Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

giovedì 18 aprile 2013

Il testo della nuova proposta 5103

CAMERA
DEI DEPUTATI
 

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati DAMIANO, GNECCHI

Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di apportare alcune modifiche alla riforma del sistema pensionistico effettuata dal Governo Monti mediante l'adozione del cosiddetto «decreto salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Una manovra che ha rappresentato la risposta obbligata alla crisi di fiducia dei mercati finanziari che aveva colpito il nostro Paese, assicurando il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, dopo che questo obiettivo era divenuto incerto, nonostante le pesanti misure di luglio e di agosto 2011, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse del debito pubblico italiano al limite della sostenibilità e dell'ampiezza del cosiddetto «spread» rispetto ai rendimenti dei titoli tedeschi.
      Com’è noto, una parte consistente degli effetti finanziari attesi dal «decreto salva Italia» è riconducibile alle misure relative alla materia previdenziale che, con il passaggio immediato e generalizzato al sistema
contributivo, rappresentano un cambiamento strutturale e, si auspica, definitivo delle regole pensionistiche. Effetti che si vanno ad aggiungere a quelli conseguenti alle misure adottate in materia pensionistica dal 2004 al 2011, con le quali si sono registrati ingenti risparmi, stimati nell'ordine di circa 1,4 punti di prodotto interno lordo (PIL) all'anno.
      Nel corso dell'esame del provvedimento ci siamo impegnati a fondo per fare in modo che la riforma si caratterizzasse maggiormente sotto il profilo dell'equità, raggiungendo alcuni risultati positivi.
      Tale azione si è rafforzata in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto milleproroghe» decreto-legge n. 216 del 2011, del decreto sulla spending review decreto legge 95/2012 e, infine, della legge di stabilità 2013 legge 228/2012 che hanno consentito di correggere diverse storture da noi evidenziate fin dal primo esame della riforma.

Con la presente proposta di legge, che ripropone il contenuto del testo unitario degli progetti di legge 5103-5236-5247-A, approvato dalla Commissione XI della Camera dei Deputati nella scorsa Legislatura, si intende dare una soluzione definitiva ai diversi problemi lasciati irrisolti dalla riforma Fornero, tra cui il più ampio e drammatico riguarda la condizione dei così detti “esodati”.

In particolare, con l’articolo 1, comma 1, si prevede l’esplicita esclusione del meccanismo delle finestre e dell’incremento del requisito anagrafico dovuto all’aspettativa di vita ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici dipendenti e autonome previsto dalle disposizioni di cui all’ art. 1, comma 9, legge 243/2004. Il comma 2, lettera a) sposta dal 4 dicembre al 31 dicembre 2011 il limite temporale entro il quale sarà possibile accedere alle deroghe previste dal comma 14 dell’articolo 24 del dl 201/2011 (SalvaItalia) ai fini dell’accesso alla normativa previgente in materia previdenziale. La lettera b) esclude l’applicazione delle finestre ed estende le deroghe disciplinate dal suddetto comma 14 anche ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 nonché per determinate categorie di lavoratori pubblici (Forze di polizia, Forze armate; Vigili del fuoco). La lettera c) estende la possibilità di usufruire delle deroghe anche ai lavoratori che maturino il diritto alla pensione entro i 24 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità a prescindere dalla data di conclusione della procedura della mobilità stessa e della data di effettivo collocamento in mobilità, anche se preceduta da un periodo di CIG. La lettera d) stabilisce che il diritto all’accesso delle deroghe sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi a prescindere dall’effettivo collocamento in mobilità. La lettera e) elimina il riferimento riguardante l’obbligo per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria di restare a carico dei fondi di solidarietà almeno fino ai 60 anni di età ed estende l’accesso alle deroghe entro i 24 mesi dal termine della prestazione straordinaria a carico dei medesimi Fondi prevedendo altresì la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato secondo le modalità previste dal commi 10 e dal 10-bis dell’articolo 24 del decreto legge 201/2011, così come novellato dalla presente proposta di legge. La lettera f) dispone che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria possano usufruire della disciplina previgente qualora abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini delle deroghe non rilevano né una eventuale prestazione lavorativa successiva all’autorizzazione della prosecuzione volontaria né l’eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario all’entrata in vigore del dl 201/2011.

