Esodati, requisiti soggetti alla speranza di vita
Di redazione (del 10/08/2012 @ 10:30:10)
In particolare,
si precisa che per i soggetti titolari dell'indennità di mobilità ordinaria, per
effetto di accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 cessati dal
servizio entro la stessa data con perfezionamento dei requisiti entro il periodo
di fruizione dell'assegno, la verifica della maturazione dei requisiti per il
pensionamento deve essere fatta al 24 luglio 2012. Eventuali periodi di
sospensione dell'indennità, successivi a tale data, non sono da considerare
rilevanti ai fini del prolungamento del periodo indennizzato.
L'Istituto apre a favore dei soggetti in mobilità ordinaria
cessati entro il 2011 che, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita
(3 mesi dal 2013), potrebbero perfezionare i prescritti requisiti pensionistici
oltre il periodo di fruizione dell'indennità. Tali lavoratori saranno oggetto di
interventi al fine di poter attuare anche nei loro confronti la salvaguardia.
Rimangono esclusi i soggetti collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1°
gennaio 2012. Anche i lavoratori con prestazione a carico dei fondi di
solidarietà subiscono un allentamento della disciplina.
Il decreto del giugno scorso ha precisato che i soggetti i quali
hanno avuto accesso alla prestazione in data successiva al 4 dicembre 2011 per
effetto di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, restano a carico
dei Fondi fino al compimento del 62esimo anno, anche nei casi in cui vengano
maturati i requisiti per il pensionamento da data anteriore.
L'Istituto precisa che sono in corso approfondimenti per
l'adozione di misure finalizzate ad assicurare la tutela dei lavoratori che
compiono i 62 anni oltre il periodo massimo di permanenza nei Fondi,
riservandosi comunicazioni. Al contrario, coloro i quali erano già titolari di
assegno straordinario (al 4 dicembre 2011) e che per effetto dell'adeguamento
dei requisiti pensionistici legati all'aumento alla speranza di vita conseguono
la pensione oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai
regolamenti settoriali, sarà assicurata a carico dei Fondi stessi la
prosecuzione dell'erogazione dell'assegno straordinario.
Gli autorizzati alla prosecuzione volontaria, per l'integrazione
dei periodi di part time e a copertura di aspettative non retribuite non
costituiscono titolo per poter applicare la deroga. In merito ai lavoratori in
salvaguardia che accedono alla pensione con il solo requisito contributivo (non
inferiore a 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica), la finestra mobile
di 12 mesi sarà incrementata di un mese a decorrere dall'anno in corso, di due
mesi dal 2013 e tre mesi dal 2014.
È
venuto meno il richiamo all'adeguamento alla speranza di vita che rimane
comunque confermato nei confronti dei soggetti salvaguardati.
L'ulteriore salvaguardia di 55mila lavoratori prevista nella spending review sarà attuata con l'adozione di un ulteriore decreto interministeriale.
L'ulteriore salvaguardia di 55mila lavoratori prevista nella spending review sarà attuata con l'adozione di un ulteriore decreto interministeriale.
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