
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 24-01-2013
Messaggio n. 1500
Allegati n.2
OGGETTO: Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15,
della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Monitoraggio 65.000. Ulteriori
istruzioni
In riferimento alla salvaguardia di cui all’oggetto, si fa seguito
ai messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 13719 del 22 agosto 2012 al fine di
fornire ulteriori istruzioni operative.
1.
Gestione delle
domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della
salvaguardia
In attesa del completamento delle attività di monitoraggio
previste dal comma 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 e del
prossimo inoltro ai soggetti interessati alla salvaguardia in argomento della
comunicazione/invito a presentare le domande di pensione, le sedi avranno cura
di non adottare provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già
pervenute per l’accesso al trattamento pensionistico con decorrenza - in base
ai requisiti precedenti alla Riforma Monti Fornero - nel primo quadrimestre
2013.
Pertanto, tali domande dovranno essere tenute in apposita
evidenza, provvedendo a darne formale comunicazione agli interessati nei
termini che seguono: “La sua domanda di pensione in salvaguardia verrà
definita non appena saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”.
Quanto sopra dovrà riguardare soprattutto le domande di pensione
di anzianità con decorrenza da febbraio 2013, al fine di evitare il posticipo
della stessa, tenuto conto che il trattamento pensionistico in questione, in
presenza dei requisiti legge, decorre dal 1° giorno del mese successivo alla
data di presentazione della domanda.
I provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi dovranno essere
riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di
legge per il diritto alla c.d. “salvaguardia”, con riconoscimento del diritto
alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
1.1
Nuovi prodotti
Webdom per la gestione delle domande di pensione ai sensi della salvaguardia di
cui alla legge 214/2011
Per individuare i soggetti ammessi al pensionamento in
salvaguardia, sono stati istituiti prodotti Webdom relativi alle relative
domande di pensione, creando due nuovi prodotti con le seguenti specifiche:
“Pensione di anzianità con
Salvaguardia ex L. 214”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0001 – Pensione di
anzianità
Tipo: 0XXX – Salvaguardia ex L. 214
“Pensione di vecchiaia con
Salvaguardia ex L. 214”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0002 – Pensione di vecchiaia
Tipo: 0XXX – Salvaguardia ex L. 214
E’ prevista anche una ulteriore suddivisione (Tipologia della
Richiesta) con i rispettivi seguenti quattro gruppi:
AAS - Anzianità (Automatica)
Salvaguardia ex L. 214;
AMS - Anzianità (Manuale)
Salvaguardia ex L. 214;
VAS - Vecchiaia (Automatica)
Salvaguardia ex L. 214;
VMS - Vecchiaia (Manuale)
Salvaguardia ex L. 214.
Prodotti Particolari.
Per i soggetti che accedono in salvaguardia ai seguenti
trattamenti pensionistici:
- pensione di anzianità per le
lavoratrici che accedono a tale trattamento in regime
sperimentale (articolo 1, comma9,
della legge n. 243 del 2004)
- Pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo;
- Pensione di vecchiaia a seguito
trasformazione assegno ordinario invalidità, dovrà essere utilizzato il SOLO
campo Tipologia della Richiesta, che dovrà assumere gli stessi valori già
indicati sopra.
I prodotti sono stati previsti anche per la procedura di
trasmissione telematica della domanda di pensione da parte dei patronati
(on-line e off-line) e per procedura di trasmissione telematica della domanda
di pensione da parte del cittadino (on-line).
Per queste domande devono essere compilati gli stessi pannelli
normalmente previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia."
I nuovi prodotti sono neutralizzati ai fini degli indicatori del
Cruscotto direzionale collegati ai tempi soglia.
Con successivo messaggio verrà comunicata la disponibilità delle
procedure di liquidazione.
2
Adempimenti per la definizione delle posizioni dei soggetti salvaguardati
Si interessano le Sedi ad indicare, nell’oggetto dell’e-mail di
trasmissione alla casella istituzionale di posta elettronica salvaguardia65@inps.it,
dei provvedimenti delle DTL, la gestione di iscrizione del soggetto cui si
riferisce il provvedimento (ex INPDAP o ex IPOST).
Si rammenta altresì che i provvedimenti di accoglimento delle
istanze presentate dai soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art. 24,
comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011 (lavoratori esonerati dal
servizio di cui all’art. 72, comma 1, del D.L. n. 122 del 2008, convertito con
modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) iscritti alla Gestione ex Inpdap, devono
essere inoltrati alla casella istituzionale di posta elettronica dctratpensuff1@inpdap.gov.it, come già precisato nel messaggio n. 13343 del 2012, punto 4.
