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venerdì 31 maggio 2013

Fornero: “Non ne vado fiera, ma purtroppo è successo”

Il Fatto QuotidianoEsodati, Fornero: “Non ne vado fiera, ma purtroppo è successo”
Intervista esclusiva di Sara Giudice per “Punto e a capo”, su Class Tv, all’ex ministro Elsa Fornero. Durante la discussione, viene mandato in onda l’appello di Tommaso Lascaro, un esodato che “ufficialmente” era stato salvaguardato dal ministero del Lavoro e inserito tra i 120mila lavoratori “salvati”. Ma dall’8 luglio 2013, come lui stesso denuncia, non riceverà più stipendio, nè pensione, perchè ha ricevuto la risposta negativa dall’Inps. “Non c’entra nulla questa salvaguardia” – è stata la replica dell’ente a Tommasco Lascaro – “siamo noi che decidiamo”. “Chiedo alla dottoressa Fornero” – conclude Tommaso – “se può l’Inps rispondere così genericamente e in questo modo a un lavoratore che ha versato quarant’anni di contributi? Dall’8 luglio sarò a reddito zero e vorrei sapere da lei cosa fare”. Alla richiesta di chiarimenti, l’ex ministro dà una risposta polemica contro i vertici dell’Inps: “Quella risposta data all’esodato andrebbe sanzionata”. E precisa: “Di Lascaro non ho visto la pratica. Sui casi singoli bisogna vedere anche la storia retributiva e contributiva, quindi adesso io non posso assicurare che lui sia incluso tra i “salvati”. Se mi manda i dati con qualche precisione” – continua – “anche se non sono più ministro, vedrò di informarmi”. Quando, però, viene incalzata sul tema degli esodati, l’ex ministro si irrita: “Su questo argomento abbiamo già parlato molte volte, noi abbiamo salvaguardato 130mila persone, con questo abbiamo risolto il 2013 e il 2014 e tutti gli accordi collettivi fino al 2020″. E conclude: “Purtroppo è una situazione di cui non sono orgogliosa, ma è successo. Basta
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Letta ci salvi dall'ultima "follia" di Fornero e Inps

PENSIONI / I postali esodati: Letta ci salvi dall'ultima "follia" di Fornero e Inps
giovedì 30 maggio 2013
RIFORMA PENSIONI: LETTA SALVERA' GLI ESODATI POSTALI? La vicenda degli esodati è più complicata del previsto. Il governo Monti, con tre successivi provvedimenti, ha salvaguardato circa 130mila persone che, per gli effetti dell’inasprimento repentino dei requisiti di accesso al regime previdenziale, rischiavano di restare senza reddito da lavoro o da pensione. Il governo Letta, dal canto suo, si è impegnato a consentire di andare in pensione con le regole precedenti alla riforma tutti quelli che ancora rischiano di trovarsi in simili condizioni. Dimenticandosi, tuttavia, di una particolare categoria: quelli dei postali esodati. Giorgio Basso, rappresentante dei postali esodati del Veneto, ci illustra la questione.
Pare che la questione degli esodati non sia stata interamente risolta.
Sembrava che questo governo si sarebbe degnato di porvi rimedio, ma, in realtà, siamo ancora nella stessa situazione in cui ci trovavamo ai tempi del governo Monti: gli esodati postali hanno firmato un licenziameno consensuale con l’azienda, di fronte a Confindustria, prima della riforma Fornero. Dopo poco più di un anno, al ministro Fornero è stato comunicato dalle Poste che tutti i suoi esodati rientravano nelle deroghe previste, perché avevano sottoscritto l’accordo prima del 31 dicembre 2011. Sarebbero dovuti essere, quindi, tutti salvaguardati.
Poi cos’è successo?
Agli esodati veri e propri, ovvero persone che avevano sottoscritto un accordo di fuoriuscita dal apporto di lavoro anticipato, in cambio di un congruo indennizzo per sopravvivere fino all’età pensionistica, si sono aggiunte molte altre categorie: cessati, mobilitati, afferenti a fondi di solidarietà, contributori volontari e via dicendo. A quel punto, il governo ha stabilito per gli esodati postali una clausola vessatoria.
Quale?
Sarebbero stati derogati esclusivamente quegli esodati che avessero raggiunto effettivamente l’età pensionabile prima del 31 dicembre 2014. Tutti quelli che l’avessero raggiunta più tardi sarebbero rimasti fuori.
Questo, cosa implica?
Poniamo il caso di un lavoratore che abbia sottoscritto l’accordo prima del limite stabilito dalla Fornero (31/12/2011), e che questo maturi i requisiti per l’età pensionabile, secondo il vecchio sistema, il primo dicembre del 2012. Se sommiamo un anno di finestra previdenziale, più tre-quattro mesi di aspettativa, si ritroverebbe andare in pensione dopo il 31 dicembre 2014. Solo allora avrebbe maturato effettivamente i requisiti. Non sarebbe salvaguardato. Per quale motivo? E’ evidente che la procedura è altamente iniqua e rovinerà la vita a migliaia di persone. Come se non bastasse, a questa incertezza si aggiungono degli oneri, per molti, insostenibili.
A che cosa si riferisce?
Molti di noi hanno ricevuto dall’Inps i bollettini con gli importi da versare per i contributi relativi agli anni mancanti al raggiungimento della pensione. Contributi che, stante il regime delle quote, non avremmo dovuto pagare. Per alcuni, si tratta di cifre piuttosto elevate: anche 20-30mila euro. Ora, si dà il caso, anzitutto, che tali bollettini vanno pagati entro il 30/06/2013. Una data estremamente ravvicinata, che ci crea parecchi problemi.
Anche coloro che, in virtù del limite del 31/12/2014, non saranno salvaguardati, dovranno comunque versare l’importo?
Questo è il problema più rilevante: per queste persone stiamo chiedendo con forza, al presidente della Repubblica, al premier, al ministro del Lavoro, e al presidente e al direttore generale dell’Inps, di rimuovere tale limite, non essendo giustificato da alcunché. Tuttavia, anche chi, per ora, vi deve sottostare, si trova costretto a versare l’importo. Senza sapere se sarà, in futuro, derogato. E senza sapere, laddove non ottenesse le deroghe, se otterrà indietro quei soldi.
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giovedì 30 maggio 2013

