
Al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Per sapere – premesso che:
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la legge 214/2011, approvata nel dicembre 2011, è
intervenuta sul nostro sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento
dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di
attesa;
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le deroghe previste, che consentono per alcune
situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso
alla pensione, non coprono comunque tutte le gravi situazioni che si sono
prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;
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nello specifico si rappresenta il caso degli esodi
individuali operati dal Gruppo IBM, stipulati a partire dal mese di aprile
2011, i cui verbali di conciliazione
prevedono in modo esplicito la data di cessazione del rapporto di lavoro e
l’assoluta impossibilità di revisione dell’accordo, ma formalmente si prevede contestualmente
un periodo di aspettativa non retribuita a partire dalla sottoscrizione
dell’accordo, a fine aspettativa la cessazione effettiva del rapporto di lavoro
con la società, nel mese in cui il singolo
dipendente avrebbe maturato i requisiti di accesso alla pensione,
vigenti alla sottoscrizione degli accordi stessi;
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i dipendenti IBM usufruiscono, pagando una quota annuale,
della Cassa di Assistenza Dipendenti Gruppo IBM , che dà diritto al rimborso parziale delle
spese mediche e il cui regolamento
prevede che detti dipendenti possono continuare ad usufruire della stessa, anche in qualità di pensionati,
a condizione che non vi sia soluzione di continuità tra attività
lavorativa e maturazione del requisito pensionistico;
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durante il periodo di aspettativa non retribuita, i
dipendenti non hanno mai ripreso attività lavorativa all’IBM, non c’è alcun versamento di contributi
previdenziali da parte dell’impresa e
neanche alcun effetto sul TFR e altri istituti contrattuali;
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viene comunque consentito a questi lavoratori, a fronte
di autorizzazione INPS, di poter coprire con la contribuzione volontaria, il
periodo di aspettativa non coperta da contribuzione previdenziale;
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proprio perché si tratta di un periodo di aspettativa
che al termine prevede la cessazione del lavoro e non la ripresa, come nei
normali periodi di aspettativa, non si comprende quindi l’interpretazione
restrittiva dell’INPS (mess. 13343/2012) che esclude questi lavoratori dalla
salvaguardia, solo perché l’effettiva chiusura del rapporto di lavoro, è
intervenuta successivamente al periodo di aspettativa ;
se non ritenga il Ministro interrogato, di poter procedere in via amministrativa per sanare questa specifica casistica, peraltro afferente ad accordi legittimamente stipulati fra le parti ante manovra Salva Italia, precisa è la data dell’accordo e precisa la cessazione del lavoro, non si poteva prevedere la situazione successiva alla legge 214/2011 e risulta incomprensibile l’esclusione di questi lavoratori dalla salvaguardia.
On. Marialuisa Gnecchi
Presentata 16.3.2013
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