DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa
dei deputati DAMIANO,
GNECCHI
Modifiche
agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di
requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al
trattamento pensionistico
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone
l'obiettivo di apportare alcune modifiche alla riforma del sistema
pensionistico effettuata dal Governo Monti mediante l'adozione del
cosiddetto «decreto salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Una
manovra che ha rappresentato la risposta obbligata alla crisi di
fiducia dei mercati finanziari che aveva colpito il nostro Paese,
assicurando il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, dopo
che questo obiettivo era divenuto incerto, nonostante le pesanti
misure di luglio e di agosto 2011, in conseguenza dell'aumento dei
tassi di interesse del debito pubblico italiano al limite della
sostenibilità e dell'ampiezza del cosiddetto «spread»
rispetto ai rendimenti dei titoli tedeschi.
Com’è
noto, una parte consistente degli effetti finanziari attesi dal
«decreto salva Italia» è riconducibile alle misure relative alla
materia previdenziale che, con il passaggio immediato e generalizzato
al sistema
contributivo,
rappresentano un cambiamento strutturale e, si auspica, definitivo
delle regole pensionistiche. Effetti che si vanno ad aggiungere a
quelli conseguenti alle misure adottate in materia pensionistica dal
2004 al 2011, con le quali si sono registrati ingenti risparmi,
stimati nell'ordine di circa 1,4 punti di prodotto interno lordo
(PIL) all'anno.
Nel corso dell'esame del provvedimento ci siamo impegnati a fondo per fare in modo che la riforma si caratterizzasse maggiormente sotto il profilo dell'equità, raggiungendo alcuni risultati positivi.
Tale azione si è rafforzata in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto milleproroghe» decreto-legge n. 216 del 2011, del decreto sulla spending review decreto legge 95/2012 e, infine, della legge di stabilità 2013 legge 228/2012 che hanno consentito di correggere diverse storture da noi evidenziate fin dal primo esame della riforma.
Nel corso dell'esame del provvedimento ci siamo impegnati a fondo per fare in modo che la riforma si caratterizzasse maggiormente sotto il profilo dell'equità, raggiungendo alcuni risultati positivi.
Tale azione si è rafforzata in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto milleproroghe» decreto-legge n. 216 del 2011, del decreto sulla spending review decreto legge 95/2012 e, infine, della legge di stabilità 2013 legge 228/2012 che hanno consentito di correggere diverse storture da noi evidenziate fin dal primo esame della riforma.
Con la
presente proposta di legge, che ripropone il contenuto del testo
unitario degli progetti di legge 5103-5236-5247-A, approvato dalla
Commissione XI della Camera dei Deputati nella scorsa Legislatura, si
intende dare una soluzione definitiva ai diversi problemi lasciati
irrisolti dalla riforma Fornero, tra cui il più ampio e drammatico
riguarda la condizione dei così detti “esodati”.
In
particolare, con l’articolo 1, comma 1, si prevede l’esplicita
esclusione del meccanismo delle finestre e dell’incremento del
requisito anagrafico dovuto all’aspettativa di vita ai fini
dell’accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici
dipendenti e autonome previsto dalle disposizioni di cui all’ art.
1, comma 9, legge 243/2004. Il comma 2, lettera a) sposta dal 4
dicembre al 31 dicembre 2011 il limite temporale entro il quale sarà
possibile accedere alle deroghe previste dal comma 14 dell’articolo
24 del dl 201/2011 (SalvaItalia) ai fini dell’accesso alla
normativa previgente in materia previdenziale. La lettera b) esclude
l’applicazione delle finestre ed estende le deroghe disciplinate
dal suddetto comma 14 anche ai soggetti autorizzati alla
prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 nonché per
determinate categorie di lavoratori pubblici (Forze di polizia, Forze
armate; Vigili del fuoco). La lettera c) estende la possibilità di
usufruire delle deroghe anche ai lavoratori che maturino il diritto
alla pensione entro i 24 mesi dalla fine del periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità a prescindere dalla data di
conclusione della procedura della mobilità stessa e della data di
effettivo collocamento in mobilità, anche se preceduta da un periodo
di CIG. La lettera d) stabilisce che il diritto all’accesso delle
deroghe sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi
collettivi a prescindere dall’effettivo collocamento in mobilità.
La lettera e) elimina il riferimento riguardante l’obbligo per i
lavoratori titolari di prestazione straordinaria di restare a carico
dei fondi di solidarietà almeno fino ai 60 anni di età ed estende
l’accesso alle deroghe entro i 24 mesi dal termine della
prestazione straordinaria a carico dei medesimi Fondi prevedendo
altresì la possibilità di accedere al trattamento pensionistico
anticipato secondo le modalità previste dal commi 10 e dal 10-bis
dell’articolo 24 del decreto legge 201/2011, così come novellato
dalla presente proposta di legge. La lettera f) dispone che i
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria possano usufruire
della disciplina previgente qualora abbiano presentato la relativa
domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino
i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro
il 31 dicembre 2018. Ai fini delle deroghe non rilevano né una
eventuale prestazione lavorativa successiva all’autorizzazione
della prosecuzione volontaria né l’eventuale mancato versamento di
almeno un contributo volontario all’entrata in vigore del dl
201/2011.