Rilanciare il lavoro per giovani e esodati?

Rilanciare il lavoro per giovani e esodati? Dalla Cm arrivano i rinforzi
La Comunità montana della Valchiavenna ha stanziato 200mila euro di risorse proprie per fronteggiare l’emergenza lavoro
di Davide Tarabini
Chiavenna, 29 maggio 2013 - Incentivi economici in arrivo per chi assume disoccupati in Valchiavenna con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o part-time per un periodo non inferiore a 12 mesi. Prende forma quanto approvato nel bilancio di previsione dalla Comunità montana della Valchiavenna che ha stanziato 200mila euro di risorse proprie, per fronteggiare l’emergenza lavoro, tema molto sentito nei 13 Comuni della Valle del Mera, dove la crisi costringe sempre più giovani ad emigrare al di fuori dei confini provinciali o all’estero e mette in seria difficoltà la ricollocazione di chi perde il lavoro. Tali somme saranno complessivamente destinate all’assunzione di disoccupati nel settore artigianale e della produzione di beni e ciascun nuovo assunto potrà beneficiare di un bonus di 5.000 euro al quale si potranno aggiungere altre 1.000 euro, qualora si perfezionasse un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Ente comprensoriale presieduto da Severino De Stefani ha pubblicato il bando che disciplina le modalità di assegnazione dei contributi. Si tratta di erogazioni che configurano aiuti per “lavoratori svantaggiati” e quindi ammessi in regime di esenzione rispetto alle norme in materia di “aiuti di Stato”, poste dal diritto dell’Unione Europea a tutela della concorrenza, che tendenzialmente vieta la concessione di contributi pubblici alle aziende private. “La Cm intende realizzare politiche attive del lavoro volte all’inserimento o al reinserimento occupazionale delle persone inoccupate”, spiega Ivo Biavaschi, assessore alle Attività Produttive. “Molte volte i giovani sono in difficoltà nella ricerca del primo impiego perché privi di esperienza o perché non hanno ancora le idee chiare su quale lavoro intraprendere. Con questo bando portiamo un aiuto concreto anche alle imprese interessate a nuova manodopera che potranno abbattere i costi legati ad una nuova assunzione, costi che spesso scoraggiano le nostre aziende nell’ampliarsi e offrire lavoro”.
L’incentivo economico di 5.000 euro sarà riconosciuto alle imprese private con un massimo di 15 dipendenti con sede operativa all’interno del territorio della Valchiavenna e si rivolge a uomini e donne disoccupati o “esodati”. Destinatari delle attenzioni sono infatti tutti coloro che, residenti in Valchiavenna, risultano in stato di disoccupazione e sono iscritti all’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego, ai giovani alla ricerca di una prima occupazione e agli inoccupati da almeno 18 mesi. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla disponibilità delle risorse. Le domande possono essere presentate dal 15 maggio presso l’Ufficio segreteria della Comunità montana con termine ultimo il 30 settembre.
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MoVimento 5 Stelle: abolire la legge Fornero

