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martedì 5 agosto 2014

Reimpiego irrilevante

Esodati, reimpiego irrilevanteEsodati, reimpiego irrilevante
Di Antonio Ciccia
L’esodato rioccupato ha chance di andare subito in pensione. Lo ha stabilito il tribunale di Perugia, sezione lavoro, giudice Antonella Colaiacovo, con l’ordinanza 15 luglio 2014, la prima in Italia a formulare il principio favorevole al lavoratore-pensionato. Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero (cosiddetta salvaguardia) spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. Il provvedimento del giudice ha ordinato all’Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012, nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiamo trovano nuova occupazione. Nel caso specifico un lavoratore, seguito dall’avvocato Stefania Cipolla, con studio a Milano e Roma, ha terminato di lavorare, in base a un accordo con il suo datore di lavoro, in data 31/12/2011 e, con 60 anni di età e 36 di contributi, ha raggiunto quota «96» al 31 dicembre 2012 (con relativo diritto alla pensione secondo l’ordinamento pensionistico previgente). La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione.
Ma la norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) consente la possibilità di fruire del beneficio di andare in pensione, con le regole precedentemente vigenti, a determinate categorie di lavoratori, che abbiano maturato il diritto al 31 dicembre 2011. In queste categorie rientrano anche i lavoratori cessati al 31 dicembre 2011, in virtù di accordi individuali o collettivi, che avrebbero potuto godere della pensione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto 201/2014. Solo con decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stato aggiunta un’altra condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione. Il giudice ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l’effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall’interessato.

2 commenti:

  1. COME FARE PER AVERE UNA COPIA DELLA SENTENZA???
    QUALCUNO ME LA PUO PROCURARE
    GRAZIE

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  2. E' iniziata la stagione dei contenziosi. E vai con la prima positiva !!! Fanno i decreti senza neanche capire che vanno a ledere cio' che sta scritto nella costituzione. La data dei 24 -36- mesi ecc.ecc. per la maturazione del diritto all'assegno pensionistico e' UN'OPZIONAL ??? me lo chiedo perche' cambiano sempre senza tener conto che tutte quelle categorie che sono state salvaguardate con il primo decreto non abbiano lo stesso diritto a prescindere dalla data di maturazione.

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