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Roma, 18-03-2013
Messaggio n. 4678
OGGETTO: Salvaguardia
ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze dell’8 ottobre 2012 (c.d. salvaguardia dei 55.000).
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI TERRITORIALI
L’articolo 22, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (allegato 1), fermo restando le disposizioni di
salvaguardia stabilite dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del
2011, dall’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012 e del
decreto interministeriale del 1° giugno 2012, stabilisce che le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del
6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, continuano
ad applicarsi a 55.000 soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie di lavoratori,
ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011.
Il comma 2 del predetto articolo
22 ha, altresì, stabilito che l'Istituto provvede al monitoraggio, sulla base
della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000
domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento.
L’articolo 24 del decreto
legge in argomento ha altresì previsto, per gli anni 2012, 2013 ed a decorrere
dal 2014, la copertura finanziaria annuale degli oneri derivanti dall’articolo
22.
Come previsto dal comma 2
del citato articolo 22, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8
ottobre 2012 (allegato 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21
gennaio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in
argomento.
Con il presente messaggio,
a scioglimento della riserva formulata al punto 6 del messaggio n. 13343 del 9
agosto 2012, si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione
delle disposizioni in oggetto.
1. Tipologie di lavoratori
e criteri di ammissione alla salvaguardia
Preliminarmente, si
elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012,
n. 135 e dell’articolo 2 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ed i
relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui
all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 e del decreto interministeriale
dell’8 ottobre2012
|
Criteri di ammissione
alla salvaguardia
|
a) lavoratori per i
quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
|
Accordi stipulati in
sede governativa entro il 31.12.2011
Cessazione dall’attività
lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge
n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011
Perfezionamento dei
requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero,
ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della
legge n. 223 del 1991
|
b) lavoratori per i
quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di
cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996
|
Accordi stipulati alla
data del 4.12.2011
Titolari di prestazione
straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2,
comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011
Permanenza a carico dei Fondi
di solidarietà di settore fino a 62 anni di età
|
c) lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
|
Autorizzazione
antecedente alla data del 4.12.2011
Non rioccupati dopo
l’autorizzazione
Con almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011
Decorrenza della
pensione entro il 6.1.2015
|
d) lavoratori che hanno
risolto il rapporto di lavoro:
- in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile ovvero
- in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale
|
Data di risoluzione del
rapporto di lavoro entro il 31.12.2011
Non rioccupati in
qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione
del rapporto di lavoro
Decorrenza della
pensione entro il 6.1.2015
|
L’articolo 6 del citato
decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ha ripartito come segue il numero
complessivo dei 55.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di
cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135:
Tipologia di soggetti
|
Contingente numerico
|
Lavoratori destinatari
di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli
ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa
entro il 31 dicembre 2011 (lett. a)
|
40.000
|
Fondi di solidarietà
(lett. b)
|
1.600
|
Prosecutori volontari
(lett. c)
|
7.400
|
Lavoratori cessati ai
sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (lett. d)
|
6.000
|
TOTALE
|
55.000
|
Con riferimento ai
lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettere da a) a d), della legge n.
214 del 2011 ed all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto
interministeriale dell’1.6.2012 (allegato 3), rimasti esclusi dal beneficio di
cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d.
salvaguardia dei 65.000), le Sedi avranno cura di riesaminare le relative
posizioni verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui
all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale
dell’8.10.2012 ai fini del riconoscimento del relativo beneficio (c.d. salvaguardia
dei 55.000).
Le Sedi avranno altresì
cura di segnalare, tramite la casella di posta elettronica dedicata di cui al
successivo punto 7 del presente messaggio, i nominativi dei lavoratori in
possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della c.d. salvaguardia dei
55.000 non inseriti nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA.
2. Particolarità relative
alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (art. 22, comma 1, della
legge n. 135 del 2012)
2.1 Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31.12.2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali (art. 22, comma 1, lettera a))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 40.000 unità.
Il criterio ordinatorio
del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello
della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari
della salvaguardia sono i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in
sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione
delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché
alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano
cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre
2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove
prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della
medesima legge.
