Approfondimenti sulla VI salvaguardia
curato da Ottavio Di Loreto dello SPI-CGIL
SESTA SALVAGUARDIA
Con la sesta
salvaguardia, disposta con la legge
n. 147 del 10 ottobre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del
22 ottobre 2014, sono stati ridotti di 20.000 unità il plafond di 55.000 unità
previsto per la seconda salvaguardia e di 4.000 unità il plafond di 9.000 unità
previsto per la quarta salvaguardia. Alle 24.000 unità (e relativi oneri),
recuperate dalla seconda e dalla quarta salvaguardia (in conseguenza della
limitata utilizzazione), sono state aggiunte 8.100 unità per realizzare il
plafond di 32.100 unità costituenti la sesta salvaguardia.
Le modifiche apportate della sesta
salvaguardia
Una
prima modifica riguarda la seconda salvaguardia. Infatti, per i lavoratori per
i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa, entro il 31 dicembre
2011, accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze con l’utilizzo degli
ammortizzatori sociali ancorché alla data
del 4 dicembre 2011 ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa,
quest’ultima condizione è stata così modificata: ancorché «siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria (….), e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30
dicembre 2016 per il collocamento in mobilità (….), ovvero siano cessati dall’attività
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità (….), i cui nominativi
siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (….)» restando invariata la condizioni della maturazione dei
requisiti per il diritto alla pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità
di mobilità. Ovviamente, per “data di entrata in vigore della presente disposizione”
deve intendersi il 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del DL
n. 95/2012.
Altra modifica riguarda la corretta interpretazione dell’articolo
1, comma 194 lettera e), della legge n. 147 del 2013, relativa ai
lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta
data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti
precedenti. Il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i
sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Viene precisato che il
versamento volontario può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi
successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità in cui l’assicurato
era collocato alla data del 4 dicembre 2011 e che per gli stessi lavoratori, che
siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata
in vigore della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di
pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei
mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
Gli ulteriori
salvaguardati.
Con questo sesto provvedimento sono stati salvaguardati,
dai nuovi requisiti, i seguenti soggetti per i quali la pensione non può avere
decorrenza prima del 6 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge
n. 147/2014) e l’istanza, per beneficiare della salvaguardia, deve essere
presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge:
- i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di
accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati
dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il
versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo,
i requisiti per il diritto alla pensione. Il versamento volontario può riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi
successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. I lavoratori che
siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata
in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento,
sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi
successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre
2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro
il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non
abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data,
a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva
attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30
novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a
condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro
il 30 giugno 2012 in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all’esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa
avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo
entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6
gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione
unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011,
anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6
gennaio 2016;
- i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere
in congedo ai sensi dell’articolo
42, comma 5, del DLgs 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o
aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
la cui pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Per questi
salvaguardati il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore
al 1º gennaio 2014;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato
cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati
a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza
entro il 6 gennaio 2016.
Per decorrenza si intende la riscossione dell'assegno pensionistico??? (entro il 6 Gennaio 2016) Non basta maturare il diritto entro il 6 Gennaio 2016 ??? Che canagliata !!!!
RispondiEliminanon è una novità,pur aver maturato il diritto dovrai attendere la finestra
EliminaLa legge sesta salvaguardia 147/14 Articolo 2 comma 3 prevede che la pensione sarà erogata dal momento della entrata in vigore che sembra essere il 05 novembre 2014.
EliminaLa riscossione dell'assegno pensionistico per sesta
RispondiEliminasalvaguardia Legge 147/14 Articolo 2 Comma 3 decorre
dal momento dell'entrata in vigore 05 novembre 2014 .