Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

domenica 30 agosto 2015

Il fondo esodati e la settima salvaguardia

damiano-wIl fondo esodati e la settima salvaguardia

Mano a mano che passano i giorni, dagli articoli di giornale e dai dibattiti che si intrattengono nelle 
trasmissioni televisive colgo una preoccupante, crescente banalizzazione intorno alle problematiche che riguardano i “senza lavoro e senza pensione” (gli esodati) e coloro che invece non hanno argomenti per rivendicare altro che una maggior gradualità nell'applicazione delle attuali regole pensionistiche. Una generalizzazione in parte sicuramente figlia di quella collettiva disinformazione che fin dall'inizio incombe sul dramma degli esodati ma in parte, inizio a temere, figlia anche di una mirata strumentalità.
La discussione circa i provvedimenti legislativi da adottarsi a favore di queste due casistiche non può invece esimersi dal considerare che esistono attualmente due ben distinte esigenze, che un paese civile non può eludere:
  • restituire un diritto, di fatto acquisito, a coloro ai quali è stato materialmente sottratto;
  • introdurre criteri di gradualità nei restanti casi, proporzionalmente alla misura in cui incidono gli aspetti draconiani della contro riforma Fornero.
Premesso che la nostra Costituzione stabilisce che lo Stato provveda affinché chi abbia concluso il suo iter lavorativo possa contare su una restante esistenza dignitosa e in sostanziale conservazione del tenore di vita precedente, cosa della quale gli ultimi governi, eletti ai sensi di una legge elettorale che la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale bolla come illegittima, non sembrano proprio tener conto, bisogna distinguere tra chi si è visto cambiare le regole del gioco quando ormai gli atti erano stati sottoscritti e le decisioni irrevocabili erano state assunte e chi invece,in prossimità ormai dell’agognato traguardo, ma in costanza di un rapporto di lavoro, si vede allungare, seppure a dismisura e con discutibile equità, i termini per la quiescenza.
Ecco quindi che salvaguardare un diritto e graduare l’inasprimento di una legge non possono e non devono essere confusi o peggio, essere accomunati in una grossolana generalizzazione delle problematiche. Confondere esodati con precoci, quota 96, ferrovieri, ex fruitori della legge 104 e quant’altri lavoratori tutt’ora in attività, sarebbe stravolgere la natura stessa di una problematica, sarebbe scambiare una condizione di estrema povertà, indotta dalla scelleratezza di una legge frutto di un governo incostituzionale per proprietà transitiva, con la delusione di una pur legittima aspirazione mancata.
Non vi è dubbio che un lavoratore precoce abbia diritto a non vedersi addebitare la sua precocità come fosse una colpa, come non v’è dubbio che chi ha programmato la sua vita in base alle leggi vigenti al momento delle scelte, come per esempio le lavoratrici quindicenni, abbia diritto a che lo Stato ora rispetti i patti a suo tempo tacitamente intercorsi. La contemporaneità di due distinti diritti non implica però che le motivazioni siano sovrapponibili. Nel primo caso infatti siamo di fronte ad un caso di iniquità nei confronti di un lavoratore ancora in attività quindi, in senso generale, non siamo in presenza di uno stato di necessità indotto dalle circostanze. Nel secondo caso invece lo stato di necessità è del tutto palese, dal momento che la lavoratrice, privata della pensione, non è più attiva al lavoro e lo stato di necessità è diretta conseguenza del disconoscimento, da parte unilaterale dello Stato, delle leggi a suo tempo vigenti.
Si tratta perciò di applicare principi di equità in un caso e di costituzionalità nell’altro perché, nel tempo, è addirittura auspicabile che le leggi possano evolvere, ma le stesse leggi, ai sensi del dettato costituzionale, non possono intervenire retroattivamente sulla vita dei cittadini. Ecco quindi che diventa essenziale la distinzione tra “salvaguardia” e “gradualità”. In un caso si tratta di restituire tout-court un diritto, quindi la sostanza che da esso discende; nell’altro si tratta invece di integrare la legge con disposizioni coerenti ai principi di equità e di gradualità per quelle situazioni originariamente mal valutate dal legislatore.
Attualizzando il concetto: non si può fare un tutt’uno della settima salvaguardia, alla cui elaborazione è impegnata la Commissione Lavoro della Camera, con l’istituzione di un transitorio previdenziale che dovrebbe vedere la luce con l’approvazione della prossima Legge di stabilità. Stante l’evidente stato di necessità degli esodati, non ravvisabile invece in quei lavoratori tuttora in attività, le due problematiche non sono sovrapponibili concettualmente; tanto meno lo sarebbero ai sensi di legge, dal momento che la Legge 228 del 24 dicembre 2014, al comma 235, riconosce la specificità della condizione di esodato laddove dispone un fondo economico, con relative fonti di finanziamento, destinato esclusivamente a finanziare le future salvaguardie.
Non si possono quindi confondere i restanti 49.500 esodati, dichiarati da INPS in risposta alla ormai famosa interrogazione parlamentare della On. Gnecchi, con altre realtà quali, per esempio, i “Quota 96″ del comparto scuola o, peggio ancora, gli esuberi del comparto pubblico, ferroviario e gli stessi lavoratori precoci. Per tutti costoro, lo ribadisco, è doveroso individuare soluzioni eque e rispettose tanto della dignità delle persone quanto dei sacrifici da esse effettivamente sostenuti; soluzioni che potrebbero probabilmente concretizzarsi con l’istituzione di un regime transitorio, ma non devono interferire, in nessuna maniera, con i fondi destinati alla salvaguardia di quelle 49.500 persone che rispondono ai requisiti che, in combinato tra loro, connotano appunto la condizione di esodato e che di seguito riprendo dal Dossier della Rete dei Comitati:
  • non essere più occupati al 31.12.2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere entro quella data sottoscritto accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedano il futuro licenziamento;
  • maturare il requisito pensionistico con le previgenti norme entro il 31.12. 2018.
Non è affatto difficile intuire che, qualora l’abnorme accavallarsi di contrastanti pseudo notizie di questi giorni, molte delle quali accomunate da uno stridente contrasto con gli elementari principi di cui sopra e sfornate a tambur battente da ogni sorta di media, dovessero trovare conferma nei prossimi atti di governo, più d’un comitato esodati, in special modo quelli fuorusciti dalla Rete dei Comitati, non esiterebbero ad avviare numerosi contenziosi, di certo lunghi e gravosi ma altrettanto promettenti, la cui soluzione non potrebbe essere demandata che alla Corte Costituzionale.

3 commenti:

  1. Concetti chiari e onesti che si contrappongono alla mistificazione e confusione demenziale della cupola parente-ichino

    RispondiElimina
  2. "Premesso che la nostra Costituzione stabilisce che lo Stato provveda affinché chi abbia concluso il suo iter lavorativo possa contare su una restante esistenza dignitosa e in sostanziale conservazione del tenore di vita precedente."

    Innanzitutto gli articoli andrebbero firmati, e soprattutto spiegare cosa significa:
    SOSTANZIALE CONSERVAZIONE DEL TENORE DI VITA PRECEDENTE.

    RispondiElimina
  3. FINALMENTE QUALCUNO CHE PARLA O MEGLIO SCRIVE CHIARO,PRECISO,PUNTUALE !!!!! COSA ALLA QUALE NOI ITALIANI NON SIAMO PIU' ABITUATI DA TEMPO IMMEMORABILE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGOGNA !

    RispondiElimina