3
Gestione delle posizioni relative ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
e ai lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di
incentivo all’esodo: lettere d), g) e h) dell’articolo 2, comma 1, del decreto
interministeriale del 1° giugno 2012.
Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che i lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4 dicembre 2011,
per poter accedere alla salvaguardia, non devono essersi rioccupati
successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, come precisato
al punto 4 del messaggio n. 20600 del 13/12/2012.
Per quanto riguarda i lavoratori cessati in base ad accordi
individuali o collettivi di incentivo all’esodo, si rende noto che il Ministero
del Lavoro delle Politiche Sociali con nota prot. n.0071196 del 22.11.2012,
indirizzata alla Direzioni Territoriali del Lavoro, ha precisato che le istanze
presentate da detti lavoratori devono essere respinte qualora i medesimi “dichiarano
di essere stati rioccupati successivamente alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro”.
Al riguardo, al fine di verificare la condizione di non
rioccupazione dei lavoratori di che trattasi per l’accesso alla salvaguardia,
si interessano le Sedi ad esaminare le posizioni degli interessati, presenti
nel monitoraggio 65.000 e da processare con Unicarpe, anche con l’ausilio delle
informazioni contenute nel Casellario degli attivi.
A tal fine, la procedura MONITORAGGIO65000 è stata implementata
per consentire la visualizzazione dell’estratto conto integrato, cliccando sul
codice fiscale del lavoratore. Inoltre, si pone il problema di alcuni
lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento che risultano iscritti
presso Casse professionali o Enti privatizzati che prevedono, anche in assenza di
svolgimento effettivo dell’attività professionale, il versamento obbligatorio
di una “contribuzione minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente
di appartenenza.
Per procedere ad una corretta lavorazione di tali posizioni, le
Sedi avranno cura di acquisire dai soggetti interessati una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale si attesti sia l’obbligatorietà del versamento di
contribuzione minima alla gestione di appartenenza, sia la circostanza che la
contribuzione effettivamente versata non è collegata allo svolgimento di alcuna
attività lavorativa.
Anche nelle suddette ipotesi, l’accertamento della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate andrà effettuata con l’ulteriore
ausilio del Casellario degli attivi, mediante la verifica della tipologia della
contribuzione versata, ovvero se questa sia pari o superiore alla contribuzione
minima obbligatoriamente dovuta e se sia presente contribuzione integrativa oppure
riferibile a più fondi di contribuzione della medesima Cassa o Ente (es.
Enpam).
Al riguardo, si fa presente che per le Casse professionali e gli
enti privatizzati è previsto il versamento di una contribuzione legata al
reddito professionale del soggetto iscritto. Per alcune Casse o Enti, tuttavia,
è previsto il versamento di una contribuzione (generalmente denominata minima)
non legata al reddito ne' all'esercizio della professione ma alla sola iscrizione
all’Albo o al Ruolo.
Inoltre la maggior parte di dette Casse o Enti hanno contribuzione
integrativa legata al volume di affari ai fini IVA, anche questa obbligatoria
nel caso di esercizio di attività professionale.
La distinzione delle varie tipologie di contribuzione si evince
dall’Estratto Conto Integrato (ECI) del Casellario dei Lavoratori Attivi,
servizio disponibile al percorso: intranet; Processi;
Assicurato pensionato; Estratto Conto Integrato Casellario
Lavoratori Attivi.
L’estratto, per facilitare la lettura del quale si allega un’apposita
guida al presente messaggio (all. n.1 e n.2), si compone dei seguenti quadri:
-il quadro A che prevede l’esposizione dei periodi contributivi
e/o dei volumi affari IVA;
-il quadro B dove sono inseriti gli importi dei
contributi versati.
Solo per ENASARCO è presente il quadro C per l’indicazione dei
contributi e dei mandatari. Si precisa ulteriormente che per l’ENPAM è prevista
la sola contribuzione soggettiva che, tuttavia, può essere collegata a più
fondi di gestione del medesimo Ente (quadro A dell’ECI). Per ENASARCO rileva il
solo quadro C dell’ECI dove sono esposti i contributi e i mandatari degli agenti
di commercio. La presenza nel quadro A di periodi con volume di affari IVA e/o
sul quadro B di versamenti per contributi integrativi o aggiuntivi e/o di
versamenti per contributi soggettivi in fondi diversi dal fondo generale, in
particolare per ENPAM, e/o della contribuzione nel quadro C per il solo ENASARCO,
è indice di attività lavorativa effettivamente svolta.
Il Direttore Generale
Nori
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