Esodati/Mobilita', le novità della legge di stabilita'
Di Franco Rossini

Sono un lavoratore che ha compiuto 58 anni il 13/02/2012,attualmente in mobilita' ordinaria dal 01/01/2012 per 4 anni. Procedura avviata con accordo collettivo sindacale per riduzione del personale del 02/05/2010 in base agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n°223. Ho cominciato a lavorare il 16 agosto 1978 ininterrottamente fino al 30/12/2011 + 12 mesi di militare,quindi 34 anni 4 mesi 15 gg + 4 anni di mobilita' somma 38+61 di eta' fa quota 99.Ho presentato domanda di salvaguardia il 26/10/2012 al DPL di Cagliari ancora non ho ricevuto risposta.La mia domanda e': rientro fra i salvaguardati e se si quando vado in pensione? GianCarlo
L'articolo 22 comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.
In definitiva se il suo accordo è stato stipulato presso la sede di governo potrà beneficiare di questa disposizione e risultare tra i potenziali salvaguardati. In tal caso i requisiti saranno perfezionati nel maggio 2015 (raggiungimento di quota 97,3 con 61 anni e 3 mesi di età) con decorrenza dal giugno 2016.
Si ricorda tuttavia che anche qualora l'accordo non fosse stato stipulato presso la sede di governo potrebbe comunque risultare beneficiario della salvaguardia con l'approvazione della legge di stabilità. In particolare con la legge si propone di ampliare di oltre 10.000 unità la platea dei soggetti salvaguardati (c.d. esodati), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi) anche nei confronti dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
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