessivo dei soggetti esclusi dalla ottava salvaguardia per effetto dell’adeguamento all’aspettativa di vita è di 273 unità (di cui 115 donne e 158 uomini). Di questi soggetti:
-         52 sono lavoratori con contratto a tempo determinato e prosecutori volontari senza versamenti che matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2018;
-         221 sono soggetti appartenenti ad altre categorie che matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2019.
Dalla tabella emerge, inoltre, che le donne escluse dalla salvaguardia, nate dopo il 31 luglio1956, sono 1.359 mentre 1.774 sono i lavoratori collocati in mobilità privi dei requisiti per il diritto a pensione entro 36 mesi dalla fine del periodo di mobilità.

Ciò posto, con riferimento al quesito relativo al numero dei c.d. esodati ex. Postali – categoria avente decorrenza pensionistica oltre il 2018 e costituita da soggetti cessati dal lavoro con accordi individuali di esodo con Poste Italiane spa, entro il 31 dicembre 2011 – l’INPS ha precisato che in caso di cessazione individuale del rapporto di lavoro, né il lavoratore né il datore di lavoro sono tenuti ad alcuna specifica comunicazione all’Istituto; non è, pertanto, possibile distinguere le cessazioni unilaterali da quelle avvenute a seguito di accordi tra le parti.
L’Inps non è quindi in gardo di fornire il numero esatto dei lavoratori rientranti nella categoria che qui interessa. L’Istituto, tuttavia, ha fornito un dato approssimativo, individuando una platea pari a 82 lavoratori. Tale dato si ricava prendendo in considerazione i lavoratori di Poste Italiane cui l’Inps ha respinto, per assenza del requisito anagrafico o contributivo, la domanda di salvaguardia per cessazione del rapporto di lavoro derivante da accordo individuale sottoscritto entro il 31 dicembre 2011. Dal numero così ottenuto sono stati esclusi i lavoratori deceduti, i titolari di pensione, nonché i lavoratori cessati dopo il 31 dicembre 2012.
L’Inps ha, infine, precisato che la platea si riferisce esclusivamente ai lavoratori che hanno presentato domanda di salvaguardia.
Da ultimo, per quanto riguarda i c.d. esodati ex Alitalia occore precisare, preliminarmente, che l’art.1 della legge n. 147 del 2014 ha previsto l’acceso ai benefici della c.d. seconda salvaguardia in favore dei soggetti per i quali le imprese avessero stipulato – in sede governativa e entro il 31 dicembre 2011 – accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, con utilizzo di ammortizzatori sociali.
Con specifico riferimento ai lavoratori Alitalia, per i quali risulta essere stato stipulato un accordo in sede governativa in data 11 marzo 2011, doveva risultare la cessazione dell’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 – con conseguente messa in mobilità – unitamente alla comunicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati al Ministero che rappresento. Tuttavia, dai riscontri effettuati è emerso che, per i lavoratori in parola, non è pervenuta alcuna istanza aziendale di accesso alla seconda salvaguardia.

tabella (All. 1)



Tipologia
Sesso
Totale complessivo1
Titolari di contratto a tempo det. e prosecutori volontari senza vers. (requisito entro il 6/1/2018)
28
24
52
Altre categorie (requisito entro il 6/1/2019)
87
134
221
Totale esclusi per adeguamento aspettativa di vita
115
158
273




Donne escluse nate dopo il 31/7/1956
1.359

1.359
lavoratori privi dei requisiti entro 36 mesi dalla fine del periodo di mobilità
582
1.192
1.774
Totale generale
2.056
1.350
3.406




1dati estratti dalle certificazioni respinte aggiornate all'11/9/2017

4 commenti:

  1. Licenziato nel 2015, azienda cessata con lavoratori licenziati sia nel 2014 che 2015 i primi sono rientrati nella 7" ed 8" salvaguardia i secondi di nulla ed 1 anno in meno di mobilita' , le selvaguardie hanno risolto molti casi ma non con quale equita', frutto di un politica non chiara sulle pensioni

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  2. Non esistono esodati di serie A ed esodati di serie B!! Sono nata il 22 Agosto 1956 e, esodata dal 2007,cioè da 10 anni, con accordi controfirmati, vengo esclusa dall'8A Salvaguardia senza motivo!!Pretendo che venga rispettato l'Art. 3 della Costituzione Italiana,frutto di lotte dei ns.progenitori,per il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

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  3. Io ho fatto domanda x ottava salvaguardia avendo tutti i requisiti richiesti, l'Inps mi ha risposto dicendo che dopo la data di scadenza della presentazione della domanda avevo svolto lavoro a tempo determinato e quindi non potevo accedere alla salvaguardia, dovevo rimanere in mobilità. Non convinto mi sono rivolto ad un patronato, che subito ha accolto le mie perplessità e rifatto la domanda. Ebbene l'Inps non ha accolto la domanda xché non possibile fare il cumulo dei contributi . Voi che dite. Denuncio?

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  4. Questo è un argomento da far presente al coordinamento dei Comitati.
    Scriva qui per avere i riferimenti. cumpustela@gmail.com

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