Dalle ore 14:00
Siamo almeno 5.000 dipendenti postali colpiti, vittime del decreto Monti-Fornero del 6-12-2011. Siamo PERSONE in carne ed ossa, cittadini italiani, lavoratori che si sentono TRATTATI COME SCORIE. Adesso abbiamo uno strumento in più per far sentire la nostra voce. Usiamolo con intelligenza.
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venerdì 31 ottobre 2014
Domenica 2-11-14, a L'Arena di Giletti, si parla di esodati
Dalle ore 14:00
Regole ante-Fornero in vigore per i salvaguardati
Le Regole per andare in Pensione sino al 2011
Il dizionario di Pensioni Oggi
Cosa sono: identificano i criteri per accedere alla pensione in vigore sino al 31 Dicembre 2011, prima della Riforma Fornero. Tali regole sono state mantenute in vigore in via eccezionale anche dopo il 2011 in favore di alcune categorie di lavoratori che il legislatore ha inteso tutelare.
La disciplina vigente alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201 del 6 Dicembre 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012) consentiva il pensionamento con l'istituto del pensionamento di vecchiaia e quello della pensione di anzianità e l'applicazione, in entrambi i casi, di una finestra mobile standard pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. Entrambi gli istituti erano peraltro soggetti all'applicazione della speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; altri 4 mesi dal 2016 e via dicendo).
La Vecchiaia - Il pensionamento di Vecchiaia richiedeva il perfezionamento di un'età anagrafica di 65 anni per gli uomini (settore privato e pubblico); 61 anni per le donne del pubblico impiego (65 dal 2012); 60 anni per le lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome). Queste ultime lavoratrice subivano - ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del 98/2011 convertito con legge 111/2011 - il progressivo innalzamento dell'età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2014 sino al 2026 in modo da raggiungere la parificazione con l'età pensionabile dei lavoratori del pubblico impiego.
La seguente tabella riassume il graduale innalzamento del pensionamento di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici con le vecchie regole pensionistiche comprensive degli adeguamenti alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; 4 mesi dal 2016; 4 mesi dal 2019).

Anzianità - La pensione di anzianità richiedeva requisiti di pensionamento piu' bassi. Nello specifico il diritto si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, era necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età: quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi). Per i lavoratori autonomi era necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età:quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi). Dal 2013 tali requisiti sono soggetti all'adeguamento alla speranza di vita.
In alternativa, la pensione di anzianità poteva essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, con 40 anni di contributi. In tal caso tuttavia la finestra mobile sarebbe stata leggermente piu' lunga (1 mese; 2 mesi o 3 mesi in piu' a seconda se il requisito contributivo fosse stato maturato rispettivamente nel 2012; 2013 o dal 2014 in poi).
Le seguenti tabelle mostrano il graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 2011 in poi comprensivi degli adeguamento alla speranza di vita (si noti che il requisito contributivo dei 40 anni non è soggetto ad adeguamento cfr: messaggio inps 20600/2012)

Il dizionario di Pensioni Oggi
Cosa sono: identificano i criteri per accedere alla pensione in vigore sino al 31 Dicembre 2011, prima della Riforma Fornero. Tali regole sono state mantenute in vigore in via eccezionale anche dopo il 2011 in favore di alcune categorie di lavoratori che il legislatore ha inteso tutelare.
Alcune categorie di lavoratori hanno potuto beneficiare, in via eccezionale, delle precedenti regole di pensionamento e di decorrenza anche dopo il 2011. Si tratta in primo luogo dei lavoratori esodati
salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato
specifici provvedimenti legislativi per consentirgli di beneficiare di
un trattamento pensionistico anticipato, in deroga alla nuova disciplina
Fornero. Le vecchie regole sono state altresì rimesse in carreggiata
per il prepensionamento dei pubblici dipendenti, cioè per far uscire i dipendenti in soprannumero nelle Pa all'esito dell'approvazione di specifici piani di riduzione delle piante organiche delle pubbliche amministrazioni.