Nel computo di detti
lavoratori devono essere considerati anche quelli ai quali è stata estesa, da
disposizioni legislative successive, l’applicazione della legge n. 223 del
1991, più precisamente:
1) l’articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, ( tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 013, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012), da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 014, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012);
2) l’art. 1 bis del
decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
integrato e modificato dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legge 28
agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166 relativo ai
lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate (in procedura dsweb
indicati con codice intervento 562);
3) l’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relativo ai lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 561).
Ai lavoratori di cui al
presente punto destinatari del beneficio in parola continua ad applicarsi la
disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31
dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata.
Atteso che la prestazione
dell’indennità di mobilità può essere sospesa nei casi previsti dalle disposizioni
di legge vigenti, si precisa che il periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità ordinaria - entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti
per il pensionamento deve essere verificato tenendo conto della data del 21
gennaio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto
decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
Pertanto, gli eventuali
periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, successivi
al 21 gennaio 2013, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento
del periodo di fruizione entro il quale devono maturare i requisiti per il pensionamento.
Ne consegue anche che i
periodi di sospensione non potranno in ogni caso essere considerati, ai fini
della determinazione del periodo di fruizione, per i lavoratori licenziati
successivamente alla predetta data del 21 gennaio 2013.
Si specifica, inoltre, che
i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel
novero dei destinatari della salvaguardia in parola, posto che la norma di
legge in argomento si riferisce ai lavoratori che godono dell’indennità di mobilità
di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 e dunque alla sola
indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo, si fa rinvio ai chiarimenti
forniti al punto 1 del messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013.
Si precisa infine che i
lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi in sede non governativa
(per es: accordi aziendali o regionali o comunque locali) sono esclusi dalla presente
salvaguardia.
Con riferimento ai
lavoratori in esame, l’articolo 3 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012
ha disposto che le imprese comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di
lavoro:
- entro il 20 febbraio
2013 e cioè entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale
sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, l’elenco nominativo dei lavoratori
licenziati entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato
la data del licenziamento;
- entro il 31 marzo di
ogni anno successivo al 2012 l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno
licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione
delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del
licenziamento.
Detti elenchi di lavoratori
dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro,
utilizzando un file Excel che dovrà esporre i dati secondo il modello di cui
all’allegato 4.
Tale modello sarà
debitamente pubblicato nei siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e dell’Inps, nei quali sarà specificato l’indirizzo elettronico presso
cui inviare detto file.
Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro provvederà successivamente a trasmette all’Istituto, entro
15 giorni dal ricevimento, l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati e/o da
licenziare, attestando che detti elenchi scaturiscono da accordi governativi
stipulati entro il 31.12.2011.
L’Istituto al ricorrere
dei prescritti requisiti, ammette, sulla base della data di cessazione del rapporto
di lavoro, i nominativi dei lavoratori in essi contenuti alla procedura di monitoraggio
per l’identificazione dei potenziali destinatari della salvaguardia in
argomento.
2.2 Lavoratori per i quali
era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 l’accesso ai Fondi di
solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del
1996 (art. 22, comma 1, lettera b))
Il contingente numerico
per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.600 unità.
Il criterio ordinatorio
del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello
della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari
della salvaguardia sono i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi
di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del
1996 da data successiva al 4.12.2011, sulla base di accordi stipulati entro il
4 dicembre 2011.
Per tali lavoratori è
prevista la permanenza a carico dei citati Fondi fino a 62 anni di età, ancorché
gli stessi maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per
l’accesso al pensionamento previgenti.
Per gli assegni erogati
dai Fondi di solidarietà del personale del credito e del personale del credito
cooperativo, nonché del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell’assegno
- esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età - può
superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore,
avendo i relativi Comitati amministratori assunto in merito apposite delibere.
Come comunicato al punto
4) del messaggio n. 20944 del 19.12.2012, le domande presentate con decorrenza
assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono
acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte
della Direzione centrale pensioni.