Il comma 3 dispone l’estensione ai lavoratori del settore pubblico delle deroghe previste per i lavoratori privati dal comma 15-bis dell’articolo 24 del dl 201/2011, i quali possono accedere alla pensione anticipata se in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Infine, il comma 4, dispone che ai fini del processo di armonizzazione dei regimi previdenziali previsto dal comma 18, dell’articolo 24 del citato dl 201/2011, al personale addetto del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi sia riconosciuto il carattere usurante delle rispettive attività.

Con l’articolo 2, comma 1 si dispongono alcune modifiche dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto mille proroghe (dl. 216/2011), relativo agli accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo riguardanti:
a) la possibilità accedere alle deroghe stabilite dalla riforma, il rapporto di lavoro, pur rimanendo fissata al 31 dicembre 2011 la data ultima di sottoscrizione dell’accordo, possa risolversi anche successivamente a tale giorno. Per gli accordi individuali, inoltre, si elimina il riferimento agli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., al fine di evitare interpretazioni difformi. Relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro si specifica che esso possa avvenire anche unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell’impresa;
b) la modifica del criterio relativo ai requisiti anagrafici e contributivi, disponendo che per accedere alle deroghe, questi debbano comportare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del dl SalvaItalia (quindi, entro il 6 dicembre 2014), la maturazione del diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del trattamento medesimo).
c) la non rilevanza dell’eventuale prestazione lavorativa temporanea effettuata dopo la sottoscrizione degli accordi.

Con il comma 2, si estende anche ai genitori di disabili gravi e ai lavoratori sordomuti o disabili con invalidità superiore al 74% la possibilità, entro il 31 dicembre del 2017, di riconoscere come prestazioni di lavoro effettivo i periodi di contribuzione figurativa, per gli anni mancanti ai 62, senza penalizzazioni.

L’articolo 3 stabilisce, ai fini dell’accesso alle deroghe, piena validità degli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali stipulati entro il 31 dicembre 2011 anche in sede non governativa.

L’articolo 4 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dall’Inps, presenti semestralmente in Parlamento una relazione concernente gli effetti complessivi della riforma pensionistica introdotta dal citato decreto legge 201/2011, tenuto conto delle successive deroghe introdotte dai diversi provvedimenti, con particolare riguardo ai profili finanziari.

Infine, con l’articolo 5 si individuano i relativi oneri finanziari della presente proposta di legge e le corrispondenti misure di copertura.

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

      1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
      «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.>>

       2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
          b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
          c) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
          d) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
          e) alla lettera c):
              1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
              2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
              3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis»;
          f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
              «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».
      3. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico».
      4. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

Art. 2
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

      1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
          b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

      2. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

3. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
<<e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o congiunti ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i quali maturino il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.>>

Art. 3.
(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

      1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

Art. 4.
(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

      1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina  
del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dell'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

Art. 5
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
      2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A
 decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

10 commenti:

  1. è inutile fare ancora proposte....x cercare di allargare la platea....quando ancora i 65000 di fatto NON SONO STATI MATERIALMENTE salvaguardati....
    Qui ogni giorno si sente parlare di nuove proposte, di 55000, dei 10000, come se già il capitolo dei 65000 fosse stato archiviato, ed invece ancora di qst gruppo ancora nn si sono finite le procedure.
    Dove sono le comunicazioni di salvaguardia degli ex ipost Poste italiane del gruppo dei 65000????? Dovevano arrivare a giorni....son passati altri 10 giorni dall'ultimo incontro/comunicato in cui si diceva che era tutto pronto....ma di lettere nella casella postale non se ne vedono.

    RispondiElimina
  2. Un altro giorno è cominciato da "POTENZIALE BENEFICIARIO"....ma di lettere di salvaguardia nella casella posta non se ne vedono manco oggi....