Appare quindi utile richiamare le regole pensionistiche che tali
lavoratori hanno "cristallizzato" e dunque mantenuto in vigore, in via
eccezionale, anche dopo il 2011. La disciplina vigente alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201 del 6 Dicembre 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012) consentiva il pensionamento con l'istituto del pensionamento di vecchiaia e quello della pensione di anzianità e l'applicazione, in entrambi i casi, di una finestra mobile standard pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. Entrambi gli istituti erano peraltro soggetti all'applicazione della speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; altri 4 mesi dal 2016 e via dicendo).
La Vecchiaia - Il pensionamento di Vecchiaia richiedeva il perfezionamento di un'età anagrafica di 65 anni per gli uomini (settore privato e pubblico); 61 anni per le donne del pubblico impiego (65 dal 2012); 60 anni per le lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome). Queste ultime lavoratrice subivano - ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del 98/2011 convertito con legge 111/2011 - il progressivo innalzamento dell'età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2014 sino al 2026 in modo da raggiungere la parificazione con l'età pensionabile dei lavoratori del pubblico impiego.
La seguente tabella riassume il graduale innalzamento del pensionamento di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici con le vecchie regole pensionistiche comprensive degli adeguamenti alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; 4 mesi dal 2016; 4 mesi dal 2019).
Anzianità - La pensione di anzianità richiedeva requisiti di pensionamento piu' bassi. Nello specifico il diritto si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, era necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età: quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi). Per i lavoratori autonomi era necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età:quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi). Dal 2013 tali requisiti sono soggetti all'adeguamento alla speranza di vita.
In alternativa, la pensione di anzianità poteva essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, con 40 anni di contributi. In tal caso tuttavia la finestra mobile sarebbe stata leggermente piu' lunga (1 mese; 2 mesi o 3 mesi in piu' a seconda se il requisito contributivo fosse stato maturato rispettivamente nel 2012; 2013 o dal 2014 in poi).
Le seguenti tabelle mostrano il graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 2011 in poi comprensivi degli adeguamento alla speranza di vita (si noti che il requisito contributivo dei 40 anni non è soggetto ad adeguamento cfr: messaggio inps 20600/2012)
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giovedì 30 ottobre 2014
Le richieste della Rete al Ministro Poletti

Scritto da Eleonora Accorsi
La rete dei Comitati degli Esodati chiede al Ministro del Lavoro di valutare un nuovo provvedimento di salvaguardia sulla base del recente censimento effettuato dall'Inps sui lavoratori esclusi.
La Rete dei Comitati degli Esodati, presieduta da Francesco Flore, torna a ribadire, in un comunicato indirizzato al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, la necessità di un ulteriore intervento in materia di deroghe alla Riforma Fornero. L'idea è di partire dai numeri forniti lo scorso 15 Ottobre dal Sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, all'atto di sindacato ispettivo sollevato dall'Onorevole Luisa Gnecchi (Pd) in cui sono state diffuse le prime cifre ufficiali di una possibile estensione del perimetro di tutela dei lavoratori in parola. L'Inps ha stimato, infatti, in circa 49mila i lavoratori che potrebbero essere tutelati qualora si allungassero sino al 6 gennaio 2019 i termini per l'inclusione nella salvaguardia (dal paletto attuale, fissato al 6 gennaio 2016). Chiediamo - si legge nel comunicato - di valutare un preciso provvedimento di salvaguardia, sulla scorta e falsariga dei precedenti 6, per tutti i 49.000 “esodati non salvaguardati” di cui alle tabelle INPS allegate alla risposta del Sottosegretario Bobba. Riteniamo che tale provvedimento non necessiti di rilevanti coperture finanziarie reperibili anche dai risparmi realizzati con le precedenti 6"
La Rete sottolinea comunque l'amarezza per la mancata approvazione di una soluzione strutturale al dramma degli esodati, come piu' volte promesso dallo stesso Poletti: "abbiamo ricevuto assicurazioni - prosegue il comunicato - che questo Governo avrebbe trovato una soluzione strutturale al dramma degli “Esodati”. Abbiamo invece assistito al “cestinamento” della ex pdl 224 che sarebbe costata, per i soli esodati circa 6 miliardi distribuiti in 10 anni, una cifra ragionevole rispetto alla vastità del dramma e in considerazione degli oltre 81 Mld di euro risparmiati sulla spesa previdenziale nel periodo 2012-2021 (segnaliamo ancora che la manovra, per lo stesso periodo, ne prevedeva 22). Una proposta che, seppur ancora parziale, rappresentava un fondamentale passo avanti per la soluzione del nostro dramma ma che, rimpiazzata da un emendamento governativo, ha dato origine, con il DdL 1558 appena approvato definitivamente al Senato, alla VI^ salvaguardia".
