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martedì 19 luglio 2016

Contributo di solidarietà anche per gli esodati

Pensioni, contributo di solidarietà anche per gli esodati
Lunedì, 18 Luglio 2016
Scritto da Franco Rossini

Sono un salvaguardato nella settima salvaguardia che percepisce la pensione dal 1 Febbraio 2016 (prima rata ricevuta a Maggio comprensiva degli arretrati). Non avendo ancora ricevuto per un disguido INPS il dettaglio del calcolo della mia pensione vorrei sapere se ad oggi il contributo di solidarietà, introdotto dal Governo Letta il 1° gennaio 2014 sulle pensioni superiori a 90 mila euro annui e giudicato legittimo dalla Consulta, viene già applicato alle pensioni erogate ovvero deve essere ripristinato seguito della recente delibera.

Il contributo di solidarietà previsto dalla legge 147/2013 risulta già applicato sulle pensioni superiori a 90mila euro lorde. L'Inps ha già diramato le istruzioni applicative per il prelievo da diverso tempo. Dunque la recente sentenza della Corte Costituzionale non produce effetti sostanziali sulla questione anche se il lettore dovrà verificare nel dettaglio sul rateo se la liquidazione dello stesso tiene conto del contributo. Si ricorda, tuttavia, che la misura ha natura temporanea e, pertanto, sarà rimossa a partire dal 2017. Una penalità sull'assegno dunque sarà limitata ai soli ratei liquidati nel corso del 2016.
Vorrei conoscere la Vs/risposta in merito ai seguenti quesiti. Sono un lavoratore proveniente da una azienda fallita nel 2010 che ha usufruito della CIG ordinaria e straordinaria. Durante questo periodo ho avuto un contratto a tempo determinato di 9 mesi Nel 2012 a Dicembre sono stato posto in mobilità. Ho avuto tre contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro (che è lo stesso presso cui ho prestato lavoro durante la CIG ): 1) dal 11/03/13 al 08/03/2014 2)dal 01/08/14 al 22/07/15 3) dal 02/09/15 al 26/08/2016 . Secondo le informazioni fornitemi avrei ancora la possibilità di fare nr.3 mesi di contratto per arrivare ai 36 mesi in quanto non viene considerato il contratto a termine dal 11/03/13 al 08/03/13 in quanto sarei stato assunto dalle liste di mobilità per cui 45 mesi – 12 mesi =33 mesi di lavoro a tempo determinato (ne mancano 3) Primo quesito : è corretto quanto affermato ? Ho ancora diritto a 3 mesi ?
Secondo quesito : ma gli altri due contratti hanno sospeso la mobilità :perché un anno viene considerato e gli altri no ? Dopo questi 3 mesi mi viene proposta una ulteriore proroga di 12 mesi, previo accordo con DTL. Fatto salvo che la mia mobilità finirà comunque a ottobre/novembre 2018, Terzo quesito : vorrei sapere se facendo questo nuovo contratto di 3 mesi e la proroga di 12 mesi mantengo l’iscrizione nelle liste di mobilità ?
La legge 221/1993 consente al lavoratore di sospendere la mobilità attraverso contratti a tempo determinato o part-time mantenendo l'iscrizione alle liste di mobilità. Tali contratti sono considerati neutri ai fini della durata complessiva dell'indennità,nei limiti della durata massima della stessa. Pertanto, in tali casi, la sospensione allunga la durata della mobilità per un periodo di tempo pari al periodo di sospensione della stessa. Nel caso di specie se la mobilità ha una durata complessiva di 36 mesi (come pare di capire) gli ulteriori contratti a tempo determinato non produrranno un allungamento del termine finale in quanto risulta già pienamente utilizzato il massimo beneficio previsto dalla predetta normativa.
Quindi la scadenza risulterebbe fissata comunque ad ottobre/novembre 2018 (cioè dopo 6 anni dall'inizio della mobilità, 36 mesi di indennità mobilità + 36 mesi di sospensione) ancorchè il lettore attivi ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato. Se la mobilità avesse una durata complessiva maggiore a 36 mesi (es. 48 mesi) il lettore potrebbe continuare a sospenderla per un ulteriore periodo pari a 12 mesi allungando il termine finale.
Per quanto riguarda l'iscrizione nelle liste di mobilità si ricorda che la cancellazione si verifica solo per determinati e tassativi eventi quali, tra quelli più importanti, la fine del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità; l'assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato; la mancata comunicazione, o comunicazione oltre i termini di legge, dell'avviamento al lavoro a tempo determinato o parziale, eccetera. Dunque nei periodi di sospensione il lettore manterrà comunque l'iscrizione nelle predette liste a prescindere dal fatto se tali periodi risultino idonei ad allungare il termine di mobilità.
(Leggi)

3 commenti:

  1. Sinceramente non capisco come può essere un salvaguardato della settima salvaguardia da febbraio 2016 quando il termine ultimo per la presentazione era il 1 marzo e finora quasi nessuno ha ricevuto la lettera da INPS. Solo per amore di chiarezza.

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  2. io dovrei essere un salvaguardato della7^(( la verifica di accesso alla salvaguardia.definita positivamente da questa sede il 17/5/2016 è tuttora in fase di attesa di graduatoria.la pensione potrà essere liquidata quando risulterà formata tale graduatoria .cordiali saluti inpis cosa significa che stata accettata la domanda.

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  3. Per eventuali dubbi e valutazioni nel merito di ogni singola posizione potrebbe esserti utile consultare qualcuno della Rete dei comitati degli esodati. A partire dal suo coordinatore Francesco Flore francesco-flore@alice.it

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