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lunedì 29 settembre 2014

A giorni il via libera alla sesta salvaguardia

esodatiEsodati, a giorni il via libera alla sesta salvaguardia
Ancora qualche giorno e la sesta salvaguardia per gli esodati non tutelati dalle precedenti operazioni di garanzia diventerà legge. La Commissione Lavoro del Senato approverà definitivamente in settimana la proposta già varata a fine luglio alla Camera.
Per evitare «navette» tra i due rami del Parlamento, con inevitabili rinvii e allungamenti di tempi, il pacchetto definito due mesi fa su iniziativa del governo non è stato modificato nel passaggio a Palazzo Madama. E, anzi, per fare più in fretta sarà licenziato direttamente in commissione, senza il voto dell’aula.
Ricapitoliamo, dunque, i termini della nuova salvaguardia che riguarderà ben 32.100 lavoratori rimasti senza stipendio e senza pensione in questi ultimi anni per effetto della stretta della riforma Fornero. Diciamo meglio: la sesta salvaguardia contempla, in realtà, 8.100 nuovi posti, con la riassegnazione di 24 mila posizioni avanzate nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia. La somma, come accennato, fa 32.100.
I lavoratori potenzialmente interessati alla nuova protezione, che permette di andare in pensione con i requisiti pre-riforma, appartengono alle seguenti categorie:
  1. a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  2. b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  3. c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  4. d) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  5. e) lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
  6. f) lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;
  7. g) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  8. h) lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
I lavoratori indicati fino alla lettera g) potranno ottenere il pensionamento secondo le vecchie regole a condizione che la data di decorrenza del loro trattamento previdenziale cada entro il 6 gennaio 2016.
Per i lavoratori individuati alla lettera h) la condizione richiesta è diversa: i precedenti requisiti previdenziali devono essere maturati entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Anzi, il lavoratore potrà, attraverso il versamento dei contributi volontari, perfezionare il diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.
Chiarite le regole della sesta salvaguardia, si può osservare che tre sono le linee lungo le quali opera il nuovo intervento.
In primo luogo si stabilisce che sarà possibile maturare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016 per alcune tipologie di lavoratori individuate dalle precedenti operazioni (lavoratori in congedo per assistere i figli disabili, lavoratori autorizzati ai contributi volontari e lavoratori cessati dal servizio con accordi o con risoluzione unilaterale).
In secondo luogo, si introduce per la prima volta una nuova categoria: quella dei lavoratori che hanno concluso un contratto a tempo determinato tra il 2007 e il 2011 e che non abbiano più trovato un’occupazione a tempo indeterminato.
In terzo luogo, si prevede la tutela anche di altri lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i precedenti requisiti di pensionamento. E in questo caso si estende, per la prima volta, la possibilità di tutela anche a coloro che non sono riusciti a maturare il diritto entro gli stretti tempi della mobilità.
Vediamo ora i nuovi posti disponibili assegnati alle diverse categorie: 1.800 per i lavoratori in congedo per assistere parenti disabili; 12mila per i prosecutori volontari; 4mila per i lavoratori con contratto a tempo determinato; 8.800 per i cessati con risoluzione o accordo con il datore; 5.500 per lavoratori collocati in mobilità ordinaria.
Quanto alle posizioni eliminate e riassegnate, vengono eliminati 20mila dei 40mila posti che la seconda salvaguardia aveva previsto per i lavoratori destinati alla mobilità a seguito di accordi siglati in sede governativa entro il 2011: si stabilisce che la tutela è attivabile in favore dei lavoratori percettori di cassa integrazione guadagni che cessano dall'attività entro il 31 dicembre 2016 e di coloro che cessano entro il 31 dicembre 2014 i cui nominativi siano comunicati al Ministero del Lavoro entro il 31 dicembre prossimo. Fermo restando la condizione che tali soggetti maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. 
Altri 4.000 posti vengono recuperati dal 6.500 indicati nella quarta salvaguardia 
per i lavoratori licenziati o dimessisi a seguito di accordi.
Per la copertura degli oneri il provvedimento attinge, in buona misura, alle risorse stanziate per le precedenti salvaguardie e in parte non utilizzate (in quanto le effettive richieste di pensionamento si sono rivelate inferiori alle attese), con conseguente riduzione, come abbiamo visto, delle platee ivi previste.
A conti fatti, il numero dei lavoratori complessivamente salvaguardati sale a 170.100 (a fronte dei 162.000 previsti a legislazione vigente).
Raffaele Marmo
(Leggi)

4 commenti:

  1. NON SO PIU DOVE SBATTERE LA TESTA.
    QUESTI HANNO GIOCATO CON QUELLO CHE RESTA DELLA MIA VITA.
    NON HO PIU UN EURO.
    ATTENDO CHE MI BUTTINO FUORI DI CASA.

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  2. Buona sera, qualcuno esperto può dirmi se il mio caso rientra nella VI salvaguardia:
    La mia azienda privata nel luglio 2010 ha firmato con i sindacati al Ministero del Lavoro a Roma, l'accordo per il licenziamento collettivo per cessazione attivita.Il Ministero ha concesso due anni di cassa integ, straordinaria e poi a maggio 2012 l'azienda a licenziato tutti e messi in mobilità. A fine mobilità, settembre 2016 avrò 38 di contributi e 60 anni e 8 mesi.Avrei raggiunto i requisiti -ante-fornero a agosto 2017, quindi entro i 12 mesi dopo la cessazione della mobilità.
    Ringrazio chi vuol chiarire la mia posizione.
    N.B. purtroppo dalle mie parti nessuno è in grado di rispondermi.

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  3. I patronati ci sono apposta e sono diffusissimi su ogni territorio. Rivolgiti con fiducia a questi esperti che operano gratuitamente per tutti, iscritti e non iscritti.

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  4. Anonima 29 settembre 2014 19.11
    contatta il Signor Nicola,
    in Agenda nel sito Cesare Damiano,
    è un Amico esperto in pensioni.

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