Welfare 30 maggio 2013, 09:54 
Riforma pensioni ed esodati, MoVimento 5 Stelle: abolire la legge Fornero
1 milione di over 45 disoccupati senza ammortizzatori. Grillo: abolire la legge.
Mentre il governo è alle prese con il bilancino per mettere a punto gli interventi più urgenti su lavoro e welfare, nel fronte riforma pensioni scoppia un’altra bomba che potrebbe mettere a soqquadro tutte le proposte sin qui abbozzate. Non solo, infatti, restano da portare in salvo oltre 120mila esodati già in stato di attesa della pensione, con ulteriori 200mila fuori da qualsiasi piano di rientro previdenziale. Ora, alla finestra si affaccia un altro, e ancor più sostanzioso esercito di disperati: quello degli over 45 che si trovano ai margini del mercato perché licenziati o messi in mobilità, ma ancora lontani dai minimi per l’uscita dall’età professionale.
Si tratta di una vera e propria moltitudine silenziosa, sulle cui spalle pende un macigno portato direttamente dalla crisi economica, con le migliaia di aziende costrette a chiudere e gli esuberi di personale che queste hanno dovuto potare dai propri organici, nei quali trovavano spazio, assai spesso, lavoratori di lungo corso improvvisamente lasciati in mezzo alla strada. Non esistono calcoli ufficiali su questa popolazione, ma sicuramente il numero di coloro che appartengono a tale categoria di dimenticati ammonta a oltre 500mila di persone, se si pensa che l’associazione Atdal-Over40 ha avanzato l’ipotesi che siano sul milione e mezzo gli interessati totali, con Aspi e altri ammortizzatori che “coprono il 30% dei senza impiego”.
A rendere questi numeri ancor più preoccupanti, un’indagine della Camera chiusa nel 2006 – dunque, anteriormente all’arrivo della crisi economica e della recessione – dove si contavano 750mila over 45 sprovvisti di attività e in mancanza di agevolazioni al reddito. Insomma, una nuova tragedia sociale, direttamente non imputabile a scelte politiche precise – come per gli esodati – ma che nessun partito ha ancora annunciato di volersi prendere in carico.
A ben vedere, però, c’è chi propone un taglio netto con il recente – e problematico – passato in ottica pensionistica: è il MoVimento 5 Stelle che, per bocca di due deputati, dichiara al quotidiano Italia Oggi di propendere per l’abolizione totale della riforma Fornero che tanti danni ha procurato. Una linea diversa da quella mantenuta sin qui dal governo Letta, che invece vorrebbe introdurre dei correttivi per l’uscita flessibile dal lavoro, con possibilità di periodi part time per favorire l’ingresso di giovani in cerca di occupazione.
Comunque sia, nelle ultime ore è tornata a parlare anche l’artefice della legge previdenziale più discussa e condannata dalle parti sociali in maniera unanime, la professoressa Elsa Fornero, uno dei simboli del precedente esecutivo guidato da Mario Monti. E sugli esodati, la sua posizione è che “i vertici dell’Inps andrebbero sanzionati qualora intervengano su situazioni già ritenute degne di salvaguardia”. Quindi, l’ex ministro, aprendo alle modifiche annunciate dal suo successore Giovannini, nota però che il problema sarebbe endemico alla popolazione italiana, la quale “costa troppo ed è poco produttiva”. Se la bistrattata ministra era in cerca di ricostruirsi un’immagine pubblica, allora i primi passi non sono proprio incoraggianti.
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I criteri per rientrare nella salvaguardia

Esodati, i criteri per rientrare nella salvaguardia
Scritto da
Sono nata il 10 settembre 1955. Ho iniziato a lavorare nel 1970; dal 2003 al 2005 sono stata messa in mobilità, e dal 2007 verso i contributi volontari. A fine giugno 2013 (con pagamento a settembre 2013) raggiungo 40 anni di contributi. Volevo sapere se, e quando, posso fare la domanda di pensione, se rientro nei salvaguardati esodati dalla legge Fornero e, eventualmente, quando mi daranno la pensione. Preciso che ho già versato circa 30mila euro. 
Cassandra da Monza
Il Dm 8 ottobre 2012 ha aumentato il contingente dei salvaguardati autorizzati alla prosecuzione volonta­ria: agli iniziali 10.250 soggetti ne sono stati aggiunti altri 7.400. La salvaguardia si applica nei confronti dei lavoratori au­torizzati prima del 4 dicembre 2011, non rioccupati dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre 2011, e de­correnza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Nei con­fronti di questi lavoratori continua a trovare applicazio­ne la finestra mobile di 12 mesi oltre l'ulteriore differi­mento di due mesi previsti dal Dl 138/2011. Per tale fattis­pecie non trova applicazione l'adeguamento legato alla speranza di vita, come precisato dall'Inps con il messag­gio 20600 del 13 dicembre 2012. L'accesso al pensionamento della lettrice, sulla base dei dati forniti, avverrà a settembre 2014, fermo restando che i contributi potranno essere interrotti una volta rag­giunti i 40 anni di contributi. L'Inps ha stabilito che il criterio ordinatorio del monitoraggio della disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro (messaggio 4678/2013).


Sono stato posto in mobilità ai sensi della legge 223/91 con procedura attivata con accordo sindacale del 20 aprile 2010 riduzione del personale. A seguito di ciò sono stato licenziato nel giugno 2010. La mia mobilità iniziata a settembre 2010 a causa dei tre mesi di mancato preavviso , avrà termine a settembre 2013. Maturerò 40 anni nell' agosto 2013; sono nato IL 24 febbraio 1956. Ho ricevuto la prima lettera di possibile beneficiario della salvaguardia il 30 luglio 2012, e poi in data 01 febbraio 2013 la seconda lettera con oggetto diritto a pensione da mobilità, in cui mi si diceva che dai loro archivi rientro nella categoria beneficiario della salvaguardia in quanto collocato in mobilità sulla base di accordi sindacali antecedenti il 4 dicembre 2011, cessato dall'attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011 e che perfeziono i requisiti per il pensionamento secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione della mobilità. Provvederemo successivamente ad informarla in merito alla decorrenza ecc ecc. Mi ritenevo abbastanza tranquillo, fino a quando in questi giorni leggo articoli che parlano che i requisiti debbano permanere anche durante il periodo della finestra mobile (novembre 2014) la mia mobilità termina in settembre 2013 e quindi come devo interpretare questi articoli ?, la mia salvaguardia è persa?. Vi chiedo inoltre sulla possibilità che ho letto in un articolo di chiedere la proroga della mobilita' sino all'apertura della finestra mobile
Stefano
Nel messaggio Inps 6645/2013 si specifica che la permanenza dei requisiti durante l'intero periodo della "finestra mobile" si riferisce alla condizione della mancanza di rioccupazione (richiesta solo per i lavoratori "cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo" e per i lavoratori autorizzati ai volontari dai primi due decreti di salvaguardia); è tale condizione che deve permanere sino alla decorrenza della prestazione pensionistica. Si ritiene pertanto che la disposizione in esame non interessi il lettore. Questi, pertanto, avendo raggiunto i requisiti utili per la pensione entro la fine dell'indennità di mobilità, nonché la lettera inps di conferma di salvaguardia, accederà alla prestazione pensionistica al termine della finestra mobile. Quanto al secondo quesito si è già ampiamente discusso in questo articolo a cui si rimanda.