La esortiamo ad onorare gli impegni presi con noi - conclude il comunicato - e Le chiediamo, pertanto e con fermezza, che nella legge di stabilità sia inserita una Sua proposta di soluzione strutturale del nostro dramma e che non potrà che essere dello stesso tipo (previdenziale) finora riconosciuto con i 6 provvedimenti approvati.
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mercoledì 29 ottobre 2014
Nuove tutele e fondi

Riforma pensioni 2014, news 29/10: richiesta di una nuova salvaguardia per esodati, e poi il taglio al fondo usuranti.
Nell'ambito della riforma delle pensioni 2014/2015, news arrivano per quanto riguarda gli esodati e il fondo per i lavori usuranti.
Se da un lato gli esodati hanno ottenuto la sesta salvaguardia,
pubblicata nelle ultime settimane anche in GU, è anche vero che sono
ancora molti i lavoratori non salvaguardati e così arriva dal 'Comitato Esodati non salvaguardati'
una richiesta specifica per un nuovo provvedimento di tutela. E poi c'è
la questione dei lavori usuranti: l'articolo 45, comma 6 del disegno di
legge di stabilità 2015 prevede un taglio sostanziale di 150 milioni
di euro per il cosiddetto fondo per il finanziamento dei lavori
usuranti. In questo articolo faremo il punto della situazione al 29
ottobre sulla riforma delle pensioni 2014/2015 con particolare attenzione agli esodati e ai lavori usuranti.
Riforma pensioni 2014, esodati news 29/10: la richiesta di una nuova salvaguardia
Si attendeva in legge di stabilità una riforma delle pensioni che mettesse fine in maniera strutturale alla questione degli esodati, una categoria di persone che, a causa della legge Fornero, si trova ad essere escluso dal mondo del lavoro e dal diritto alla pensione. Così non è stato, e si è deciso di procedere con lo strumento delle salvaguardie. Giunge così dal web una richiesta specifica per una settima salvaguardia. Le ragioni sono le seguenti: il meccanismo della sesta salvaguardia tiene fuori circa 3500 esodati a causa di un divario di accesso tra lavoratori che però presentano le medesime caratteristiche. Fa rientrare anche questi lavoratori non significherebbe nuovi finanziamenti, ma basterebbe sfruttare alcune posizioni che non sono state utilizzate nelle precedenti 4 salvaguardie. In più, il 'Comitato Esodati non salvaguardati' ha anche una proposta per una soluzione strutturale del problema esodati: i 46.200 lavoratori esodati esclusi da ogni forma di tutela potrebbero essere salvaguardati attraverso le posizioni rimaste vuote nelle precedenti salvaguardie e la spesa complessiva per le casse dello stato non supererebbe un miliardo di euro per i prossimi 5/6 anni. Su questi temi è previsto un incontro con rappresentanti del governo Renzi.
