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venerdì 8 gennaio 2016

Ecco la circoolare INPS


Ecco la circolare INPS sulle procedure da osservare nella presentazione delle istanze della 7^ salvaguardia 
I punti principali sono:
1)      Soggetti che devono presentare istanza all’Inps: MOBILITATI E CONTRIBUTORI VOLONTARI specificatamente: i lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere a) e b) (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016.
2)      Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro tutti gli altri e specificatamente: i lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 che vi ho inviato con mail precedente ed alla quale si rimanda integralmente;
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato. Pertanto, la nuova categoria di domanda on line prevede anche le categorie relative a: Lavoratori cessati entro il 30/06/2012; Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012; Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale; Lavoratori in Congedo per figli con disabilità; Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;

Le Istanze devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016 data successivamente alla quale inizieranno le operazioni di esame e successiva risposta alle domande.

La decorrenza della pensione per i salvaguardati con la 7’ non potrà essere precedente al mese di gennaio e TUTTI i salvaguardati con la 7’ decorrenti a febbraio DEVONO inoltrare la domanda di pensione entro e non oltre i corrente mese di gennaio al fine di non perdere la mensilità di febbraio.

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