Sono un portiere di condominio di 52 annidi età, con 36 anni di contributi. Il datore di lavoro mi vuole cambiare il contratto, da full a part time: cosa mi cambia a livello di pensione, alla luce della riforma Fornero?
Franco
Il lettore raggiungerà il diritto a pensione anticipata tra sette anni circa. Avendo 36 anni di contributi, dovrebbe rientrare in un sistema di calcolo retributivo fino al 2011 e contributi­vo per i periodi successivi. La modifica del rapporto di lavoro comporterà un minore versamento di contributi e una contestuale riduzione della quota contributiva (quota C) abbassando l'importo della rendita pensioni­stica che, a legislazione invariata, subirà il taglio legato all'età dell'interessato, avendo meno di 62 anni all'atto della cessazione. I periodi lavorati part time sono consi­derati al pari di quelli lavorati a tempo pieno ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
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UE rende più difficile nuove salvaguardie (?)

Esodati: pensioni effettive per tre decreti Fornero ma UE rende più difficile nuove salvaguardie
Questione esodati e uscita procedura deficit Italia: cosa cambia
La rassicurazione è la conferma di garanzia della pensione ai 130mila esodati tutelati individuati dai tre decreti dell’ex governo Monti, ma a rischiare, secondo le stime di Cgil e Ragioneria dello Stato, sarebbero ancora circa 300mila persone. Al momento sono ‘solo’ 62mila dei primi 65 ad aver effettivamente una tutela, ne sono rimasti esclusi 3mila e ancora molto ci sarà da fare per coprire realmente gli individuati dai tre decreti Fornero del precedente governo.
A comunicare i numeri effettivi è stato l'Inps secondo cui dei 65mila salvaguardati del giugno scorso i salvaguardati reali sono solo 62mila.
Per cercare di risolvere la questione esodati, il piano del nuovo governo fa riferimento a “forme circoscritte di gradualizzazione del pensionamento, come l’accesso con 3-4 anni di anticipo e con una penalizzazione proporzionale” , in modo da adottare un sistema di incentivi e disincentivi simile a quello in vigore per le attuali pensioni anticipate.
Con questo meccanismo che regola le pensioni anticipate, potrebbe essere salvaguardata anche la platea dei lavoratori esodati, permettendo loro di mettersi a riposo con regole meno rigide.
Altra ipotesi allo studio quello di pensioni flessibili che possano permettere di andare in pensione a 62 anni e 35 anni contributivi, pur se con penalizzazioni. Con la chiusura della procedura di deficit nei confronti dell’Italia da parte dell’Ue, ci saranno, però possibilità ridotte per maggiori coperture per gli esodati.
Nei giorni scorsi, si era paventata l’ipotesi di un intervento corposo sulla riforma delle pensioni, favorito proprio dalle buone notizie in arrivo dal fronte comunitario, ma, in realtà, i margini di modifica che il governo potrà sfruttare saranno molto più ristretti di quanto sperato.
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Ballarò del 28-5-2013

Nel corso della trasmissione Ballarò del 28-5-2013 si è parlato di pensioni e di esodati.
Si comincia con un breve quadro pensionistico (da 1: 17:00).
Di esodati ne parlano:
1. Carla Cantone (SPI-CGIL): "la vergogna di questo paese" (1:24:00)
2. Mara Carfagna (PDL): "Mi aspetto due cose: la chiusura definitiva della questione esodati, che è stata vergognosa e sulla quale, bisogna dirlo, si sono impegnati nella corsa legislatura per trovare correttivi, fortemente, PD e PDL e poi mi aspetto una bella sforbiciataalle pensioni d'oro che non corrispondono a diritti maturati e acquisiti". (1:26:30 - 1:27:00)
3. Carlo Dell'Aringa (sottosegretrio al Lavoro), un intervento tutto da ascoltare (da 1:28:20 a 1:33:50)

mercoledì 29 maggio 2013

Elsa Fornero a Class Cnbc, l'Inps non può rispondere sugli esodati

Elsa Fornero a Class Cnbc, l'Inps non può rispondere sugli esodatiElsa Fornero a Class Cnbc, l'Inps non può rispondere sugli esodati

