Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

sabato 16 gennaio 2016

Sportello esodati milanesi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa comunicazione di Tonino

A seguito delle molte telefonate che sto ricevendo in questi giorni,  confermo quanto segue:  lo sportello storico della camera del lavoro a tuttora operativo tutti i martedì mattina presso la camera del lavoro in piazza Segesta, la nostra attività di sostegno a tutti i lavoratori che desiderano approfondire la  propria condizione previdenziale in tema da salvaguardie, e controllare se entrano a pieno titolo nella settima salvaguardia,

inoltre come dal documento sotto indicato tutte le camere del lavoro ivi  piazza Segesta sono pronte  per le relative istanze di salvaguardie.

                 inoltre allego un comunicato  della camera di porta vittoria .
·         Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i requisiti previsti dalla c.d. Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, cc. da 265 a 270)

Ecco le categorie di lavoratori salvaguardati:

  1. Lavoratori in mobilità ordinaria; lavoratori in trattamento speciale edile (l.223/1991, l. 299/1994, l. 451/1994); lavoratori provenienti da aziende interessate da procedure concorsuali:  in questi casi gli accordi devono essere stipulati entro il 31/12/2011 e, nel caso di cessazione entro il 31/12/2014, i requisiti devono essere maturati entro la mobilità o il t.s. edile; invece, nel caso di cessati entro il 31/12/2012, i requisiti possono essere maturati entro 12 mesi dalla fine della prestazione tramite pagamento dei v.v.;

  1. Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari: i requisiti sono identici alla quinta salvaguardia (l. 147/2013 art. 1 c. 194 lett. a) e f)); autorizzazione entro il 4/12/2011 con almeno un contributo accreditato o accreditabile entro il 6/12/2011, attività di lavoro successiva al 4/12 non riconducibile al lavoro a tempo indet.; autorizzati entro il 4/12/2011 con almeno un contributo da effettivo lavoro tra il 01/01/2007 e il 31/11/2013, attività di lavoro al 30/11/2013 non riconducibile a lavoro a tempo indet.) ma viene prorogata la decorrenza pensione fino al 06/01/2017;

  1. Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo o per risoluzione unilaterale(licenziamento o dimissioni): anche in questo caso per i requisiti dobbiamo far riferimento alla quinta salvaguardia (l. 147/2013 art. 1 c. 194 lett. b), c), d)) prorogando la decorrenza pensione fino al 06/01/2017;

  1. Lavoratori in congedo straordinario ex l. 151/2001: solo per i lavoratori che nel 2011 hanno fruito di questo congedo per assistere figli con grave disabilità. Decorrenza pensione entro 06/01/2017;

  1. Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o somministrati a tempo determinato (escl. agricoli e stagionali): i contratti devono essere cessati tra 01/01/2007 e il 31/12/2011. Decorrenza pensione 06/01/2017.

Nessun commento:

Posta un commento