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lunedì 23 novembre 2015

Accordi entro il 2011 per entrare nella settima salvaguardia


Esodati, accordi entro il 2011 per entrare nella settima salvaguardia

Giovedì, 05 Novembre 2015 15:24

  • Scritto da  Franco Rossini
Qualche giorno fa ho chiesto un parere (peraltro positivo) in merito alla settima salvaguardia esodati. Ho avuto modo di parlare di questa problematica con altre persone, mi è stato detto che non sarei rientrato nel beneficio in quanto alla data del 31 dicembre 2011 non ero in mobilità ma in cassa integrazione. Rifomulo la domanda: per crisi aziendale nel 2011 sono stato messo in cassa integrazione fino al 7 gennaio 2014. Da tale data licenziato sempre per crisi aziendale con la legge 451 del 94. La mia domanda è se la cassa integrazione ha la stessa valenza della mobilità? Con i requisiti sopra indicati posso rientrare nella salvaguardia?  
Sì, si ritiene che il lettore possa comunque accedere alla tutela. Alla data del 31 dicembre 2011 non risulta necessario fruire dell'indennità di mobilità essendo sufficiente che a tale data siano stati siglati unicamente gli accordi governativi o non governativi che prevedono il ricorso all'ammortizzatore sociale negli anni successivi. Del resto è la stessa norma a prevedere la possibilità che il rapporto di lavoro si risolva dopo il 2011, purchè entro il 31 dicembre 2014, con successiva attivazione dell'indennità di mobilità ordinaria o edile. Quindi nel caso di specie il rapporto ben può concludersi successivamente al 2011, divenendo a quel punto irrilevante la fruizione della cassa integrazione. Resta inteso che il lettore deve maturare il requisito pensionistico ante fornero entro la fine dell'indennità di mobilità per poter accedere alla salvaguardia.
 Volevo sapere se Avendo trovato un accordo scritto individuale con la mia Societa per risoluzione del rapporto di lavoro in data 31/12/2011 posso rientrare nella settima salvaguardia esodati....faccio presente aver lavorato con la stessa societa' per altri 36 mesi con contratto a tempo determinato a seguito della riforma Fornero dal 09/01/2012 al 31/12/2014 . Attualmente sono in disoccupazione fino al giorno 10/marzo/2016 Francesco Il lettore può beneficiare della salvaguardia se ha maturato un diritto a pensione con la vecchia normativa entro il dicembre 2015 in quanto rientra nel profilo dedicato ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali con il datore di lavoro. Dai dati esposti è tuttavia impossibile determinare l'esatta data di maturazione del diritto a pensione con la previgente normativa pensionistica e quindi dare una risposta definitiva. Si consiglia pertanto di utilizzare l'apposito programma messo a disposizione da Pensioni Oggi. Se rientra dovrà presentare una specifica istanza entro febbraio 2016 secondo le indicazioni che saranno fornite dal ministero del lavoro e dall'Inps una volta approvata definitivamente la misura. Resta inteso che si dovrà verificare se cambia qualcosa nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge di stabilità

2 commenti:

  1. Penso che prima di scrivere sul blog, tu ti sia abbondantemente informato presso
    un patronato.
    Di a tutti noi cosa ti hanno risposto, soprattutto in base all' età e ai tuoi contributi.

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  2. Francesco, stiamo attendendo una tua risposta.

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