E’ un’Elsa Fornero che si esprime a tutto tondo, con spunti critici ma anche di mea culpa, quella che parla della sua esperienza al dicastero dell’Economia durante il Governo Monti, oggi alle ore 19 su Class CNBC (sky 507) e alle ore 19.30 su Class TV (27 del digitale terrestre, nel corso della trasmissione Punto e a Capo).
“Nonostante il grande carico di sofferenza sento ancora l’orgoglio di essere appartenuta al Governo Monti”, dice l’ex ministro che non lesina critiche: “se mi chiede se mi hanno lasciata da sola, non posso certamente dire il contrario, era facile criticare un governo senza appartenenza politica, Mario Monti era molto impegnato come tutti noi. Abbiamo scontato nel nostro operato assenza di risorse e credo che anche l’attuale governo avrà i medesimi problemi”. Per quanto riguarda la riforma del lavoro, “sono d’accordo con il Ministro Giovannini che vada modificata, nessuna norma nasce perfetta, si fanno esperimenti”.
E sugli esodati? “L’Inps non ha alcun diritto di rispondere in modo soggettivo su questo tema. Se una persona è stata riconosciuta come salvaguardata non c’è nessuno, nemmeno ai vertici, che possa dare un’opinione diversa. Se non si adegua ritengo debbano esserci delle sanzioni”, ha continuato la Fornero, che ammette come quella degli esodati non sia una situazione che aveva previsto e di cui possa dire di andare orgogliosa. “Abbiamo salvaguardato 130 mila esodati, su tutti gli altri non mi posso esprimere, spero che il nuovo Governo trovi la copertura finanziaria”.
Un commento anche sull’ipotesi di accorciare il tempo di rinnovo dei contratti a tempo determinato: “non credo sia un buon servizio né al lavoratore né all’impresa, non aiuta la produttività”. Infine una considerazione generale sui lavoratori italiani: “costano troppo e sono poco produttivi” ha affermato l’ex ministro.
 

Ci sono ancora 200mila lavoratori da salvaguardare

Esodati, ci sono ancora 200mila lavoratori da salvaguardare
Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» avvenuta il 28 maggio 2013 del decreto interministeriale datato 22 aprile, si completa il quadro normativo relativo agli interventi di salvaguardia dalla riforma previdenziale messi a punto finora.
Al contempo, però, in Parlamento si sta lavorando per ampliare ulteriormente la platea, tenendo conto della scarsità di fondi disponibili.
Del resto con i tre provvedimenti definiti finora si tutelano 130.130 lavoratori su un totale complessivo, stimato e mai confermato, di circa 330mila persone.
In base a tali numeri, le maggiori criticità dovrebbero riguardare due tipologie di lavoratori. Infatti tra gli autorizzati al versamento volontario dei contributi accederanno alla salvaguardia 19.240 a fronte di circa 200mila persone nelle medesime condizioni per le quali, però, finora non è stata trovata una soluzione. Di esodati veri e propri o "cessati" secondo le definizioni normative, cioè i lavoratori che hanno firmato un accordo di incentivo all'esodo, ne sono stati tutelati 18.020, ma complessivamente erano stimati in 70mila.
Altre aree di intervento riguardano poi alcune categorie che finora sono stati esclusi dalle tutele, come chi è stato licenziato senza sottoscrivere un accordo per l'esodo o senza passare dalla mobilità, così come si sta valutando di escludere l'applicazione dell'aspettativa di vita quando la stessa determina il non accesso alla salvaguardia dei lavoratori in mobilità perché si allungano i tempi per maturare la decorrenza della pensione.
Il decreto del 22 aprile, pubblicato il 28 maggio, attua quanto previsto dalla legge 228/2012 (legge di stabilità) in favore di 10.130 persone. In precedenza si era provveduto a tutelare altri 55mila lavoratori nell'ambito della "spending review" (legge 135/2012) e con il decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012, nonché altri 65mila con la legge 214/2011 il decreto interministeriale del 1° giugno 2012. In tutto si tratta, come detto, di 130.130 persone.
Per quanto riguarda il primo contingente, quello dei 65mila, si può dire che anche le procedure siano in fase di completamento. Il monitoraggio delle posizioni e la certificazione del diritto alla salvaguardia è stato completato dall'Inps e i diretti interessati stanno ricevendo le lettere con cui si comunica la decorrenza della pensione.
È invece ancora in pieno svolgimento il monitoraggio delle posizioni dei lavoratori per quanto riguarda il secondo contingente (55mila persone), tanto più che fino al 21 maggio gli esodati, cioè 6mila lavoratori, avevano tempo per inviare alle direzioni territoriali del lavoro, la richiesta di accesso alla salvaguardia.
Per il terzo contingente le operazioni partono in questi giorni. Una particolarità di questo terzo provvedimento è che tutte quattro le categorie di lavoratori coinvolti devono presentare domanda di accesso alla pensione (all'Inps o alle Dtl) con i requisiti previgenti la riforma previdenziale entro il 25 settembre e quindi è probabile che l'intera operazione non si concluda prima della fine dell'anno.
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Dall’Europa fumata grigia al piano esodati-lavoro

