Quota 96 per gli insegnanti. A quando la soluzione strutturale per gli esodati?
E’ arrivata l’attesa modifica al
decreto 90/2014 che dovrebbe assicurare il ritiro dal lavoro ai 4mila tra insegnanti e dipendenti Ata che, alla fine del 2011, avrebbero avuto i requisiti per andare in pensione secondo le regole precedenti la legge del governo tecnico, ma solo a partire dal successivo mese di settembre, quando, cioè, sarebbe terminato l’anno in corso.
A essere coinvolti coloro i quali, nel 2012, avevano almeno
60 anni di età e 36 di servizio, o comunque una combinazione tale per cui la soglia fosse raggiunta, o superata, tra annualità di servizio e data di nascita (Quota 96). Quella di optare per il decreto 90/2014 che riforma la pubblica amministrazione è stata una scelta dettata dai tempi piuttosto stretti, in modo da consentire il ritiro dalla cattedra entro l’inizio del prossimo anno scolastico.
Insomma, pur in una rincorsa evitabilissima, tutto sembra volgere al meglio per i “Quota 96” e sembra sciolto il nodo economico-finanziario, ormai freno a qualsiasi iniziativa. L’emendamento approvato prevede esplicitamente un finanziamento di
35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018.
Non basterà, poi, il sì del Parlamento per attivare le pensioni degli aventi diritto: i tempi tecnici di svolgimento delle pratiche non possono essere eliminati: i diretti interessati dovranno fare le domande di riconoscimento e l’INPS dovrà fornire le risposte in massimo quindici giorni.
Non tutti però si dicono soddisfatti della soluzione prefigurata dal Governo, in quanto, il testo dell’emendamento, prevede per i docenti e dipendenti Ata della categoria coinvolta, un ritorno al 2012, anche sul fronte del riconoscimento contributivo, mentre la liquidazione di fine rapporto verrebbe erogata non prima del 2018. Per alcuni, a queste condizioni, potrebbe essere più conveniente andare in pensione con i nuovi requisiti, lavorando almeno altri due anni.
Ricordiamo che
la scuola ha da sempre costituito un’eccezione nel panorama del comparto pubblico, spostando al 31 agosto dell’anno successivo le scadenze che per gli altri settori statali sono fissate al 31 dicembre. Non a caso, i 4mila “Quota 96″ avevano iniziato l’anno scolastico 2011/12 presentando domanda di pensionamento, salvo rimare coinvolti dalla riforma Fornero.
Adesso, la questione dei Quota 96 della scuola è stata risolta.
A quando l’agognata soluzione strutturale per gli esodati?
Ecco il testo dell’emendamento approvato il 25 luglio alla Camera che salva i Quota 96
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
- 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).
1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1
o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L’INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all’ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre Pag. 572011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
3-
bis. Le lavoratrici della scuola che entro l’anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
5. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
*1. 08. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Saltamartini, Marchi, Castelli, Palese, Marcon, Guidesi, Tabacci, Fauttilli, Librandi, Misuraca, Damiano, Polverini, Gnecchi, Tripiedi, Calabria, Airaudo, Coscia, Molea.
(
Leggi)