Circolare n. 19/2012. Procedura dì accesso ai benefici per i
lavoratori ed. "salvaguardati"-Attività di monitoraggio.
Si fa seguito alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio
2012 relativa alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d.
"salvaguardati", nonché alla nota prot. n. 38/50086 del 10 agosto 2012
concernente l'attività di monitoraggio, e si ricorda che entro il 23 novembre
p.v. deve essere inviato, al consueto indirizzo PEC
(dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it), nonché all'indirizzo di posta
elettronica del dirigente ad interim della Divisione IV - D.G. PIBLO Dott. G. G.
(ggaddi@lavoro.gov.it). il report riguardante le ISTANZE pervenute nel periodo
24/07/2012 - 21/11/2012, distinte per tipologie di soggetti interessati.
Resta fermo quanto già comunicato con nota prot. n.
38/57815 del 27 settembre u.s., in ordine alla corretta compilazione del report
in argomento ed alla tempestiva trasmissione dello stesso, onde consentire alla
scrivente Direzione generale di provvedere agli adempimenti di competenza.
Si coglie l'occasione, a fronte di alcune richieste
di chiarimenti pervenute da codesti Uffici, per fornire, d'intesa con il
Segretariato Generale, le seguenti ulteriori istruzioni operative, finalizzate
ad un uniforme svolgimento della procedura in parola su tutto il territorio
nazionale.
1) Riguardo alle ISTANZE di cui all'art. 2, comma 1,
lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori
cessati entro il 31 dicembre 2011, che dichiarano di essere stati rioccupati
antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in argomento in qualità
di lavoratori subordinati in mobilità, le istanze in parola vanno accolte in
quanto all'epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad
accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in
mobilità, di cui all'art. 9, lett b) e lett. c) della legge n. 223/91.
2) In merito alle ISTANZE di cui all'art. 24, comma 14,
lett. e) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, presentate in virtù di un
decreto di esonero adottato in epoca successiva al 4 dicembre 2011, in cui viene
citato un parere favorevole espresso in date precedente, tali ISTANZE non
possono trovare accoglimento, visto che l'articolo summenzionato fa esplicito
riferimento ad un provvedimento formale di esonero dal servizio che deve
sussistere
alla data del 4 dicembre 2011, stabilendo che ".....;
ai fini della presente lettera, l’istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora
il provvedimento di concessione sia stato
emanato prima del 4 dicembre 2011;....", non
risultando, quindi, sufficiente un semplice
parere favorevole occorso nel termine di cui
sopra.
D'altronde, come riportato nella circolare n.
19/2012, "....I soggetti di cui alla lettera
e) dell'art. 2, comma 1, del Decreto intermisteriale,
unitamente all’lSTANZA, dovranno produrre apposita dichiarazione...., relativa
al provvedimento di esonero, con l’indicazione del periodo dello stesso e degli
estremi detratto ai fini dei reperimento del medesimo da parte della DTL
competente...".
3) Per quante concerne le ISTANZE di cui all'art- 2,
comma 1, lett. g) del Decreto interministeriale 1 giugno 2012 presentate da
lavoratori cessati in ragione di accordi individuali sottroscritti solo dalle
parti (datore di lavoro/azienda e lavoratore), queste sono da ritenere
ammissibili, dato che la disciplina di riferimento così recita: "lavoratori di
cui all'articolo 6. comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione
del rapporto di lavoro entro li 31 dicembre 2011, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra
attività lavorativa.
4) In ordine alle ISTANZE di cui all’art. 2, comma 1,
lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori
cessati entro il 31 dicembre 2011, che dichiarano di essere stati rioccupati
successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non
possono essere accolte in quanto la norma in argomento prevede la "...:
risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, senza successiva
rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa".
Si evidenzia, altresì, che, in caso di ISTANZE
presentate dalle organizzazioni di categoria dietro apposito mandato di
patrocinio, le decisioni di accoglimento e di non accoglimelo emesse dalle
Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto Interministeriale 1 giugno
2012, devono essere comunicate, ai sensi della legge 30 marzo 2011, n. 152,
nonché del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, oltre che ai soggetti
potenziali beneficiari della tutela in argomento, anche a patronati, onde
consentire agli stessi di svolgere correttamente le funzioni di tutela dei
propri assistiti, ivi compresa la richiesta di riesame avverso i citati
provvedimenti.
Quanto sopra riportato con riferimento agli istituti
di patronato e di assistenza sociale, deve intendersi valevole anche riguardo
alle attività svolte, su delega ed in rappresentanza degli interessati, da parte
dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Inoltre, con riferimento ai soggetti cessati dal
rapporto di lavoro con la Società Poste Italiane S.p.A, in forza di accordi
individuali di incentivo all'esodo di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del
Decreto Interministeriale 1 giugno 2012, si rappresenta che la predetta Società
ha provveduto a dichiarare che la data di cessazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti interessati è intervenuta entro il 31 dicembre 2011, nonostante nei
relativi modelli UNILAV inviati all’INPS sia stata, in precedenza, inserita
erroneamente una data successiva.
Pertanto, tenuto conto della comunicazione di
rettifica della Società in argomento, le ISTANZE dei dipendenti della predetta
Società dovranno essere oggetto di esame da parte delle citate Commissioni.
Infine si comunità che il 7 gennaio 2013 questa
Direzione generale procederà a compiere il monitoraggio conclusivo dell'intera
procedura.
Di conseguenza, codesti Uffici avranno cura di
osservare scrupolosamente il rispetto della tempistica sopra segnalata, per
l'invio del relativo report definitivo.