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domenica 3 febbraio 2019

Ricalcolo Tassazione Separata. Serve univocità

La lettera di Michele Costantino pubblicata sulla pagina FB stop al furto delle buonuscite dei lavoratori di poste italiane
Buonasera a tutti, ho preparato una relazione in collaborazione con Daniele Del Corso, circa la questione del "Ricalcolo Tassazione Separata" la invierò al Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate Dott. Antonio Maggiore, così vediamo come reagiscono, se ciò non dovesse bastare, beh allora, coinvolgeremo giornali e TV (...)
Risultati immagini per direttore agenzia delle entrate Antonio MaggioreQuesta è la relazione
Buongiorno Dott. Antonio Maggiore, sono Michele Costantino di Bari, un comune pensionato-contribuente di Poste S.p.A.
Mi rivolgo a lei in quanto persona più che qualificata a dirimere una questione che coinvolge tutte le Direzioni Provinciali delle Agenzie delle Entrate d'Italia.
Questo è il punto: Noi di Poste eravamo fino al 28/02/1998 Dipendenti Pubblici, e di conseguenza eravamo soggetti economicamente alla Indennità di Buonuscita ( DPR n. 1032 del 29.12.1973), dal 01/03/1998
Poste diventa S.p.A. ( legge n. 71/94 ) e di conseguenza siamo sottoposti al regime del TFR (legge n. 297 del 29 maggio 1982) questa trasformazione non ha implicato "assolutamente" un'interruzione del nostro rapporto di lavoro con Poste, bensì solo un cambio di natura giuridica, non vi sono stati atti formali o sostanziali, tant'è che anche la Buonuscita viene liquidata solo al momento del pensionamento o all'uscita per altri motivi, quindi al momento della cessazione , Poste liquida il dipendente sulla base di queste 2 indennità, il TFR viene liquidato dopo 2 mesi dall'uscita del lavoro, mentre la Buonuscita viene riconosciuta al 27° mese dopo, inoltre con l'avvento della Previdenza Complementare i Dipendenti di Poste fecero confluire una parte del loro TFR nel Fondo-Poste, il quale a sua volta liquida il lavoratore entro i 6 mesi (o anche prima, dipende) dopo.
Ora, l'Agenzia delle Entrate, come stabilisce la Legge Fiscale, interviene sui trattamenti di fine rapporto che sono soggetti a tassazione separata con il ricalcolo, entro il quarto anno dall'uscita dalle aziende, nel nostro caso però di Poste, l' AdE è indotta a commettere un errore che penalizza tutti i dipendenti in presenza soprattutto di "Incentivi all'Esodo", Poste S.p.A infatti nel suo mod.770 dichiara il TFR erogato, mentre la Gestione Commissariale la Buonuscita, che il dipendente incassa 2 anni dopo ma che di fatto è un'unicum con il TFR.
Un nostro collega, Daniele Del Corso, nell'agosto scorso ha ricevuto da AdE di Pisa il ricalcolo sugli emolumenti di fine rapporto, notando che questo teneva conto solo del TFR, come se il suo rapporto di lavoro fosse iniziato il 01/03/1998, (data di trasformazione in S.p.A e non quella della nostra assunzione) e di conseguenza l'incentivo all'esodo ricevuto era ripartito nelle quote ante e post 2001 in maniera non corretta. Del Corso sapeva che alcuni colleghi singolarmente avevano contestato questa irregolarità ed avevano ottenuto riconoscimento, nel 2017 lui stesso aveva dato indicazioni ad un collega di Siena e ad un'altro di Arezzo ricevendo entrambi il riconoscimento dell'errore e conseguentemente il rimborso o il ricalcolo, e a distanza di poco tutta la Toscana, a questo punto pensava anche grazie al suo interessamento che il problema si fosse risolto per tutti, si sbagliava, in quanto a parte tutta la Toscana e in alcune altre città d'Italia, quali: Perugia, Latina, Monfalcone, Cagliari, e Treviso, il resto delle AdE non si sono uniformate, cosi che il nostro Del Corso tramite social invitava gli ex colleghi a produrre Istanza di Autotutela o di Rimborso all'AdE. Da noi invece a Bari l'AdE forse ha scelto la prerogativa del silenzio-rifiuto, a distanza di 70 g. non ha ancora risposto.
Pertanto, Dott. Maggiore, ripongo in lei quella fiducia che contraddistingue una persona rappresentante lo Stato, chiedendole, se mi permette, di intervenire a livello nazionale, affinchè tutte le Direzioni Provinciali seguano un'unica linea, ricordandole che, siamo contribuenti onesti che hanno sempre onorato ogni obbligo fiscale, ma che, come in questo caso, hanno anche diritto a veder riconosciuto un mal tolto.
Le ricordo infine che, quelle AdE che citavo prima, hanno ricalcolato correttamente gli emolumenti di fine rapporto spalmando l'incentivo all'esodo come stabilisce la vostra Circ. n. 29/2001, inoltre, hanno riconosciuto il rimborso a tutti coloro che hanno prodotto istanza entro i 48 mesi dalla richiesta di pagamento dell'AdE.
La ringrazio anticipatamente, anche a nome di tutti gli altri miei colleghi per quanto farà di sua competenza, e le invio i miei auguri di un Buon lavoro


P.S. Questi sono i documenti che consegniamo alle AdE a supporto della domanda di rimborso o di autotutela:
1) Prospetto di Liquidazione della Buonuscita
2) Estratto Conto Previdenziale Inps
3) Modello CUD riferito all'anno di percepimento del TFR e Incentivo all'Esodo
4) Copia Comunicazione AdE con il Prospetto Irpef Tassazione Separata
5) Ricevuta Pagamento Irpef Tassazione Separata
6) Prospetto Liquidazione TFR Fondo-Poste
7) Copia Documento Identità

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