Welfare 29 maggio 2013
flagUeRiforma pensioni, dall’Europa fumata grigia al piano esodati-lavoro
Sei raccomandazioni, si inizia da lavoro per i giovani e riforma pensioni
La Commissione Europea oggi chiuderà nei confronti dell’Italia la procedura di deficit eccessivo, ma di spazio per esultare ne resta davvero poco, dato che da Bruxelles, insieme alla fine del “castigo” per i conti italiani, arriverà anche una serie di raccomandazioni, o compiti a casa, che il governo Letta dovrà seguire per conservare il ritrovato status di Paese virtuoso. Naturalmente, questa rigidità della Commissione rende le possibilità di operare una riforma delle pensioni ad ampio raggio, con tanto di copertura esodati, assai più ridotte. Nei giorni scorsi, infatti, con l’avvicinarsi della chiusura del purgatorio per le casse italiane, a seguito degli enormi sforzi chiesti ai contribuenti dal governo di Mario Monti, aveva preso piede l’ipotesi di un intervento corposo sulla riforma delle pensioni, favorito proprio dalle buone notizie in arrivo dal fronte comunitario. In realtà, questo orizzonte non è ancora svanito, ma i margini di modifica che il governo potrà sfruttare saranno molto più ristretti di quanto sperato.
Resta però, una piccola speranza: l’ingresso, cioè, della riforma previdenziale nel paletto numero 4 che i tecnici di Bruxelles imporranno, proprio a partire da oggi, alle politiche di bilancio e di ammodernamento italiane.
Vediamo brevemente in rassegna quali sono queste sei consegne affidate al governo Letta e ai suoi ministri. In primo luogo, l’Europa chiede all’Italia di rispettare gli obiettivi di medio termine sulla finanza pubblica, mettendo in pratica e implementando le migliorie della spending review, in corrispondenza di un debito ancora in salita nei prossimi due anni. Quindi, secondo punto richiesto dai contabili europei, un intervento deciso sia per modernizzare la pubblica amministrazione che per rendere più rapidi i processi civili, fardello del sistema giudiziario italiano. Al numero 3, invece, si trova l’invito a rendere più efficiente la gestione bancaria, mentre, come dicevamo, al 4 vengono elencate le priorità in termini di lavoro. Ultimi due traguardi che l’Italia deve raggiungere per non tornare nel girone degli osservati speciali, una strenua lotta all’evasione fiscale e un piano di infrastrutture al passo coi tempi e gli altri Paesi.
Piano ambizioso, che dovrebbe però trovare la prima applicazione, secondo quanto annunciato dal governo, proprio sul fronte lavoro e welfare. Resta da capire se e in che misura il ministro Giovannini riuscirà a tenere fede alla sua promessa di riportare tutti gli esodati già inseriti nei decreti di salvaguardia alla pensione entro fine anno e, insieme, varare un nuovo piano di flessibilità in entrata e uscita dal lavoro.
A questo proposito, si guarda all’estero per i piani a favore dei giovani che stanno varando Francia e Germania, ma tutto dipenderà dalle risorse che il governo riuscirà a mettere in campo. Entro il mese di giugno, dovrebbe arrivare sul tavolo con le parti sociali la proposta del governo su apprendistato, incentivi fiscali e contratti a termine più convenienti, cui farà da contrappeso il ritorno di elasticità nell’uscita dal lavoro, con bonus e penalizzazioni oltre – o, diversamente, in anticipo – ai 65 anni di uscita e 35 di contributi.
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Il governo prepara un piano esodati in tre mosse

25/05/2013 | Unità |
Esodati, il governo prepara un piano in tre mosse
Rifinanziamento del Fondo salvaguardati, introduzione di elementi di flessibilità nella riforma delle pensioni, staffetta generazionale. Il ministro Giovannini punta a risolvere in modo definitivo la questione esodati. Mercoledì a via Veneto sono arrivate le «ricognizioni» dell'Inps sul fenomeno: una elaborazione sulle platee delle varie categorie degli esodati (lavoratori in mobilità, prosecutori volontari, lavoratori cessati) che il ministro Giovannini sta studiando con il suo staff. Per evitare lo stillicidio delle cifre che creò grandissimi problemi al suo predecessore Elsa Fornero (fu lei stessa a chiedere all'Inps la stima che portò al numero di 392mila, per poi accusare la stessa Inps del problema), il ministro come promesso presenterà al Parlamento delle stime variabili. I numeri infatti possono cambiare (e di molto) a seconda che si consideri i lavoratori che andranno in mobilità nei prossimi anni o le persone che hanno fatto domanda per la prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi ma sono lontanissime dall'età pensionabile (anche 35 enni). Le stime dell'Inps serviranno a Giovannini per «realizzare la mappa concettuale», primo passo per definire numeri precisi e puntare «ad una soluzione sistematica del problema». Ad oggi i salvaguardati, coloro che sono (o meglio andranno) in pensione con le vecchie regole sono 130.130, frutto di tre distinti decreti (65mila prima, 55mila poi, 10.130 infine). Il governo punta ad aumentarne di almeno 30mila il numero. Per farlo servono almeno due miliardi che dovranno rifinanziare il Fondo già previsto dall'ultima legge di bilancio. Prima di bussare al ministro Saccomanni, il titolare del dicastero del Lavoro vuole però annunciare altre due misure che permetteranno di affrontare e ridurre la portata del fenomeno. La prima è una modifica della riforma delle pensioni che permetta un'uscita flessibile. Facendo propria la proposta di legge Damiano-Baretta che prevede la possibilità, avendo almeno 35 anni di contributi, di andare in pensione da 62 anni di età con una decurtazione dell'8 per cento a scalare fino ad annullarsi a 66 anni, Giovannini punta a incentivare l'uscita di possibili esodandi. Il terzo tassello è invece quello della cosiddetta staffetta generazionale: i lavoratori vicini all'età pensionabile sarebbero incentivati a passare al part time, potendo insegnare ad un giovane neo assunto il mestiere. Lo Stato finanzierebbe la copertura intera dei contributi e gli sgravi fiscali per i giovani assunti. Anche questo meccanismo permetterebbe una flessibilità del sistema, oggi rigido. Il primo firmatario della proposta di modifica della riforma delle pensioni, Cesare Damiano, commenta positivamente il piano del governo: «Tentare di risolvere il problema in modo definitivo è sempre stata la nostra priorità spiega Damiano . Tenderei a distinguere il rifinanziamento del fondo di salvaguardia per i cosiddetti esodati, queste persone devono andare in pensione con le vecchie regole, dalla mia proposta di legge che guarda invece al futuro e andrebbe in vigore dal 2014. Oltre alla staffetta generazionale, propongo una solidarietà espansiva: invece di uno scambio fra un giovane e un anziano, sarebbe un intero reparto a ripartire l'orario di lavoro per permettere l'assunzione di giovani». Il piano del governo trova però subito l'altolà della Cgil: «Noi siamo per tenere distinti i piani, sennò c'è il rischio di tornare alla confusione dell'epoca Fornero spiega il segretario confederale Cgil Vera Lamonica Il ministro ci ha promesso un tavolo sul tema, lo convochi al più presto con noi sindacati e con l'Inps».
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GIOVANNINI/ La flessibilità aiuta anche gli esodati