Dal monitoraggio
effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla
data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data
successiva - dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che i due
contingenti numerici dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di
solidarietà per il sostegno del reddito, pari rispettivamente a 17.710 unità e
1.600 unità, che possono usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della
normativa previgente la riforma per l’accesso la pensionamento, è da
considerarsi esaurito con la decorrenza 1° aprile 2013 (cfr. messaggio n. 3771
del 4 marzo 2013).
Tuttavia, la Direzione
centrale pensioni continuerà ad effettuare l’attività di monitoraggio illustrata
nel citato messaggio del 19 dicembre 2012, con cadenza mensile, al fine di
tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel
plafond assegnato.
Poiché con riguardo al
secondo contingente (pari a 1.600 unità) la legge n. 135/2012 prevede un
termine iniziale (anno 2014) per la relativa copertura finanziaria, ma non un
termine finale, le Sedi potranno prendere in considerazione anche le domande di
assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2019.
2.3 Lavoratori autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 22, comma 1, lettera c))
Il contingente numerico
per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 7.400 unità.
Il criterio ordinatorio
del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello
della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari
della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011 che:
- perfezionano i requisiti
anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro
il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data
di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- non hanno ripreso alcuna
attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla
prosecuzione volontaria della contribuzione, ad eccezione dello svolgimento di
lavoro socialmente utile che non comporta l’instaurazione di un rapporto di
lavoro (cfr. punto 2.4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012);
- possono far valere
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011.
La condizione della
mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione
alla prosecuzione volontaria della contribuzione, deve essere resa nota dall’interessato
mediante la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 2000 e verificata sulla base delle informazioni delle banche dati
nella disponibilità dell’Istituto. A tal riguardo si fa rinvio a quanto
chiarito al punto 3 del messaggio n. 1500 del 24.1.2013.
Si precisa che le
autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art.
8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di
lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non
potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria
relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai
lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto
2.4.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012).
2.4 Lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 22, comma 1,
lettera d))
Il contingente numerico
per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.
Il criterio ordinatorio
del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello
della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari
della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro
il 31.12.2011:
- in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
c.p.c.,
ovvero,
- in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale,
a condizione che:
- successivamente alla
data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi
altra attività lavorativa;
- risultano in possesso
dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima del 6.12.2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il 6.1.2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011,
data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- la data di cessazione
del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, altri soggetti equipollenti individuati sulla base di
disposizioni normative o regolamentari.
Con riferimento ai
lavoratori di cui al presente punto gli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale
dell’8 ottobre 2012 hanno disposto quanto segue.
Le istanze di accesso al
beneficio di cui alla norma in esame, corredate dagli accordi che hanno dato
luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere presentate entro
il 21 maggio 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto
interministeriale dell’8 ottobre 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
21.1.2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati
sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi,
alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei
lavoratori cessati.
Per l’esame delle predette
istanze sono istituite specifiche Commissioni presso le competenti Direzioni
territoriali del lavoro.
Dette Commissioni sono
composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno
con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal
Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
Le decisioni di
accoglimento emesse dalle predette Commissioni vengono comunicate con tempestività
all’Inps, anche con modalità telematica.
Avverso i provvedimenti
delle Commissioni l’interessato può presentare riesame entro 30 gg. dalla data
di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro
presso cui è stata presentata l’istanza.
Con riferimento alla
categoria di lavoratori di cui al presente punto si fa rinvio ai chiarimenti forniti
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 6 del 25
gennaio 2013 (allegato 5).
In particolare, nella
predetta circolare è stato chiarito che “la procedura di cui alla presente Circolare
è da considerarsi altra e diversa rispetto a quella contenuta nella circolare
n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa di riferimento in base
alla quale, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare ISTANZA
di ammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal D.I. 8
ottobre 2012.”
Pertanto, i lavoratori di
cui all’articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2,
comma 1, lett. g) e h), del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012, le
cui domande di accesso al beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15,
della legge n. 214 del 2011, siano state accolte dalle competenti Commissioni
delle Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, siano rimasti esclusi (es.
per incapienza del contingente numerico) dal predetto beneficio, sono tenuti a
presentare istanza per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge
n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012, alle
competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21
maggio 2013.