    RispondiElimina
  3. Esodati: rientranti nel decreto Salvaguardia dei primi 65.000

    Lunedì 08 Aprile 2013 12:27

    Con riferimento alle procedure di salvaguardia per gli esodati abbiamo ricevuto dal Polo specialistico ex IPOST la notizia che faranno partire, a breve, due comunicazioni agli aventi diritto:
    Una prima comunicazione con la quale verrà informato l'avente diritto che rientra nella salvaguardia
    Una successiva comunicazione che preciserà la decorrenza della pensione

    Chi ha l'accesso con pin alla propria posizione, è sufficiente che controlli lo status e verifichi che corrisponda a "POTENZIALE BENEFICIARIO"
    Per quanti hanno tale dicitura sono state inserite le relative posizioni in UNICARPE e in FELPE.
    Qualora, invece, si riscontri la dicitura "DA VERIFICARE" (che dipende dal tardivo pervenire degli accoglimenti dalle DTL) è sufficiente inviare una copia dell'accoglimento, al fax 06 94 527 564 con l'oggetto SALVAGUARDIA 65.0000- STATUS DA VERIFICARE.

    SIAMO A GIOVEDI' 18 ED ANCORA NON E' ARRIVATO NULLA NELLE CASELLE POSTALI

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Concordo perfettamente su tutto - Esodato Enel

      Elimina
  4. SIGNORI ONOREVOLI, NON PREOCCUPATEVI, SIETE FINALMENTE RIUSCITI A FAR SI CHE IL PALLINO PASSI DI NUOVO A MONTI E BERLUSCONI, QUINDI NON DOVRETE PIU' IMPAZZIRE A PORTARE AVANTI NULLA, CI PENSERANNO LORO A FARCI MORIRE DI FAME, COME PREVISTO DAL DECRETO FORNERO CHE AVETE COSI PRECIPITOSAMENTE APPROVATO. BRAVI E COMPLIMENTI PERCHE' IN POCHI SAREBBERO RIUSCITI A FARE TANTO DISASTRO QUANTO VOI. MI FATE UN PO' TUTTI SCHIFO! ESODATA POSTE 53

    RispondiElimina
  5. FORZA DAMIANO.....CHE NON RESTINO SOLO CHIACCHIERE.....PERCHE' CON LE CHIACCHIERE NON SI CANTANO MESSE.....E NON SE MAGNAAAAAA.....

    RispondiElimina
  6. TUTTI GLI ESODATI POSTALI USCITI DA POSTE ITALIANE AL 31.12.2011 DEBBONO AVERE LA SALVAGUARDIA E LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE SECONDO LE LEGGI PRERIFORMA FORNERO.NON SI POSSONO DIVIDERE GLI ESODATI IN FIGLI E FIGLIASTRI PERCHE' TRATTATI CON DUE PESI E DUE MISURE...AL MOMENTO GLI ESODATI DELLA CLASSE 1952 SONO TRA I FORTUNATI DELLA LOTTERIA DELLA SALVAGUARDIA COSI' PURE LE DONNE ESODATE DELLA CLASSE 1953 MENTRE GLI ESODATI MASCHI DEL 1953 SONO ESCLUSI DALLA SALVAGUARDIA SPECIALMENTE SE SONO NATI NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE DEL 1953 CAUSA ASPETTATIVA DI VITA DI TRE MESI.BISOGNA CHE TUTTI GLI ESODATI POSTALI CHE AVEVANO FATTO CON POSTE ITALIANE PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO, ACCORDI DI SCIVOLO ALLA PENSIONE, ABBIANO LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO DELLA SALVAGUARDIA E LA PENSIONE SECONDO LE LEGGI IN VIGORE PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO.ESODATO DEL 53

    RispondiElimina
  7. insomma a 60 anni e 41 di contributi, QUANDO posso andare in pensione?

    RispondiElimina
  8. allora non hai capito ci vogliono far morire sul posto di lavoro,per risparmiare la pensione.

    RispondiElimina
  9. e se passa, la copertura basterà? ... cosa vuol dire e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019? che ci saranno 300 milioni solo per l'anno 2019 o per il 2019 e gli anni successivi ad esaurimento delle posizioni dei cittadini messi in crisi con legge 6 Dicembre 2011, n. 214?

    RispondiElimina