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martedì 2 febbraio 2016

Quando pagare i contributi volontari "aiuta" la salvaguardia

Esodati, quando il pagamento dei contributi volontari "aiuta" la salvaguardia
Lunedì, 01 Febbraio 2016
Scritto da Franco Rossini
Ammessi alla salvaguardia anche i lavoratori che riescono a maturare il diritto alla pensione attraverso la contribuzione volontaria entro 12 mesi dalla cessazione dell'indennità di mobilità.I lavoratori appartenenti al profilo "mobilità" che non riescono a centrare il diritto alla pensione entro la fine dell'indennità di mobilità possono ricorrere ai versamenti volontari per entrare nella settima salvaguardia. Lo prevede l'articolo 1, comma 265 lettera a) della legge 208/2015 che riproduce, con una interpretazione autentica, un meccanismo già sperimentato con le precedenti salvaguardie. Strumento da tenere presente in sede di presentazione dell'istanza di accesso all'Inps per l'ammissione al beneficio in particolare da quei soggetti a cui servirebbero pochi mesi al perfezionamento del requisito contributivo per centrare un diritto a pensione con le vecchie regole.
La disposizione si applica con riferimento a quei lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o dopo una procedura concorsuale. Dunque non interessa gli altri profili di tutela individuati dalle citate norme (es. lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, cessati dal servizio con accordi individuali o collettivi di incentivazione all'esodo, congedo e tempo determinato). E' richiesto altresì che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2012. Dunque sono esclusi coloro che lo hanno risolto dopo il 2012.
Tale versamento, precisa la legge, puo' essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile e può, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. In sostanza un lavoratore, al termine dell'indennità di mobilità, abbia maturato solo 39 anni e 2 mesi di contributi e 59 o 60 anni di età, potrà farsi autorizzare al versamento dei volontari per coprire i restanti 10 mesi per raggiungere i 40 anni di contributi utili, secondo le vecchia normativa, a fargli acquisire il diritto alla pensione e, pertanto, ad entrare in salvaguardia. In assenza di questa particolare attenzione costui non avrebbe potuto accedere alla tutela dato che il diritto a pensione non sarebbe stato raggiunto entro i 12 mesi successivi alla scadenza della mobilità.
(Leggi)

2 commenti:

  1. E quelli usciti sempre nel 2011 ma ..con accordo per vv per 2/3 anni dopo mobilita' che fine fanno?
    sempre esodati sono..ma rimangono fuori dalle tutele.. e quelli che non possono pagare ?
    Il prestito pensionistico poteva essere una via d'uscita per arrivare alla quota 40 ..2/3 anni pagati dallo stato IN CONTRIBUTI
    che poi si sarebbe recuperati in decenni con piccole quote mensili da paRte del lavoratore ...finalmente pensionato.

    Ma purtroppo qui ' manca la volonta' di risolvere il problema degli over. disoccupati.

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  2. Eppoi se si facesse come una volta .....i vv non erano legati al 33% dell'ultima annualita'LAVORATA ..ma bensi' anche molto piu' economici E ALLA PORTATA DI TUTTI e' chiaro che pagando poco anche il computo finale sarebbe stato piu' penalizzante.
    NON BISOGNA MICA ESSERE LAUREATI ALLA LUISS...PER TROVARE VIE DI USCITA PER GLI OVER DISOCCUPATI..BASTEREBBE VOLERLO


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