Il comma
3 dispone l’estensione ai lavoratori del settore pubblico delle
deroghe previste per i lavoratori privati dal comma 15-bis
dell’articolo 24 del dl 201/2011, i quali possono accedere alla
pensione anticipata se in possesso di determinati requisiti
anagrafici e contributivi.
Infine,
il comma 4, dispone che ai fini del processo di armonizzazione dei
regimi previdenziali previsto dal comma 18, dell’articolo 24 del
citato dl 201/2011, al personale addetto del settore di macchina e
agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi sia
riconosciuto il carattere usurante delle rispettive attività.
Con
l’articolo 2, comma 1 si dispongono alcune modifiche dell’articolo
6, comma 2-ter, del decreto mille proroghe (dl. 216/2011),
relativo agli accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo
riguardanti:
a) la
possibilità accedere alle deroghe stabilite dalla riforma, il
rapporto di lavoro, pur rimanendo fissata al 31 dicembre 2011 la data
ultima di sottoscrizione dell’accordo, possa risolversi anche
successivamente a tale giorno. Per gli accordi individuali, inoltre,
si elimina il riferimento agli articoli 410, 411 e 412-ter del
c.p.c., al fine di evitare interpretazioni difformi. Relativamente
alla risoluzione del rapporto di lavoro si specifica che esso possa
avvenire anche unilateralmente o in conseguenza di fallimento
dell’impresa;
b) la
modifica del criterio relativo ai requisiti anagrafici e
contributivi, disponendo che per accedere alle deroghe, questi
debbano comportare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del dl
SalvaItalia (quindi, entro il 6 dicembre 2014), la maturazione del
diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del
trattamento medesimo).
c) la non rilevanza dell’eventuale prestazione lavorativa temporanea effettuata dopo la sottoscrizione degli accordi.
Con
il comma 2, si estende anche ai genitori di disabili gravi e
ai lavoratori sordomuti o disabili con invalidità superiore al 74%
la possibilità, entro il 31 dicembre del 2017, di riconoscere come
prestazioni di lavoro effettivo i periodi di contribuzione
figurativa, per gli anni mancanti ai 62, senza penalizzazioni.
L’articolo
3 stabilisce, ai fini dell’accesso alle deroghe, piena validità
degli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con
utilizzo degli ammortizzatori sociali stipulati entro il 31 dicembre
2011 anche in sede non governativa.
L’articolo
4 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei dati forniti dall’Inps, presenti semestralmente in
Parlamento una relazione concernente gli effetti complessivi della
riforma pensionistica introdotta dal citato decreto legge 201/2011,
tenuto conto delle successive deroghe introdotte dai diversi
provvedimenti, con particolare riguardo ai profili finanziari.
Infine,
con l’articolo 5 si individuano i relativi oneri finanziari della
presente proposta di legge e le corrispondenti misure di copertura.
Art. 1.
(Modifiche
all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
1.
Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.>>
«10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.>>
2. All'articolo 24, comma 14, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b)
all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono
inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione
della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive modificazioni, e»;
c)
alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti:
«entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di
conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei
citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in
mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di
cassa integrazione guadagni»;
d)
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale
data»;
e)
alla lettera c):
1)
dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le
seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del
periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
2)
le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia
a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di
età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i
requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6,
comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e
successive modificazioni»;
3)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Resta salva la
possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto
previsto dai commi 10 e 10-bis»;
f)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa
domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino
i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro
il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui
alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa
successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile».
3.
All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico».
4. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico».
4. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
Art. 2
(Modifiche
all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).
1.
Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31
dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il
cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di
fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali
sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data
del 31 dicembre 2011,»;
b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».
2. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i
periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388».
3. Al comma
2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
<<e-bis)
ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano
usufruito di congedi per assistere figli con disabilità grave ai
sensi dell'articolo
42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 o congiunti ai sensi dell’articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, o ai
sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 i quali maturino il requisito contributivo per l'accesso al
pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui
all'articolo
1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni.>>
Art. 3.
(Validità
degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).
1.
Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data
di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle
eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non
governativa.
Art. 4.
(Monitoraggio
degli effetti del nuovo sistema previdenziale).
1.
Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e
finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina
del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dell'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dell'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
Art. 5
(Copertura
finanziaria).
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630
milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno
2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro
per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A
decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A
decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
è inutile fare ancora proposte....x cercare di allargare la platea....quando ancora i 65000 di fatto NON SONO STATI MATERIALMENTE salvaguardati....
