MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8
ottobre 2012
Attuazione dell'articolo 22, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
(13A00505)
(GU n.17
del 21-1-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto
l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14; Visti l'art. 6, comma 2-ter, nonche' l'art. 6-bis del citato decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del
1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che
ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla
concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;
Visto
l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, ferme restando
le disposizioni di salvaguardia stabilite dai sopra citati commi 14 e 15 dell'art.
24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-ter e 2-quater
dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2012, nonche' le disposizioni, i presupposti e le condizioni di
cui al suindicato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente
al 31 dicembre 201:
a)
ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa
entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4
dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita'
lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino
i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7,
della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera
continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in vigore
alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b)
nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'art. 6
del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data
del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era
previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza
nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma 14 lettera d), del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del
1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano
i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il
ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto-legge;
d)
ai lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo
e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
Visto il comma 2, primo periodo, del surrichiamato
art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite
le modalita' di attuazione del precedente comma 1 dell'art. 22;
Visti,
altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2 del summenzionato art.
22, laddove e' previsto che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 1 del medesimo art. 22, che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e che qualora
dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande
di pensione determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto ente non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire
dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1;
Tenuto
conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS - per le lettere c) e d) del comma
1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni industriali
e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 - sulla base dei relativi
elementi amministrativi di competenza, elaborazioni trasposte nella tabella
riportata nel presente decreto, che hanno consentito di verificare la
congruita' del limite numerico indicato dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con
riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categorie dei soggetti
beneficiari ivi elencate;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita'
di attuazione dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individuando, alla tabella
di cui al successivo art. 6, la ripartizione del numero complessivo dei
soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 del
medesimo art. 22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.
Art. 2
1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate
in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell'art.
22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135:
lettera a) del citato art. 22,
comma 1:
lavoratori
destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo
degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede
governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorche' alla data del 4 dicembre 2011
gli interessati ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e
collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista,
della mobilita' lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge
n. 223 del 1991;
b) lettera b) del citato art. 22,
comma 1:
lavoratori
che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore, di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il diritto di accesso
degli interessati ai predetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati
alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratori restano a carico
dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta';
c) lettera c) del citato art. 22,
comma 1:
lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente
alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge; i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attivita'
lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od
accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) lettera d) del citato art. 22,
comma 1:
lavoratori
che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di
accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi
altra attivita' lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro
il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita'
lavorativa;
gli
interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del
trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011.
2.
I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo conseguono
il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti
da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni
territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati
sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da
produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo art. 4.
Art. 3
1.
Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del presente
decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi
governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:
a)
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da
licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato
la data del licenziamento;
b)
entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l 'elenco nominativo
dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al
programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore
interessato la data del licenziamento.
2.
L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che
sono trasmesse all'Istituto dalla direzione generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro quindici giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di
licenziamento - i lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22, comma
1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 4
1.
I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto,
presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di
lavoro secondo le seguenti modalita':
a)
nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e'
presentata alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti
accordi sono stati sottoscritti;
b)
in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale
del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
2.
Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
3.
Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente
articolo, sono istituite specifiche commissioni per l'esame delle istanze di
cui ai commi che precedono.
4.
Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della
direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonche'
da un funzionario dell'INPS, designato dal direttore provinciale della sede
dello stesso istituto.
5.
Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non sono previsti
oneri a carico della pubblica amministrazione.
Art. 5
1.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'art. 4, comma
3, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS, anche
con modalita' telematica.
2.
Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del
lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.
Art. 6
1.
In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori
aventi titolo all'ottenimento del beneficio ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' determinato in 55.000 unita', ripartite come
segue:
Art. 7
Ai
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto
continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in vigore
alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della
durata. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2012
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia e delle
finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il
9 gennaio 2013 - Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e
Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 68
Adesso bisogna ricevere al piu' presto le lettere dall'INPS.Poi voto! raffaele c e la sua famiglia
RispondiEliminaAl più presto è un parolone ! ancora non le hanno ricevute i primi 650000
RispondiEliminaE non meravigliamoci se in futuro, verrà cancellato tutto, faranno una nuova legge dove invalideranno i decreti emessi in gazzetta ufficiale...come fatto da fornero rispetto alle leggi dello stato vigenti...VERGOGNA!!!
EliminaNON VEDO PERCHE' ''INCREDIBILE '' ???? E' ASSOLUTAMENT NORMALE, DIAMO TEMPO AL TEMPO, CHI AVRA' DIRITTO SARA' REGOLARMENTE PENSIONATO, PRIMA I 65000 POI I 55000 POI I 10250. PER GLI ALTRI SI DOVRA' ATTENDERE, E TUTTI SAPETE COSA !!!!
RispondiEliminaera solo della spiccia ironia riferita alla "tempestiva" pubblicazione
EliminaE oggi ci dicono per marzo.............raffaele e la sua famiglia
RispondiEliminaE' una bella cosa che anche altre persone, anche se non tutti noi, possano avere una speranza di uscire da questa grave ingiustizia verso i futuri pensionandi, speriamo che prima o poi qualcuno si ravveda e risolva in modo definitivo e per tutti questa storia vergognosa. Paola
RispondiEliminaAvendo fatto la domanda per i primi 65.000, ad oggi non ho ancora ricevuto comunicazione alcuna. Non mi è ancora chiaro se la comunicazione di accettazione o meno della mia domanda deve pervenirmi dalla Commissione DPL o la stessa provvede solo all'inoltro all'Inps, il quale provvederà direttamente a comunicare se la domanda di pensionamento è stata accettata o meno.
RispondiEliminaPiù leggo, più mi confondo.
Qualcuno sa chiarire questo "piccolo" particolare?
Entrambe le cose
EliminaMa per i 55000 c'e' già il modulo per fare domanda?
RispondiEliminasì
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