- Di Franco Rossini
- Venerdì, 08 Giugno 2012 10:40
Come secondo aspetto lo scattare dell’aspettativa di vita. E’ vero che la riforma di dicembre ha modificato questo parametro anche per chi matura i 40 anni ma se viene considerata la norma in essere al momento dell’uscita questa condizione non era prevista. Poi, i tre mesi di potenziale aumento sono sulla contribuzione o ricadono sulla finestra portandola a 17 mesi?
Sul computo e sulla validità di eventuali periodi di prolungamento della mobilità è indispensabile attendere le precisazioni ufficiali dell'Inps. I periodi di lavoro a tempo determinato che sospendono la mobilità sono infatti neutri, come correttamente osserva e possono far allungare la permanenza del lavoratore nelle liste di mobilità. Si ritiene tuttavia che la sospensione debba essere valutata al 4 o 6 Dicembre 2011, data di entrata in vigore del Decreto Salva Italia.Questo indirizzo è del resto costante nelle linee guida degli enti previdenziali (cfr ad esempio la Circolare Inps numero 90 del 24 Giugno 2011 che nell'applicazione dell'ultima salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010, ha precisato che “eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 [data di entrata in vigore del Dl 78/2010, ndr] non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento”).
Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo all'applicazione dei 3 mesi dal 2013 al requisito contributivo dei 40 anni, si ritiene che l'adeguamento non interessi i salvaguardati. L'articolo 24, comma 14, primo capoverso del Decreto legge numero 201 del 6 Dicembre 2011 convertito con la legge numero 214 del 22 Dicembre 2011 dispone infatti, per i lavoratori in questione, il mantenimento della normativa vigente al 6 Dicembre 2011 la quale non prevedeva il predetto adeguamento (cfr: articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010).
Si ricorda tuttavia che, anche se l'adeguamento è escluso, i salvaguardati che accedono alla pensione con i 40 anni di contribuzione scontano periodi di finestre mobili leggermente piu' lunghe. Dal 2012 le finestre mobili sono di 13 mesi, dal 2013 sono di 14 mesi e dal 2014 diventano 15.
(Leggi)
Nessun commento:
Posta un commento