RispondiEliminaQui ogni giorno si sente parlare di nuove proposte, di 55000, dei 10000, come se già il capitolo dei 65000 fosse stato archiviato, ed invece ancora di qst gruppo ancora nn si sono finite le procedure.
Dove sono le comunicazioni di salvaguardia degli ex ipost Poste italiane del gruppo dei 65000????? Dovevano arrivare a giorni....son passati altri 10 giorni dall'ultimo incontro/comunicato in cui si diceva che era tutto pronto....ma di lettere nella casella postale non se ne vedono.
Un altro giorno è cominciato da "POTENZIALE BENEFICIARIO"....ma di lettere di salvaguardia nella casella posta non se ne vedono manco oggi....
RispondiEliminaEsodati: rientranti nel decreto Salvaguardia dei primi 65.000
RispondiEliminaLunedì 08 Aprile 2013 12:27
Con riferimento alle procedure di salvaguardia per gli esodati abbiamo ricevuto dal Polo specialistico ex IPOST la notizia che faranno partire, a breve, due comunicazioni agli aventi diritto:
Una prima comunicazione con la quale verrà informato l'avente diritto che rientra nella salvaguardia
Una successiva comunicazione che preciserà la decorrenza della pensione
Chi ha l'accesso con pin alla propria posizione, è sufficiente che controlli lo status e verifichi che corrisponda a "POTENZIALE BENEFICIARIO"
Per quanti hanno tale dicitura sono state inserite le relative posizioni in UNICARPE e in FELPE.
Qualora, invece, si riscontri la dicitura "DA VERIFICARE" (che dipende dal tardivo pervenire degli accoglimenti dalle DTL) è sufficiente inviare una copia dell'accoglimento, al fax 06 94 527 564 con l'oggetto SALVAGUARDIA 65.0000- STATUS DA VERIFICARE.
SIAMO A GIOVEDI' 18 ED ANCORA NON E' ARRIVATO NULLA NELLE CASELLE POSTALI
Concordo perfettamente su tutto - Esodato Enel
EliminaSIGNORI ONOREVOLI, NON PREOCCUPATEVI, SIETE FINALMENTE RIUSCITI A FAR SI CHE IL PALLINO PASSI DI NUOVO A MONTI E BERLUSCONI, QUINDI NON DOVRETE PIU' IMPAZZIRE A PORTARE AVANTI NULLA, CI PENSERANNO LORO A FARCI MORIRE DI FAME, COME PREVISTO DAL DECRETO FORNERO CHE AVETE COSI PRECIPITOSAMENTE APPROVATO. BRAVI E COMPLIMENTI PERCHE' IN POCHI SAREBBERO RIUSCITI A FARE TANTO DISASTRO QUANTO VOI. MI FATE UN PO' TUTTI SCHIFO! ESODATA POSTE 53
RispondiEliminaFORZA DAMIANO.....CHE NON RESTINO SOLO CHIACCHIERE.....PERCHE' CON LE CHIACCHIERE NON SI CANTANO MESSE.....E NON SE MAGNAAAAAA.....
RispondiEliminaTUTTI GLI ESODATI POSTALI USCITI DA POSTE ITALIANE AL 31.12.2011 DEBBONO AVERE LA SALVAGUARDIA E LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE SECONDO LE LEGGI PRERIFORMA FORNERO.NON SI POSSONO DIVIDERE GLI ESODATI IN FIGLI E FIGLIASTRI PERCHE' TRATTATI CON DUE PESI E DUE MISURE...AL MOMENTO GLI ESODATI DELLA CLASSE 1952 SONO TRA I FORTUNATI DELLA LOTTERIA DELLA SALVAGUARDIA COSI' PURE LE DONNE ESODATE DELLA CLASSE 1953 MENTRE GLI ESODATI MASCHI DEL 1953 SONO ESCLUSI DALLA SALVAGUARDIA SPECIALMENTE SE SONO NATI NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE DEL 1953 CAUSA ASPETTATIVA DI VITA DI TRE MESI.BISOGNA CHE TUTTI GLI ESODATI POSTALI CHE AVEVANO FATTO CON POSTE ITALIANE PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO, ACCORDI DI SCIVOLO ALLA PENSIONE, ABBIANO LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO DELLA SALVAGUARDIA E LA PENSIONE SECONDO LE LEGGI IN VIGORE PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO.ESODATO DEL 53
RispondiEliminainsomma a 60 anni e 41 di contributi, QUANDO posso andare in pensione?
RispondiEliminaallora non hai capito ci vogliono far morire sul posto di lavoro,per risparmiare la pensione.
RispondiEliminae se passa, la copertura basterà? ... cosa vuol dire e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019? che ci saranno 300 milioni solo per l'anno 2019 o per il 2019 e gli anni successivi ad esaurimento delle posizioni dei cittadini messi in crisi con legge 6 Dicembre 2011, n. 214?
RispondiElimina