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sabato 27 febbraio 2016

7^ salvaguardia. Le domande entro martedì primo marzo 2016

Esodati, domande per la settima salvaguardia
26 febbraio 2016 - 10:09
In scadenza al primo marzo 2016 la presentazione delle domande di accesso alla settima salvaguardia esodati
Gli esodati inseriti nella settima salvaguardia (26.300 ex lavoratori) inserita in Legge di Stabilità (legge 208/2015 co. da 263 a 270) dovranno presentare domanda, all’INPS o alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il primo marzo 2016.
I chiarimenti sui criteri relativi alla platea dei beneficiari, le modalità e i termini di presentazione delle istanze sono contenuti nella Circolare INPS 1/2016 e nella Circolare 36/2015 del Ministero del Lavoro.
Le procedure da seguire sono le stesse previste per ciascuna categoria di esodati dalle salvaguardie precedenti.
La presentazione delle istanze potrà avvenire on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.
La domanda formulata nell’apposito modello deve essere trasmessa in pdf anche sul sito www.lavoro.gov.it.
Queste le modalità di trasmissione delle domande:
  • per i lavoratori in mobilità, o trattamento speciale edile, e prosecutori volontari: domanda all’INPS, direttamente online oppure attraverso i patronati. Per la comunicazione personale è’ necessario il PIN INPS. E’ previsto l’accesso ad un quadro speciale, chiamato “Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015“, che prevede un’ulteriore suddivisione per le diverse categorie di lavoratori (in Mobilità o in trattamento speciale edile, autorizzati ai versamenti Volontari, autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti accreditati o accreditabili al 6 dicembre 2011);
  • per i lavoratori cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo per assistere figli con disabilità, oppure con contratto a tempo determinato: domanda alla DTL competente per territorio.
Tutti i lavoratori possono esercitare l’opzione di presentare domanda all’INPS, sia direttamente online, sia attraverso i patronati.
Sono interessati
  • 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
  1. a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
  2. ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.
Queste le condizioni di ammissione:
  • se cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012;
  • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
  • se cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014
  • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.
  • con eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia
  • 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzionedi cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
– lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione (art. 1, c. 194, lettera a) della legge n. 147 del 2013).
– lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147 del 2013) con almeno un contributo volontario versato alla data del 6 dicembre 2011 e a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • 6.000 lavoratori cessatidi cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
  • lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013):
  • in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;
  • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  • lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):
  • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
  • in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  • lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194,lettera d), della legge n. 147 del 2013).
  • 000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità gravein base all’articolo42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001: decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017.
  • 000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011: anche per questi la decorrenza della pensione sarà entro il 6 gennaio 2017, purché non abbiano svolto, dopo la cessazione, attività di lavoro a tempo indeterminato.
Come previsto dall’articolo 1, comma 267, della legge n. 208 del 2015 i trattamenti pensionistici da liquidare in favore di tutti i soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della stessa legge.
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