
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22-04-2013
Messaggio n. 6645
OGGETTO: Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. salvaguardia dei 65.000) e salvaguardia ai
sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. salvaguardia dei
55.000). Ulteriori istruzioni e chiarimenti.
1. Salvaguardia dei 65.000 e salvaguardia dei 55.000. Verifica delle
condizioni di accesso.
In riferimento alle operazioni di salvaguardia in argomento, si fa
seguito ai messaggi n. 2526 del 24 gennaio 2013, n. 4678 del 18 marzo 2013 e n.
5445 del 2 aprile 2013 con i quali sono state fornite istruzioni al riguardo,
per chiarire quanto segue.
Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti
la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della
pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra
mobile.
In particolare, per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di
lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e
dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la
condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla
cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.
2. Salvaguardia dei 55.000. Presentazione delle istanze alle
Commissioni istituite presso le DTL.
Con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013 era stato comunicato che,
sulla base di quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 6 del 2013, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in
ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui
domande di accesso al beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge
n. 214 del 2011 fossero state accolte dalle competenti Commissioni delle
Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, fossero rimasti esclusi dal
predetto beneficio, erano tenuti a presentare una nuova istanza per l’accesso
al beneficio della salvaguardia dei 55.000 alle competenti Commissioni delle
Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.
Tali disposizioni sono state integrate con i chiarimenti forniti nel
messaggio n. 5445 del 2 aprile 2013.
Ciò premesso, si rende noto che, conformemente a quanto indicato nel
messaggio da ultimo richiamato, il predetto Dicastero, con nota prot.
n.0021011.04-04-2013, ha integrato le proprie disposizioni al riguardo.
Pertanto, i
lavoratori in argomento, le cui domande di accesso al beneficio (salvaguardia dei 65.000) siano
state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio
per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente
al 6 dicembre 2013 -ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale
incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per
accedere alla salvaguardia dei 65.000, non dovranno
presentare una nuova istanza alle Commissioni delle Direzioni territoriali del
lavoro per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge
n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
Le posizioni interessate, pertanto, andranno
riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000
sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento emesso dalle
competenti Commissioni ministeriali nell’ambito della salvaguardia dei 65.000,
sempreché alla data della verifica sussistano le condizioni di legge per l’accesso
alla salvaguardia dei 55.000.
Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati,
rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55.000 devono presentare
istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi
individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere
alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla Direzione
territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino
nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000.
Il Direttore Generale
Nori
Nori
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