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venerdì 31 ottobre 2014

Regole ante-Fornero in vigore per i salvaguardati

Le Regole per andare in Pensione sino al 2011 
Il dizionario di Pensioni Oggi
Cosa sono: identificano i criteri per accedere alla pensione in vigore sino al 31 Dicembre 2011, prima della Riforma Fornero. Tali regole sono state mantenute in vigore in via eccezionale anche dopo il 2011 in favore di alcune categorie di lavoratori che il legislatore ha inteso tutelare.
Alcune categorie di lavoratori hanno potuto beneficiare, in via eccezionale, delle precedenti regole di pensionamento e di decorrenza anche dopo il 2011. Si tratta in primo luogo dei lavoratori esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato specifici provvedimenti legislativi per consentirgli di beneficiare di un trattamento pensionistico anticipato, in deroga alla nuova disciplina Fornero. Le vecchie regole sono state altresì rimesse in carreggiata per il prepensionamento dei pubblici dipendenti, cioè per far uscire i dipendenti in soprannumero nelle Pa all'esito dell'approvazione di specifici piani di riduzione delle piante organiche delle pubbliche amministrazioni.
Appare quindi utile richiamare le regole pensionistiche che tali lavoratori hanno "cristallizzato" e dunque mantenuto in vigore, in via eccezionale, anche dopo il 2011.
La disciplina vigente alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201 del 6 Dicembre 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012) consentiva il pensionamento con l'istituto del pensionamento di vecchiaia e quello della pensione di anzianità e l'applicazione, in entrambi i casi, di una finestra mobile standard pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. Entrambi gli istituti erano peraltro soggetti all'applicazione della speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; altri 4 mesi dal 2016 e via dicendo).
La Vecchiaia - Il pensionamento di Vecchiaia richiedeva il perfezionamento di un'età anagrafica di 65 anni per gli uomini (settore privato e pubblico); 61 anni per le donne del pubblico impiego (65 dal 2012); 60 anni per le lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome). Queste ultime lavoratrice subivano - ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del 98/2011 convertito con legge 111/2011 - il progressivo innalzamento dell'età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2014 sino al 2026 in modo da raggiungere la parificazione con l'età pensionabile dei lavoratori del pubblico impiego.
La seguente tabella riassume il graduale innalzamento del pensionamento di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici con le vecchie regole pensionistiche comprensive degli adeguamenti alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; 4 mesi dal 2016; 4 mesi dal 2019).

Anzianità - La pensione di anzianità richiedeva requisiti di pensionamento piu' bassi. Nello specifico il diritto si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, era necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età: quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi). Per i lavoratori autonomi era necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età:quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi). Dal 2013 tali requisiti sono soggetti all'adeguamento alla speranza di vita.
In alternativa, la pensione di anzianità poteva essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, con 40 anni di contributi. In tal caso tuttavia la finestra mobile sarebbe stata leggermente piu' lunga (1 mese; 2 mesi o 3 mesi in piu' a seconda se il requisito contributivo fosse stato maturato rispettivamente nel 2012; 2013 o dal 2014 in poi).
Le seguenti tabelle mostrano il graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 2011 in poi comprensivi degli adeguamento alla speranza di vita (si noti che il requisito contributivo dei 40 anni non è soggetto ad adeguamento cfr: messaggio inps 20600/2012)

 

1 commento:

  1. IN QUEST' ARTICOLO C'E' SOLO UN PICCOLO ERRORE, QUASI UNA DIMENTICANZA: BISOGNA POI AGGIUNGERE 12 MESI DELLA FINESTRA!!!!

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