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venerdì 24 maggio 2013

Come ottenere il prolungamento del sostegno al reddito

Esodati, come ottenere il prolungamento del sostegno al reddito
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Buongiorno, sono una ex bancaria nel fondo di solidarietà dal 1.1.2009. Maturero' 40 anni di contribuzione al 30.9.2013. Salvaguardata nei 65000 con invio seconda lettera a Febbraio 2013 nella quale mi si comunica che riceverò poi terza lettera per decorrenza pensione. Porgo i seguenti quesiti: poiché non salvaguardata dalla finestra mobile essendo cessata dopo il 30. 10.2008 dovro' comunque presentare domanda di pensione prima della scadenza originaria (1.1.2014) per avere la copertura dei mesi mancanti tra la vecchia e la nuova finestra ? Quando sapremo inoltre per chi la nuova finestra sarà almeno salvaguardata dalla legge 111 ( i 5000 che non aggiungono ulteriori mesi alla finestra se quarantisti ) ? Prima della scadenza effettiva dovro' poi ripresentare domanda ?
Anna
La risposta ritengo sia positiva. Ai sensi del messaggio Inps 1648/2012 i lavoratori che intendano ottenere il prolungamento dell'assegno di sostegno al reddito di cui all'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 (e del Dm 63655/2012) devono presentare domanda di pensione secondo le vecchie decorrenze indicando nella stessa di volersi avvalere del beneficio di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010. Si consiglia di far seguire l'iter presso un patronato di fiducia.
Si ricorda che l'intervento in esame non copre le eventuali ulteriori mensilità di slittamento dovute all'applicazione della legge 111/2011 (come nel caso di specie).
Sul secondo quesito l'inps non ha attualmente fornito alcuna delucidazione circa i 5mila beneficiari della salvaguardia di cui all'articolo 18, comma 22-ter della legge 111/2011.
Il punto
Nel 2010 il Dl 78/2010 convertito poi con la legge 122/2010 ha innalzato il regime delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche introducendo le cd. finestre mobili. Secondo la nuova disciplina – poi disapplicata dal Dl 201/2011 ad eccezione dei lavoratori salvaguardati ex art. 24, comma 14, Dl 201/2011 e successivi provvedimenti – il primo rateo pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza.
Nello stesso provvedimento (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010), vengono salvaguardati 10mila soggetti dal predetto slittamento con riguardo: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) ai lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L'accesso alla salvaguardia in esame viene subordinato alla presentazione di domanda di pensione con esplicita richiesta di avvalimento del beneficio di cui al comma 5 dell'articolo 12.
A tutela di coloro che non rientrano nel limite numerico indicato, la legge 220/2010 ha introdotto l'articolo 12, comma 5-bis al Dl 78/2010 secondo il quale i lavoratori delle predette lettere esclusi dal contingente dei 10mila possono ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di "slittamento" della decorrenza. L'articolo recita: "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché´ maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo."
Il messaggio inps 20062/2011 ha indicato che l'ultimo lavoratore del contingente dei 10 mila ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008; ha individuato, pertanto, i lavoratori interessati dalla disposizione di cui al comma 5-bis, in coloro che hanno risolto il rapporto a partire dal 1° novembre 2008.
Vengono quindi interessati dall'articolo 12, comma 5-bis:
1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;
3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con titolarità di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
Ciò detto si ricorda che ai sensi dei messaggi inps 1648/2012 e 17734/2012 per accedere al prolungamento dell'indennità in esame i lavoratori devono avere richiesto la salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5 presentando domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente alla legge 122/2010.
Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall'applicazione del Dl 78/2010 (l'ulteriore posticipo" di cui alla legge 111/2011 non viene pertanto coperto dall'intervento in esame). Sono cause ostative all'erogazione del prolungamento dell'ammortizzatore anche l'attività lavorativa o la titolarità di una pensione diretta.
(Leggi)

9 commenti:

  1. come sempre le spiegazioni dell'esperto confondono solo le idee. esodata che si fara'spiegare cosa voleva dire l'esperto

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  2. ..... ed a causa di questi esperti , nel mio caso di un praticone, manovale, soldato di un sindacato, sono fuori anche dalla terza salvaguardia...... perche' ad un gruppetto di noi consiglio' di poter lavorare , ignorando, lui del sindacato !!!! il decreto della legge fornero uscito da un mese e mezzo circa...... ( ESODATI delusi , per uno style magna magna , che non credono piu' in nessuno)

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    1. La colpa è della fornero perché la legge non ne parlava. Nelle sua circolari attuative ha inserito paletti per limitare la fruizione del diritto alla salvaguardia

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    2. Che la Fornero abbia tante colpe!!! e' fuori discussione!!! il decreto pero' era chiaro nel dire che per avere il diritto alla salvaguardia non si doveva aver lavorato piu'. Se sei un'esodata postale dovresti saperlo! perche' hai fatto l'accordo con l'incentivo ad accompagnarti fino al momento della pensione, o no !!!! che bisogno c'era di lavorare, per rubare la possibilita' a qualcuno che aveva piu' bisogno di te???? Tanto valeva rimanere a svolgere quello di prima . Noi crediamo di essere sempre nel giusto anche quando sbagliamo . Un consiglio: leggiti bene il decreto e non fidarti mai di un solo consiglio. .Non volermene se sono stata schietta : la legge non ammette ignoranza !! pero' puo' decidere di toglierci i nostri diritti!!! PURTROPPO!!!! esodata poste 17