RIFORMA PENSIONI GIOVANNINI/ La flessibilità aiuta anche gli esodati. Ma la staffetta generazionale?
martedì 28 maggio 2013
INT. Giorgio Molteni
RIFORMA PENSIONI: LE MODIFICHE ALLA LEGGE FORNERO ALLO STUDIO DI LETTA E GIOVANNINI Ci sono buone probabilità che i lavoratori di oggi, giovani e meno giovani, non siano obbligati ad andare in pensione non prima dei 66 anni. Addirittura, se la riforma Fornero dovesse restare invariata, buona parte della forza lavoro rischierebbe di accedere al regime previdenziale ben oltre, dato che dal 2018 in avanti la soglia minima sarà indicizzata periodicamente all’aumento della vita media. Ma il governo pare intenzionato a introdurre un meccanismo di flessibilità che consenta l’uscita dal lavoro entro una forbice compresa tra i 62 e i 70 anni, in base a penalizzazioni e incentivi. Contestualmente, per favorire la ridistribuzione dell’occupazione e forme di prepensionamento, si sta verificando la fattibilità della staffetta generazionale: l’azienda assume un giovane, mentre il lavoratore anziano accetta un part-time. Abbiamo parlato di tutto questo con Giorgio Molteni, avvocato esperto di diritto del Lavoro e partner dello studio Trifirò & Partners.
Cosa ne pensa dell’ipotesi di introdurre la flessibilità?
Indubbiamente, è positivo il fatto che un intervento di questo genere consentirebbe di risolvere il problema degli esodati. La flessibilità consentirebbe loro di agganciare la pensione (anche se questo potrebbe determinare una sperequazione di trattamento tra quelli salvaguardati finora con l’applicazione delle deroghe, e che hanno avuto la possibilità di accedere alla pensione senza penalizzazioni). D’altro canto, occorre verificare le ricadute generali. La flessibilità con penalizzazione equivale pur sempre a una riduzione dell’età pensionabile. In una situazione di crisi occupazionale come quella attuale può rappresentare un paracadute previdenziale per i lavoratori espulsi dal mercato. Tuttavia, dato che ci si può ragionevolmente attendere che il numero delle pensioni, anche se ridotte, aumenti, in prospettiva si determineranno dei costi per lo Stato di cui va valutata la copertura.
Secondo lei, un sistema di incentivi e disincentivi opportunamente calibrato potrebbe garantire la sostenibilità finanziaria?
E’ verosimile. Recentemente, del resto, il presidente dell’Inps, pronunciandosi sull’ipotesi di introduzione di forme di flessibilità - da stabilirsi nelle loro dimensioni ed entità (occorre, infatti, definire la soglia minima di età pensionabile e i livelli di penalizzazione) - ha detto che si tratterebbe di un costo sostenibile. Ora, siccome l’Inps è l’ente deputato all’erogazione delle pensioni, le affermazioni del suo presidente sono tendenzialmente credibili.
Crede che la staffetta generazionale sia praticabile?
Personalmente ho delle perplessità. Si dovrà chiarire, anzitutto, di cosa si parla. La riduzione di orario per i lavoratori anziani a fronte dell’assunzione di un giovane pone diversi problemi. Non è detto che si possano effettivamente creare delle condizioni di convenienza sia per il lavoratore che per l’azienda.
Ci spieghi meglio.
Il lavoratore, essendo in regime di calcolo pensionistico contributivo, meno lavora e maggiormente vedrà ridotto il suo assegno previdenziale. E’ necessario, quindi, che lo Stato, ovvero la collettività, si faccia carico della parte contributiva mancante. Non è chiaro, inoltre, quale dovrebbe essere il ruolo dell’azienda. O la sua disponibilità ad assumere viene suscitata attraverso incentivi di natura economica - il che si tradurrebbe ancora una volta in costi per la collettività - o difficilmente, in questa fase di recessione, sarà in grado di potenziare l’organico. Infine, rispetto a certe figure professionali, l’interscambiabilità tra lavoratore giovane e anziano è piuttosto opinabile. 
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BULGARELLI (M5S): INACCETTABILE GUERRA DI CIFRE