Riforma pensioni 2014, news 29/10: la riduzione al fondo di finanziamento per gli usuranti
Un altro tema in vista di una riforma delle pensioni 2014/2015 che si sperava potesse essere risolto all'interno della legge di stabilità era quello che riguardava i cosiddetti lavori usuranti. E invece ci sono cattive notizie: il comma 6 dell'articolo 45 prevede che il fondo di finanziamento per i lavori faticosi e pesanti, previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 247/2007, sia ridotto di 150 milioni di euro, il tutto a decorrere già a partire dal 2015. Il fondo serviva per pagare le pensioni anticipate ai lavoratori che facevano richiesta di usufruire dei benefici per i lavori usuranti. Il fondo nel 2015 si ridurrà dai 383 milioni di euro stanziati per il 2014 a 233 milioni di euro per il 2015. Si tratta, comunque, di fondi che non vengono mai utilizzati pienamente, ma che potrebbero costituire un tesoretto per allargare i benefici o intervenire su altre materie previdenziali. Anche su questo punto, si attendono risposte dal governo Renzi.
Riforma pensioni 2014, esodati news 29/10: la richiesta di una nuova salvaguardia
Si attendeva in legge di stabilità una riforma delle pensioni che mettesse fine in maniera strutturale alla questione degli esodati, una categoria di persone che, a causa della legge Fornero, si trova ad essere escluso dal mondo del lavoro e dal diritto alla pensione. Così non è stato, e si è deciso di procedere con lo strumento delle salvaguardie. Giunge così dal web una richiesta specifica per una settima salvaguardia. Le ragioni sono le seguenti: il meccanismo della sesta salvaguardia tiene fuori circa 3500 esodati a causa di un divario di accesso tra lavoratori che però presentano le medesime caratteristiche. Fa rientrare anche questi lavoratori non significherebbe nuovi finanziamenti, ma basterebbe sfruttare alcune posizioni che non sono state utilizzate nelle precedenti 4 salvaguardie. In più, il 'Comitato Esodati non salvaguardati' ha anche una proposta per una soluzione strutturale del problema esodati: i 46.200 lavoratori esodati esclusi da ogni forma di tutela potrebbero essere salvaguardati attraverso le posizioni rimaste vuote nelle precedenti salvaguardie e la spesa complessiva per le casse dello stato non supererebbe un miliardo di euro per i prossimi 5/6 anni. Su questi temi è previsto un incontro con rappresentanti del governo Renzi.
Riforma pensioni 2014, news 29/10: la riduzione al fondo di finanziamento per gli usuranti
Un altro tema in vista di una riforma delle pensioni 2014/2015 che si sperava potesse essere risolto all'interno della legge di stabilità era quello che riguardava i cosiddetti lavori usuranti. E invece ci sono cattive notizie: il comma 6 dell'articolo 45 prevede che il fondo di finanziamento per i lavori faticosi e pesanti, previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 247/2007, sia ridotto di 150 milioni di euro, il tutto a decorrere già a partire dal 2015. Il fondo serviva per pagare le pensioni anticipate ai lavoratori che facevano richiesta di usufruire dei benefici per i lavori usuranti. Il fondo nel 2015 si ridurrà dai 383 milioni di euro stanziati per il 2014 a 233 milioni di euro per il 2015. Si tratta, comunque, di fondi che non vengono mai utilizzati pienamente, ma che potrebbero costituire un tesoretto per allargare i benefici o intervenire su altre materie previdenziali. Anche su questo punto, si attendono risposte dal governo Renzi.
(Leggi)
martedì 28 ottobre 2014
VI salvaguardia. Istanze entro il 5-1-2015
27 ottobre 2014 Il governo, nello stilare la riforma pensioni 2014 ha lasciato l’amaro in bocca a moltissimi lavoratori vicini al pensionamento. Sono stati presi in considerazione, invece, gli esodati ma scoprendo tutti i limiti ai benefici per l’accesso alla sesta salvaguardia.
Gli esodati non si danno pace e sperano che nelle prossime settimane ci sia un incontro tra il governo e le parti sociali per discutere delle soluzioni strutturali per esodati ed esodandi. In effetti sono state affrontate con un dibattito le questioni relative ai Quota 96 ed è stata sviscerata la problematica sulla pensione anticipata ma gli esodati sono non pervenuti.
