Esodati: il termine accreditabile - Di Franco Rossini
- Lunedì, 11 Giugno 2012 10:25
Non sono state fornite precisazioni ufficiali sul termine "accreditabile" da lei giustamente evidenziato. Dunque è indispensabile attendere le linee guida Inps per un chiarimento.
Ritengo tuttavia possibile, anche per ragioni di coordinamento formale con le altre disposizioni, che il termine possa coprire casi come quello esposto cioè situazioni in cui l'autorizzazione sia stata chiesta prima del 4 Dicembre 2011 ma che il primo pagamento utile, per ragioni evidentemente non imputabili al lavoratore, sia stato reso concretamente possibile solo da una data successiva.
gentile dott. Rossini , chiedo cortesemente un chiarimento che penso possa essere utile a tanti nella mia situazione ; autorizzato a VV prima del 5 dicembre ( richiesta fatta per verificare quanto mi sarebbe costato versare x raggiungere 40 anni di contributi ), con decorrenza febbraio 2011 , quindi con VV accreditabili da quella data , mai versato contributi xchè a gennaio 2012 ho raggiunto e superato quota 96 : il termine accreditabile è da intendersi quindi come possibilità NON obbligo del versamento di almeno 1 contributo?? la ringrazio
Il versamento dei volontari non è un obbligo ma una possibilità offerta al lavoratore di integrare il suo maturato contributivo. Ritengo tuttavia che la risposta sia negativa. Piu' che altro perchè se passasse tale intepretazione sarebbe del tutto vanificata la funzione stessa della disposizione: chiunque in possesso dell'autorizzazione avrebbe "potuto" (potenzialmente) procedere al versamento e dunque risultare incluso. La ratio intende evidentemente riservare il beneficio solo a coloro che, una volta autorizzati, abbiano effettuato almeno un versamento.
Comprendo molto bene le motivazioni che hanno consigliato di non effettuare il versamento, tuttavia non vedo elementi testuali o formali che portino all'interpretazione suggerita; la norma putroppo non considera le ragioni per le quali il versamento non sia avvenuto. O almeno così è al momento attuale. E' possibile, nonchè auspicabile, infatti che le Circolari Inps nelle prossime settimane precisino i contorni esatti di tale termine e dunque consiglio di attendere. Spesso le circolari Inps ci hanno abituato a diverse sorprese e novità.
(Leggi)
Esodati credito: le nuove date di accesso alla pensione
sono un ennesimo dipendente di intesasanpaolo, che il 9/5 ha ricevuto una lettera di risoluzione consensuale delrapporto di lavoro in base all'accordo 29/7/2011. da allora tutti attendevano il decreto fornero, ma ora che e' arrivato sia sindacati che azienda ci guardano attoniti e non mettono fine a questa agonia che ci sta dilaniando. ma secondo lei esiste ancora una possibilita' per noi , addirittura di uscita all'1 luglio come comunicato e in base a quali elementi? in alternativa estrema le chiedo anche questo : oggi ho 35 anni di contributi . se mi licenziassi quando prenderei la pensione? ormai stiamo valutando ogni ipotesi pur di liberarsi di questa fantastica azienda...
grazie mille .
Ritengo tuttavia possibile, anche per ragioni di coordinamento formale con le altre disposizioni, che il termine possa coprire casi come quello esposto cioè situazioni in cui l'autorizzazione sia stata chiesta prima del 4 Dicembre 2011 ma che il primo pagamento utile, per ragioni evidentemente non imputabili al lavoratore, sia stato reso concretamente possibile solo da una data successiva.
gentile dott. Rossini , chiedo cortesemente un chiarimento che penso possa essere utile a tanti nella mia situazione ; autorizzato a VV prima del 5 dicembre ( richiesta fatta per verificare quanto mi sarebbe costato versare x raggiungere 40 anni di contributi ), con decorrenza febbraio 2011 , quindi con VV accreditabili da quella data , mai versato contributi xchè a gennaio 2012 ho raggiunto e superato quota 96 : il termine accreditabile è da intendersi quindi come possibilità NON obbligo del versamento di almeno 1 contributo?? la ringrazio
Il versamento dei volontari non è un obbligo ma una possibilità offerta al lavoratore di integrare il suo maturato contributivo. Ritengo tuttavia che la risposta sia negativa. Piu' che altro perchè se passasse tale intepretazione sarebbe del tutto vanificata la funzione stessa della disposizione: chiunque in possesso dell'autorizzazione avrebbe "potuto" (potenzialmente) procedere al versamento e dunque risultare incluso. La ratio intende evidentemente riservare il beneficio solo a coloro che, una volta autorizzati, abbiano effettuato almeno un versamento.
Comprendo molto bene le motivazioni che hanno consigliato di non effettuare il versamento, tuttavia non vedo elementi testuali o formali che portino all'interpretazione suggerita; la norma putroppo non considera le ragioni per le quali il versamento non sia avvenuto. O almeno così è al momento attuale. E' possibile, nonchè auspicabile, infatti che le Circolari Inps nelle prossime settimane precisino i contorni esatti di tale termine e dunque consiglio di attendere. Spesso le circolari Inps ci hanno abituato a diverse sorprese e novità.