Mercoledì 29 Maggio 2013 11:50 
ESODATI: BULGARELLI, INACCETTABILE GUERRA DI CIFRE SULLA PELLE DELLE PERSONE
(AGENPARL) - Roma, 29 mag - Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Senato un’interrogazione a risposta orale per avere chiarezza sulla questione degli esodati, che da oltre un anno tormenta centinaia di migliaia di cittadini.
“La riforma pensionistica è stata fatta in maniera affrettata” - dice Elisa Bulgarelli, componente della Commissione Bilancio, che ha incontrato alcune associazioni di lavoratori esodati a Bologna - “e le conseguenze sono gravissime. La guerra di cifre fra INPS e Governo Monti cui abbiamo assistito nell'anno passato è stata una delle pagine più squallide della storia politica degli ultimi anni. Solo una durissima battaglia condotta dalle persone rimaste ingiustamente colpite dalla riforma ha consentito, attraverso provvedimenti successivi, di 'coprire' un maggior numero di lavoratori esodati. Ma siamo ben lontani dalla soluzione giusta per tutti. Il problema è che non siamo in grado di stabilire QUANTO lontani davvero siamo. O meglio, non pare essercene la volontà. Secondo l'INPS, dati 2012, i lavoratori esoda ti sono 350.000. Ma i provvedimenti tampone del 'salva Italia', della 'spending review' e della legge di stabilità ne tutelano solo 110.00. Com'è possibile che 260.000 persone siano abbandonate dallo Stato? Che le regole siano cambiate in corsa? Non è accettabile. Fra l'altro” - spiega Bulgarelli - "secondo un'elaborazione fatta dalle stesse associazioni degli esodati, il numero di lavoratori interessati, da qui al 2020, potrebbe essere in realtà attorno al mezzo milione. Per affrontare seriamente il problema, non possiamo accontentarci di cifre approssimative. Per questo abbiamo depositato un'interrogazione che chiede cifre chiare e condivise sui lavoratori esodati che hanno súbito e subiranno gli effetti della riforma da qui al 2020, oltre ad un'esatta quantificazione del fabbisogno economico per coprirne le necessità. Il Ministro Enrico Giovannini" - continua la Senatrice - "ci aveva già promesso un pai o di settimane fa in aula dati certi. Non sono arrivati. Dobbiamo averli per dare una risposta seria a tutte le persone coinvolte."
L'interrogazione è stata firmata anche da Sergio Puglia e Alessandra Bencini, componenti della Commissione Lavoro, e da Michela Montevecchi.
 

Chiusa la procedura di deficit, si pensa alla salvaguardia degli esodati

Esodati:pensioni reali per salvaguardati Decreto Fornero con sblocco procedura infrazione Ue Italia
Chiusa la procedura di deficit, si pensa alla salvaguardia degli esodati
Oggi la Commissione europea ha chiuso la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, aperta nel 2009. Ma questa decisione non dà al governo immediata libertà di manovra, perché è accompagnata da numerose raccomandazioni, tante quante sono le riforme ancora da fare e che Bruxelles aspetta da almeno due anni.
Senza riforme che sblocchino la crescita, infatti, il Paese si condanna alla recessione, teme la Commissione, che comunque promuovendo l'Italia dà all’esecutivo non solo un incoraggiamento ma anche un minimo di flessibilità di spesa.
Se, però, la recessione dovesse continuare o la correzione non venisse centrata annualmente, l'Italia potrebbe tornare nel mirino di Bruxelles che potrebbe riaprire anche subito, cioè dal 2014, una nuova procedura.
Con la chiusura della procedura di eccessivo nei confronti dell’Italia, il governo Letta si ritrova con un margine di manovra superiore a quanto preventivato per apportare modifiche al welfare, prima tra tutte la riforma delle pensioni e le coperture per risolvere la questione esodati.
Il governo avrà, infatti, una maggiore dotazione di risorse per assicurare agli esodati la pensione, che lo stesso premier Enrico Letta ha assicurato dovrebbe essere erogata per tutti entro l’anno.
E sarà necessario provvedere all’attivazione di circa 123mila pensioni. Dei 130.130 esodati salvaguardati dai decreti del governo Monti, infatti, solo 7mila assegni mensili, come comunicato dall’Inps, sono stati assicurati fino al mese di maggio.
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martedì 28 maggio 2013

PUBBLICATO (GU 123 del 28-5-2013) il decreto dei 10.130


MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2013
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente. (13A04566)
(GU n.123 del 28-5-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
               a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
               b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
               c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
               d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
Visto l'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra riportato comma 231 vengano definite sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio 2012, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17;
Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:
               a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;
               b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
               c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231;
Visto l'articolo 1, comma 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che il beneficio di cui al comma 231 sopra illustrato è riconosciuto nel limite massimo di € 64 milioni per l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135 milioni per l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di € 46 milioni per l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di € 28 milioni per l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020;
Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7 marzo 2013 che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle categorie riportate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo 1, c. 231;
Acquisito il parere della Commissione speciale per l'esame degli atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta del 3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo del Senato della Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.
Art. 2
1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:
               a) lettera a) del citato art. 1 c. 231
               lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
               b) lettera b) del citato art. 1 c. 231
               lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
               c) lettera c) del citato art. 1 c. 231
               ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
               d) lettera d) del citato art. 1 c. 231
               ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Art. 3
1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'esame delle istanze presentate dai soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:
               a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;
               b) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
               c) per i lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 5.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo 2 del presente decreto prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non siano prese in considerazione ulteriori domande.
Art. 4
1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente decreto, che intendono usufruire del beneficio presentano istanza, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo a seguito del quale è stato posto in mobilità, la DTL provvederà ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione.
3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l'istanza all'INPS.
Art. 5
1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
               a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
               b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.
2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto l'interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.
Art. 8
1. I soggetti di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 10.130 unità, ripartite come segue:



Tipologia di soggetti
Contingente Numerico
Mobilità ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231:
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
2560
 
Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231:
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1590
 
Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231:
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
5.130
Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231:
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della  stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
850
TOTALE
10.130


Art. 10
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Fornero
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 - Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 356