Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

lunedì 11 gennaio 2016

Accordi individuali sino al 2012 per la settima salvaguardia

Esodati, accordi individuali sino al 2012 per la settima salvaguardia
Scritto da  Franco Rossini
Sono un dirigente esodato in data 31/12/2012 a seguito di accordo individuale firmato il 12/12/2012 e non ho svolto successivamente alcuna attività lavorativa ma sto pagando i versamenti volontari per avere diritto alla pensione anticipata di anzianità. In settembre 2014 ho raggiunto 40 anni di contributi e quindi secondo la legislazione ante Fornero sono pensionabile dal 01/01/2016. A seguito della pubblicazione della Circolare n1 dell'INPS appare a me evidente che per coloro che hanno cessato la loro attività lavorativa tra il 30/06/2012 ed il 31/12/2012 a seguito di un accordo individuale non sussistano vincoli temporali di nessun tipo sulla data di stipula dell'accordo stesso come invece accade per quelli collettivi che devono necessariamente essere stati firmati entro il 31/12/2011. Un'interpretazione restrittiva dell'art.1 comma 194 lettera c) della legge 27 12 2013 n147 potrebbe portare a pensare che il vincolo sia presente anche per coloro che hanno cessato a fronte di accordi individuali. Vi sarei molto grato se poteste chiarire se tale vincolo sussiste o no per i lavoratori cessati a seguito di accordo individuale.
La risposta si ritiene sia positiva. La settima salvaguardia, nel profilo dei cessati dal servizio, include all'articolo 1, comma 194 lettera c) della legge 147/2013, sia i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro con un accordo individuale con il datore (accordo che può essere raggiunto anche a seguito di una procedura di conciliazione), sia con un accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ebbene fermo restando che, in entrambe le ipotesi, il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31.12.2012 e che il lavoratore non deve essersi reimpiegato in contratti di lavoro a tempo indeterminato dopo la cessazione dal servizio, solo nella seconda ipotesi è richiesta l'ulteriore condizione che l'accordo (collettivo) sia stato siglato entro il 31.12.2011. Pertanto, nel caso di specie, posto che l'accordo di risoluzione è individuale ed è stato raggiunto nel 2012 e che, comunque, entro il 31 dicembre 2012 il rapporto è stato risolto con la cessazione dell'attività lavorativa, si ritiene possibile entrare nell'area di tutela della settima salvaguardia.  
ho 64 anni e due mesi ho 1880 sett. di contributi sono uscito dal lavoro per esubero nel 2013 febbraio con accordo sindacale del 12 2012 finsco la mobilità a febbraio 2016 ho usufruito dei permessi della legge 104 compreso il congedo di 24 mesi per mia nipote affidata disabile grave ho diritto ancora delle quote? rientro nella settima salvaguardia?. Si ritiene che qui invece la risposta sia negativa in quanto il rapporto è stato concluso a seguito di un accordo collettivo sindacale che prevedeva il ricorso alla mobilità. In tale circostanza è richiesto che l'accordo sia stato stipulato entro il 31.12.2011. Da quanto si comprende invece l'accordo è stato siglato nel 2012 e pertanto ciò determina l'impossibilità di accedere alla salvaguardia. Il discorso dei congedi non pare rimettere in carreggiata la salvaguardia in quanto secondo la legge di stabilità il congedo biennale deve essere stato fruito solo per assistere un figlio con gravi disabilità. L'assistenza alla nipote, per quanto data in affidamento, non sembra, secondo il tenore letterale della norma, integrare la fattispecie.
(Leggi)

2 commenti:

  1. Mi deve perdonare il Dr. Rossini se mi trova in disaccordo con la sua lettura della Legge ma, il testo della VII salvaguardia recita esplicitamente:
    «c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui
    all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
    dicembre 2013, n. 147 (cd. cessati dal servizio)»
    Il riferimento al testo della Legge 147/2013 è evidente. Il fatto che qui non ribadisca i requisiti è irrilevante in quanto già sono esplicitati nella legge precedente che vado a riprendere:
    «c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e'risolto dopo il 30 giugno2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011»
    D'altro canto, tanto dal contenuto del Dossier dei Comitati Esodati, quanto dalle numerose precisazioni fatte dagli organi di governo e da numerosi politici, "esodato" è chi è stato colto dalla (contro) riforma del 2011 quando già era in iter di accompagnamento alla pensione oppure già erano stati sottoscritti accordi irrevocabili in tal senso. Da qui la ragione di quel limite temporale del 31/12/2011 che compare, per tutte le categorie e in tutte le salvaguardie.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per coloro che hanno incominciato l'iter di esodo con richiesta scritta ottobre 2011, e convalidato il 23 gennaio e cessato il 31/1/2012 ha diritto alla salvaguardia?

      Elimina