(Leggi)
Esodati credito: le nuove date di accesso alla pensione
- Di Franco Rossini
- Lunedì, 11 Giugno 2012 10:08
sono un ennesimo dipendente di intesasanpaolo, che il 9/5 ha ricevuto una lettera di risoluzione consensuale delrapporto di lavoro in base all'accordo 29/7/2011. da allora tutti attendevano il decreto fornero, ma ora che e' arrivato sia sindacati che azienda ci guardano attoniti e non mettono fine a questa agonia che ci sta dilaniando. ma secondo lei esiste ancora una possibilita' per noi , addirittura di uscita all'1 luglio come comunicato e in base a quali elementi? in alternativa estrema le chiedo anche questo : oggi ho 35 anni di contributi . se mi licenziassi quando prenderei la pensione? ormai stiamo valutando ogni ipotesi pur di liberarsi di questa fantastica azienda...grazie mille .
Si ricorda che gli "esodati nei fondi esuberi" che sono entrati successivamente al 4 Dicembre 2011 resteranno a carico del fondo stesso sino al compimento del 62 anno di età. La novità non ha un costo indifferente per il datore di lavoro dato che l'assegno, pur se pagato dall'Inps, è un onere a carico dell'azienda e che peraltro si viene a collocare in una congiuntura molto sfavorevole per il settore bancario. Non è dato sapere se le date di uscita saranno rispettate ma non può escludersi il rischio - piu' volte annunciato dai sindacati - secondo cui l'azienda cercherà di ritardare il piu' possibile l'entrata del lavoratore nel fondo.
Quanto alla seconda domanda, i lavoratori uomini possono ottenere la pensione di vecchiaia con le nuove regole dal 2013 al raggiungimento di 66 anni e 3 mesi. E' possibile anche uscire indipendemente dall'età anagrafica (cd. pensione anticipata) al perfezionamento di un minimo pari a 42 anni e 5 mesi di contribuzione. In tal caso sono previste penalizzazioni se non si sono raggiunti i 62 anni di età o se non si possa usufruire dell'emendamento "precoci" di cui all'articolo 6, comma 2-quater, Dl 216/2011.
egr.dott. rossini, sono un dipendente di intesa sanpaolo che lo scorso anno, nel mese di settembre, ho aderito al piano di uscita incentivata propostomi dall'azienda. il giorno 10 maggio del 2012 ho ricevuto la lettera che confermava la mia uscita dall'azienda il prossimo 30/6/2012 con contestuale ingresso (dal 1/7/2012) nel ns. fondo esuberi. improvvisamente ( circa il 20 di maggio) ho ricevuto notizia che la mia uscita (ovviamente insieme a quella di tutti gli altri miei colleghi che avevavno ricevuto la stessa lettera) era sospesa perche' il decreto fornero non chiarisce bene la situazione per quello che riguarda gli esodandi nei fondi esuberi.
non riesco a capire bene anche perche', secondo quanto ho potuto apprendere dall'ultima versione del decreto stesso, a mio parere sembrerebbe che le tutele ci siano.
puo' cortesemente chiarirmi meglio la mia/nostra situazione?
amilcare
Sono d'accordo con lei. Il Decreto chiarisce piuttosto bene la situazione per coloro che entreranno nei fondi esuberi successivamente al 4 Dicembre 2011 sulla base di accordi stipulati prima della predetta data: i lavoratori in questione rimarranno a carico del fondo sino a 62 anni ancorchè maturino prima di tale età i requisiti per il pensionamento secondo la previgente disciplina (art. 24, comma 14, lettera d) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011).
(Leggi)Quanto alla seconda domanda, i lavoratori uomini possono ottenere la pensione di vecchiaia con le nuove regole dal 2013 al raggiungimento di 66 anni e 3 mesi. E' possibile anche uscire indipendemente dall'età anagrafica (cd. pensione anticipata) al perfezionamento di un minimo pari a 42 anni e 5 mesi di contribuzione. In tal caso sono previste penalizzazioni se non si sono raggiunti i 62 anni di età o se non si possa usufruire dell'emendamento "precoci" di cui all'articolo 6, comma 2-quater, Dl 216/2011.
egr.dott. rossini, sono un dipendente di intesa sanpaolo che lo scorso anno, nel mese di settembre, ho aderito al piano di uscita incentivata propostomi dall'azienda. il giorno 10 maggio del 2012 ho ricevuto la lettera che confermava la mia uscita dall'azienda il prossimo 30/6/2012 con contestuale ingresso (dal 1/7/2012) nel ns. fondo esuberi. improvvisamente ( circa il 20 di maggio) ho ricevuto notizia che la mia uscita (ovviamente insieme a quella di tutti gli altri miei colleghi che avevavno ricevuto la stessa lettera) era sospesa perche' il decreto fornero non chiarisce bene la situazione per quello che riguarda gli esodandi nei fondi esuberi.
non riesco a capire bene anche perche', secondo quanto ho potuto apprendere dall'ultima versione del decreto stesso, a mio parere sembrerebbe che le tutele ci siano.
puo' cortesemente chiarirmi meglio la mia/nostra situazione?
amilcare
Sono d'accordo con lei. Il Decreto chiarisce piuttosto bene la situazione per coloro che entreranno nei fondi esuberi successivamente al 4 Dicembre 2011 sulla base di accordi stipulati prima della predetta data: i lavoratori in questione rimarranno a carico del fondo sino a 62 anni ancorchè maturino prima di tale età i requisiti per il pensionamento secondo la previgente disciplina (art. 24, comma 14, lettera d) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011).
Grazie Dott. Rossini, per cercare di spiegare con le sue risposte tutti i nostri dubbi. Paola
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