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giovedì 27 novembre 2014

Via libera alle domande online per la sesta salvaguardia

Esodati, via libera alle domande online per la sesta salvaguardia
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L’istituto di previdenza comunica la disponibilità delle nuove applicazioni per l’acquisizione delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia per la salvaguardia prevista dalla legge 147/2014.
"Per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione ai sensi della sesta salvaguardia, la domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell’istanza alle Direzioni territoriali del lavoro". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio Inps 8838/2014  dello scorso 18 Novembre con il quale l'Istituto sottolinea che tale istanza si aggiunge, e non si sostituisce a quella da presentare alla Direzione territoriale del lavoro.
I lavoratori che per accedere alla sesta salvaguardia devono inviare la domanda alle direzioni territoriali del Lavoro, al fine di accelerare i tempi potranno, pertanto, inoltrare una richiesta anche all’Inps.
Con il messaggio citato l’istituto di previdenza comunica, quindi, in attesa della pubblicazione delle disposizioni operative, la disponibilità delle nuove applicazioni per l’acquisizione delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia per la salvaguardia prevista dalla legge 147/2014. Il nuovo strumento è disponibile online sia per i patronati che direttamente per i cittadini.
La procedura online può essere utilizzata anche per i potenziali salvaguardati che devono essere gestiti solo dall’Inps, cioè quelli in mobilità e gli autorizzati alla contribuzione volontaria - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014. Nello specifico i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6 dicembre 2011, dovranno compilare il pannello “dichiarazioni”, attestante il fatto di non aver, o aver, svolto, alla data del 30 novembre 2013, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per le altre categorie valgono le indicazioni già fornite dalla circolare 27/2014.
Le domande inviate saranno visualizzabili nel “fascicolo previdenziale del cittadino” del sito internet dell’Inps, all’interno del menù “prestazioni”, “richieste presentate”.
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