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mercoledì 17 febbraio 2016

Quando la Contribuzione mista dilata l'uscita

Esodati, quando la Contribuzione mista dilata l'uscita
Scritto da  Franco Rossini

Lo scenario e' il seguente: Lavoratore iscritto all'INPS, fondo dipendenti privati, fino al 2010, poi in mobilita fino a Dic. 2014. Al 31/12/1995 aveva gia' maturato 18 anni di contributi versati, quindi poteva godere del calcolo della pensione con il regime retributivo pieno fino al 2011. Nel 2015 iscritto alla Gestione Autonoma Commercianti (Non alla gestione separata). Secondo le leggi in essere alla data (feb 2016) il requisito pensionistico (pensione anticipata) sara' maturato a Nov. 2020. Domanda 1: e' possibile fare la ricongiunzione NON ONEROSA dei contributi versati nelle due casse per la maturazione del requisito pensionistico (Pensione Anticipata)? Domanda 2: il calcolo dell'importo della pensione, sara' fatto pro-quota separatamente da ogni cassa, senza quindi che la parte di contribuzione versata nella Cassa Autonomi (importo piu' basso rispetto a quello del FPLD) abbia impatto negativo sul calcolo della quota del Fondo Lavoratori Dipendenti Privati? Grazie in anticipo Sergio

Si ritiene non sia necessario, in questo caso, effettuare la ricongiunzione dei contributi dal fondo Commercianti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (che comunque è astrattamente possibile) in quanto le contribuzioni presenti in tali fondi si cumulano gratuitamente ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia (ai sensi dell'articolo 20, della legge 613/1966 e dell'articolo 16 della legge 233/1990). La pensione, in tale circostanza, viene liquidata pro quota da ciascuno dei fondi interessati al cumulo. In particolare la somma di cui all'assegno pensionistico e' il risultato della somma della quota di pensione calcolata sulla base del periodo di iscrizione e della contribuzione versata nella cassa lavoratori autonomi (commercianti) e della quota di pensione calcolata sulla base del periodo di' iscrizione e della contribuzione versata nel fondo dei lavoratori dipendenti.

Buona sera, sono nato il 18/10/1951 ho lavorato come dipendente di banca dal 02/1977 al 11/2009, data in cui in seguito ad un'accordo individuale con incentivo all’esodo mi sono dimesso. Negli anni successivi ho lavorato per due periodi di 2 mesi ciascuno, con contratto a tempo determinato, sino al 04/2012. Dal 01/12/2013 a 31/12/2015, per 25 mesi, ho versato i contributi come coadiuvante familiare nella ditta di mia moglie (commercio) al fine di poter maturare i 35 anni di contribuzione. Il 05/01/2016 ho fatto istanza alla DTL per l’accesso ai benefici per i lavoratori c.d. “salvaguardati” (VII salvaguardia). Il mio quesito è questo … avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento con le vecchie regole nel 11/2015, aggiungendo la finestra di uscita di 12 mesi la decorrenza della mia pensione dovrebbe avere decorrenza dal 01/12/2016, il dubbio è quello che l’INPS possa considerare la mia una contribuzione mista con conseguenza variazione della mia finestra mobile da 12 a 18 mesi, di fatto escludendomi dai benefici della VII salvaguardia per non aver raggiunto i requisiti entro il 31/12/2016. I dubbi appaiono condivisibili. I lavoratori che liquidano una pensione a carico della Gestione Autonoma con il cumulo della contribuzione ai sensi dell'articolo 20 della legge 613/1966 sono soggetti, infatti, alle regole di decorrenza vigenti per la gestione autonoma. Pertanto, in materia di salvaguardia, la finestra mobile da applicare sarà di 18 mesi e non di 12 mesi. In tal caso il lettore dovrebbe vagliare la convenienza economica di effettuare una ricongiunzione del periodo svolto come commerciante nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, riuscendo così a liquidare una prestazione a carico dell'assicurazione comune e, quindi, all'interno del vincolo temporale del 6 gennaio 2017.
(Leggi)

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