Ne deriva che le decisioni
delle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro di accoglimento
delle istanze presentate dai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter,
della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del
decreto interministeriale dell’1 giugno 2012, rimasti esclusi dal beneficio di
cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, non sono utili
per l’ammissione alla salvaguardia di cui all’articolo 22 della legge n. 135
del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
3. Disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze applicabili ai lavoratori
salvaguardati.
Ai lavoratori di cui ai
punti 1 e 2 del presente messaggio continuano a trovare applicazione le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché
maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011.
A tal riguardo si fa
rinvio ai chiarimenti forniti con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo
24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e
2-quater, della legge n. 14 del 2012:
- nell’allegato n. 4 del
messaggio n. 13343 del 9.8.2012;
- nei punti 1,2,3.1,3.2,4
del messaggio n. 20600 del 13.12.2012;- nel punto 3 del messaggio n. 1500 del 24.1.2013.
4. Monitoraggio
Con messaggio dedicato
saranno illustrate le modalità applicative delle disposizioni in oggetto, nonché
del riesame delle posizioni già trattate ai fini della salvaguardia
disciplinata dal decreto interministeriale 1° giugno 2012.
5. Punto di Consulenza
“Sportello Amico”
Come noto, con i messaggi
nn. 12196 e 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per
l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore
dei lavoratori interessati alla
salvaguardia di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011
ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.
Nel confermare le
disposizioni già impartite, anche per le tipologie di lavoratori ammessi alla c.d.
salvaguardia dei 55.000 ed al fine di assicurare il corretto ed efficace
svolgimento del servizio, si rammenta la necessità che:
? ciascuna struttura
territoriale attivi almeno un punto di consulenza “Sportello Amico”;
? l’orario di ricevimento
dello sportello, conformemente a quanto stabilito con la circolare n. 66 del
2012, non sia inferiore a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse
ed a 20 ore per le Agenzie territoriali.
6. Sinergie
Per quanto riguarda le
sinergie tra le Sedi Inps, Gestione ex Inpdap, Gestione ex Enpals e le Direzioni
territoriali del lavoro, anche alla luce di quanto chiarito dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 6 del 25.1.2013, si fa
rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del
9.8.2012 e nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012.
In particolare, al fine di
procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 4, i
funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali
del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati
identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto
di lavoro, natura individuale o collettiva dell’accordo di incentivo all’esodo)
dei soggetti di cui al punto 2.4 del presente messaggio, le cui domande di
accesso alla c.d. salvaguardia dei 55.000 sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali
provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi
dei predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale
Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.
Resta fermo l’obbligo - di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012
ed alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del
25 gennaio 2013 - delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro
di comunicare all’Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo
PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso al beneficio di cui
all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 presentate dai soggetti di cui al
punto 2.4 del presente messaggio.
7. Caselle di posta
elettronica
Per la soluzione dei
quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni
in oggetto è stata istituita la casella di posta elettronica
“Salvaguardia55@inps.it”, priva di rilevanza esterna.
Pertanto, i predetti
quesiti possono essere indirizzati, esclusivamente per il tramite delle strutture
regionali, alle seguenti caselle di posta elettronica:
a) salvaguardia55@inps.it;
b) dctrattpensuff1@inpdap.gov.it
per i
lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap;c) dpp@enpals.it per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals.
Sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
Il Direttore Generale
Nori
i 55.000 altra carne al fuoco.....ma se ancora nn hanno completato x niente la procedura x i 65000 che senso ha parlare dei prossimi eventuali salvaguardati???
RispondiEliminaDi ex ipost e di coloro i quali dovrebbero rientrare nel contingente dei 65000, ancora nessuna notizia............siamo fermi ai programmi che sono stati rilasciati, al personale che è stato istruito....ma di lettere nella cassetta postale inps manco l'ombra si vede
e poi mi chiedo...ma se già (ed è evidente visto che ancora gli ex ipost nn hanno risposte) che siano nel pallone x fare graduatoria ed esaminare definitivamente i primi 65.000, xkè fare presentare le domande agli altri 55.000???? giusto x impallarsi ancora d+?? Misteri....della fede
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