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    3. All'esodata poste 17
      NON SPARARE SUBITO SULLA CROCE ROSSA. ,!!!
      Non so tu chi sia.....se sei una salvaguardata ( almeno per come ti esprimi !!!! ) o non.....la persona schietta e' quella che non spara sentenze senza conoscere il problema degli altri, ma , dal tuo scritto , sembri solo una persona presuntuosa che si arroga il diritto di mortificare chi gia' sta' pagando con l'esclusione dalle salvaguardie, il proprio errore .... non per ignoranza e tanto meno per rubare la possibilita' a qualcuno che ne aveva bisogno.....perche' quelli che ne hanno bisogno lavorarano sicuramente in nero e magari sono anche salvaguardati e piu' furbi di me......ripeto....ci era stato consigliato da un esponente del sindacato ,!!!!!! Siamo fuori con data di risoluzione del rapporto di lavoro 31.12.2011.... era l' 01.06.2012 quando e' apparso il testo del decreto interministeriale relativo ai cosiddetti esodati e alla fine pubblicato il 25.07.2012..... abbiamo lavorato per 28 gg, a marzo......tutti siamo venuti a conoscenza della non rioccupazione solo leggendo l'istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori "salvaguardati" ( quella dei 65000)... quando firmammo non c'era sentore di riforme e quindi accettammo l'esodo....... Comunque cerca di essere piu' umile e non sparasentenze con i tuoi simili......esodati postali 2011

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    4. Per esodati postali 2011 In fatto di umiltà non ho proprio niente da imparare e se proprio lo vuoi sapere, io non sono tra quelle salvaguardate!!!Questo denota la mia obiettività. Al contrario! ho fatto l'accordo prima di te, e sono uscita nel Dicembre 2010; pur avendo i contributi sufficienti, non ho l'età per accedere alla salvaguardia. Io non sparo affatto sulla croce rossa, conosco però gli accordi che poste fa con i dipendenti! Ed è implicito che quando lasci il lavoro con determinate condizioni economiche non devi più lavorare (almeno ufficialmente) Come vedi questo è il risultato. Gli esponenti del sindacato: era l'Agosto del 2012, mi recai da loro per farmi inviare via pec la richiesta al D.T.L. di appartenenza con i moduli che avevo stampato e compilato! non sapevano nemmeno di cosa io stessi parlando non erano a conoscenza di nulla!! Questo per dirvi quanto a volte ci rivolgiamo a persone incompetenti che veramente non hanno l'umiltà di dire che non sono informati sull'argomento. E' con loro che dovresti prendertela,
      vedi cosa ti hanno consigliato, con una riforma delle pensioni in corso!!! Per quello che ne so negli ultimi due decreti ammette nella salvaguardia anche coloro che hanno lavorato, il paletto sta nel fatto che non si deve aver superato 7,500,00 euro l'anno. Stiamo tutti vivendo mesi di apprensione, c'è chi versa in condizioni peggiori di altri e ti posso assicurare che la mia non è tra le più rosee. AUSPICO, che una soluzione venga al più presto raggiunta per tutti gli aventi diritto e ci faccia raggiungere quella tanto attesa serenità che ci saremmo aspettati e meritato dopo una lunga vita lavorativa. esodata poste 17

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    5. All'esodata poste 17
      Ma come parli..... sembri il gioco " SAPIENTINO" " al contrario......... un processo verbale di conciliazione ( proprio quello che noi abbiamo sottoscritto ) si presenta con le " PREMESSE " e le " CONDIZIONI " .... nelle Condizioni non ci puo' essere scritto nulla di implicito ( come sostieni tu) , ....che non e' espresso a chiare lettere, quindi sottinteso e facilmente deducibile..... al contrario! ! ! ! .... tutto deve essere scritto in maniera esplicita.... cioe' deve essere chiaramete espresso, senza omissioni, che tu leggerai, confermerai e sottoscriverai...... e, in questo processo-accordo ( se lo vai a rileggere) non c'e' scritto nulla , ne' di implicito e ne' di esplicito che ti possa ricondurre al divieto di rioccupazione ........ ascoltando quelli del sindacato ... ci siamo cascati....... iNGENUAMENTE! ! ! ! .... COL SENNO DEL DOPO............. Comunque collega , ci dobbiamo solo augurare di stare bene e di superare questo grande ostacolo......purtroppo io non ce la faccio neanche con la terza salvaguardia, perche' supero il reddito annuo di euro 7500 .. grazie al sindacato . Ciao un saluto ( esodati 2011 a questo punto ultrafregati)

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  3. ...... allora perche' cavolo si chiamano " salvaguardia " se c'e' il trucchetto a priori ???? ...... e voi accettate di essere presi in giro da questa gente che continua ancora a calpestare la nostra dignita' ????????? ( esodata postale 2011)

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  4. domanda all'esperto, come mai se parli con gli addetti ai lavori dei patronati, rispondono che nella procedura telematica non c'è la possibilità di inserire richieste particolari, come quella di avvalersi del prolungamento del sostegno, e conforto di ciò portano ad esempio non uno ma più casi di persone che hanno regolarmente percepito il trattamento senza alcuna richiesta??

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