LAVORO e PREVIDENZA NELLA STABILITA’ 2016
PREVIDENZA
·
Intervento per
gli esodati (co. 263 e 265)
Grazie
al recupero dei “risparmi” delle altre salvaguardie, previsto un nuovo intervento,
il settimo della serie, a favore degli esodati, cioè di chi, non avendo
ancora maturato i requisiti richiesti dalla “legge Fornero”, rischia di restare
senza pensione e senza stipendio. Garantito l’accesso al trattamento
previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di ulteriori 26.300
soggetti, sia individuando nuove categorie di beneficiari, sia
incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti
salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 48 a 60 mesi
successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i
soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni
il limite massimo di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466.
Nella
cifra complessiva sono compresi anche coloro che hanno assistito familiari
disabili nel 2011 che non erano stati autorizzati al pensionamento perché in
esubero rispetto al contingente stabilito nella IV e VI salvaguardia che grazie
all’attivazione dei “vasi comunicanti” hanno finalmente il diritto a pensione,
si tratta di 3800 persone, non figurano nella legge di stabilità perché la
procedura è antecedente, ma rientrano nelle risorse complessive.
·
Personale
scolastico: 1.200 pensionamenti per chi ha assistito familiari disabili nel
2011 (IV e VI salvaguradia) (co. 264)
I lavoratori del comparto scuola
(docenti e ATA) e AFAM i quali – a seguito dell’attività di monitoraggio
relativa agli interventi di salvaguardia e in applicazione del procedimento che
riconosce l’applicabilità della salvaguardia anche ai titolari di specifici
congedi o permessi per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici
posti dalla normativa vigente – abbiano ricevuto la lettera di certificazione
del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, potranno accedere
alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del
comparto scuola.
·
Pensioni: con il part-time
un inizio di flessibilità (co. 284)
I
lavoratori dipendenti del settore privato nei tre anni antecedenti la
maturazione dei requisiti necessari al pensionamento di vecchiaia potranno
concordare con l’azienda un orario ridotto al 50 per cento, mantenendo uno
stipendio pari a circa il 65 per cento rispetto a quello percepito fino a quel
momento. La scelta del part-time non comporterà nessuna
penalizzazione sulla pensione, perché lo Stato si farà carico dei
contributi figurativi. Il datore di lavoro, dal suo canto, dovrà corrispondere
in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non
prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.
· Nessuna indicizzazione negativa delle pensioni (co. 287-288)
Viene esclusa
l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali: viene disposto, infatti, che la percentuale
di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi
al consumo accertata dall’Istat, non possa essere inferiore a zero.
L’adeguamento
per costo vita del 2015, che è stato inferiore alle previsioni, determina un
conguaglio negativo: esso viene rinviato al 2017.Si è ritenuto socialmente insostenibile chiedere ai pensionati la restituzione, anche minima, di una quota della pensione, visto che nel 2016 non ci sarà un aumento per perequazione automatica (infatti la variazione dell’indice Istat che incide sul valore delle pensioni nel 2016 è prevista a zero).
Sono prorogate al 2017 e 2018 le modalità di calcolo degli aumenti per adeguamento al costo della vita previste nella legge di Stabilità 2014.
·
Pensionati: più
alta la “no tax area” (co. 290-291)
Con
un emendamento del Pd, già dal 2016 la soglia di reddito entro la quale i
pensionati non versano l’Irpef, la cosiddetta “no tax area”, passa, per
chi ha più di 75 anni, dagli attuali 7.750 euro a 8.000 euro. Per chi
invece ha meno di questa età di passa da 7.500 a 7.750 euro. Si tratta
di una misura che nel complesso coinvolge 6 milioni di pensionati.
·
Tolte le
penalizzazioni dei trattamenti pensionistici anticipati (co. 299)
Con
decorrenza gennaio 2016 verrà garantita la pensione intera a coloro che sono
andati in pensione di anzianità con meno di 62 anni nel triennio 2012-2014.
Viene cancellata quindi la penalizzazione per il futuro, ma non ci sarà rimborso della penalizzazione già
subita.
·
Monitoraggio per
“opzione donna” (co. 281)
Previsto un monitoraggio annuale
del numero di lavoratrici e delle risorse utilizzate per la cosiddetta “opzione
donna”, che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento
pensionistico anticipato in presenza di un’anzianità contributiva pari o
superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le
dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che optino per il
calcolo contributivo integrale, ferma restando la maturazione di questi
requisiti entro il 31.12.15. L’obiettivo è quello di prolungare la
sperimentazione oltre il 31 dicembre 2015, nel caso in cui si realizzino dei
risparmi di risorse. Prevista la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni
anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati
rilevati dall’Inps.
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