La grande novità sugli esodati, inserita nella riforma pensioni 2014, riguarda i limiti d’accesso alla sesta salvaguardia. In pratica sono esclusi da questo beneficio tutti coloro che hanno usufruito della mobilità in deroga. Un provvedimento che va in contraddizione con altre salvaguardie precedenti e preclude i benefici ad un gran numero di lavoratori.
Chi può presentare la domanda?
La legge n. 147 del 2014, che istituisce la sesta salvaguardia per gli esodati, spiega che a presentare la domanda per l’accesso ai benefici possono essere soltanto:1. i lavoratori posti in mobilità ordinaria in base ad accordi governativi o non che siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2011;
2. i lavoratori che hanno smesso di lavorare entro e non oltre il 30 settembre 2012.
Con i versamenti volontari che sono possibili durante la mobilità ordinaria, i lavoratori con queste caratteristiche possono raggiungere i requisiti per la pensione in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2011.
Scadenze da rispettare
La legge 147/2014 relativa alla sesta salvaguardia per gli esodati, ribadisce che la normativa entra in vigore dal prossimo 6 novembre e i lavoratori che, avendo i requisiti, vogliono accedere ai benefici devono inoltrare la domanda entro il 5 gennaio 2015.(Leggi)
Approfondimenti sulla sesta salvaguardia
curato da Ottavio Di Loreto dello SPI-CGIL
SESTA SALVAGUARDIA
Con la sesta
salvaguardia, disposta con la legge
n. 147 del 10 ottobre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del
22 ottobre 2014, sono stati ridotti di 20.000 unità il plafond di 55.000 unità
previsto per la seconda salvaguardia e di 4.000 unità il plafond di 9.000 unità
previsto per la quarta salvaguardia. Alle 24.000 unità (e relativi oneri),
recuperate dalla seconda e dalla quarta salvaguardia (in conseguenza della
limitata utilizzazione), sono state aggiunte 8.100 unità per realizzare il
plafond di 32.100 unità costituenti la sesta salvaguardia.
Le modifiche apportate della sesta
salvaguardia
Una
prima modifica riguarda la seconda salvaguardia. Infatti, per i lavoratori per
i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa, entro il 31 dicembre
2011, accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze con l’utilizzo degli
ammortizzatori sociali ancorché alla data
del 4 dicembre 2011 ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa,
quest’ultima condizione è stata così modificata: ancorché «siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria (….), e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30
dicembre 2016 per il collocamento in mobilità (….), ovvero siano cessati dall’attività
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità (….), i cui nominativi
siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (….)» restando invariata la condizioni della maturazione dei
requisiti per il diritto alla pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità
di mobilità. Ovviamente, per “data di entrata in vigore della presente disposizione”
deve intendersi il 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del DL
n. 95/2012.
Altra modifica riguarda la corretta interpretazione dell’articolo
1, comma 194 lettera e), della legge n. 147 del 2013, relativa ai
lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta
data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti
precedenti. Il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i
sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Viene precisato che il
versamento volontario può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi
successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità in cui l’assicurato
era collocato alla data del 4 dicembre 2011 e che per gli stessi lavoratori, che
siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata
in vigore della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di
pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei
mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
Gli ulteriori
salvaguardati.
Con questo sesto provvedimento sono stati salvaguardati,
dai nuovi requisiti, i seguenti soggetti per i quali la pensione non può avere
decorrenza prima del 6 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge
n. 147/2014) e l’istanza, per beneficiare della salvaguardia, deve essere
presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge:
- i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di
accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati
dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il
versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo,
i requisiti per il diritto alla pensione. Il versamento volontario può riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi
successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. I lavoratori che
siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata
in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento,
sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi
successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre
2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro
il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non
abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data,
a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva
attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30
novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a
condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro
il 30 giugno 2012 in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all’esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa
avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo
entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6
gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione
unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011,
anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6
gennaio 2016;
- i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere
in congedo ai sensi dell’articolo
42, comma 5, del DLgs 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o
aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
la cui pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Per questi
salvaguardati il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore
al 1º gennaio 2014;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato
cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati
a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza
entro il 6 gennaio 2016.
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