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lunedì 28 novembre 2016

Cumulo gratuito, ma non per tutti

Il cumulo gratuito non potrà essere utilizzato per ottenere prestazioni diverse rispetto alla pensione anticipata o di vecchiaia come individuate dalla legge Fornero.Il cumulo gratuito non potrà essere utilizzato per ottenere prestazioni diverse rispetto alla pensione anticipata o di vecchiaia come individuate dalla legge Fornero.
Cumulo sì ma solo per conseguire i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata prevista dalla normativa Fornero oppure per la pensione di vecchiaia. Dovrebbe essere questa l'impostazione del nuovo strumento che sarà operativo dal prossimo 1° gennaio 2017 in favore degli assicurati presso diverse forme della previdenza obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e casse professionali). Almeno secondo quanto recita testualmente il testo della legge di Bilancio attualmente all'esame del Parlamento. Resta inteso che tramite il cumulo potrà essere conseguita anche una pensione di inabilità nonchè la pensione indiretta nel caso in cui l'assicurato deceda prima di aver acquisito il diritto alla pensione. In tal caso saranno i superstiti dell'assicurato a poter esercitare il cumulo dei periodi assicurativi.
Se tale impostazione dovesse essere confermata in esito alla discussione in Parlamento lo strumento non potrà essere utilizzato, come molti lettori ci chiedono, per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la vecchia pensione di anzianità con le quote o i 40 anni di contribuzione e fruire, pertanto, dell'ottava salvaguardia pensionistica o della disciplina di favore prevista per i cd. lavori usuranti. Del pari lo strumento sarà inutilizzabile per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la pensione con il regime sperimentale donna valorizzando, ad esempio, contribuzione presente nella gestione separata dell'Inps, una proposta quest'ultima che era stata formulata durante l'esame alla Camera ma che è stata bocciata dal Governo in Commissione Bilancio. Nè potrà essere utilizzato per conseguire l'assegno ordinario di invalidità.

Al cumulo, in sostanza, si potrà ricorrere esclusivamente, oltre che per accedere alla pensione di vecchiaia, per integrare i requisiti contributivi richiesti per a pensione anticipata come individuata dall'articolo 24, comma 10 della legge 201/2011: 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall'età anagrafica (41 anni e 10 mesi di contributi le donne). Da chiarire se l'indicata facoltà sarà riconosciuta anche per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro anche non continuativo prima del 19° anno di età, per integrare il nuovo requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi. Da un esame dei riferimenti normativi tale possibilità pare rimanere esclusa anche se sarà opportuno un chiarimento. Si rammenta che il cumulo non potrà essere utilizzato per raggranellare i 30 o i 36 anni di contributi utili per accedere all'APE Agevolato o i 20 anni di contributi per l'APE volontario, una restrizione da considerare. 



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