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giovedì 15 maggio 2014

Bonus Irpef, 80 euro anche ai cassaintegrati e lavoratori in mobilità

Bonus Irpef, 80 euro anche ai cassaintegrati e lavoratori in mobilità
di Alessandra Caparello
Il bonus Irpef di 80 euro al mese viene riconosciuto anche ai cassaintegrati e lavoratori in mobilità secondo quanto precisato dall’agenzia delle entrate con la circolar en. 9 del 14 maggio 2014.
Bonus Irpef 80 euro a chi è senza sostituto di imposta 
Il bonus Irpef da 80 euro è rinosciuto, secondo quanto previsto dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 8, anche a chi è rimasto senza sostituto di imposta e non solo.
Bonus Irpef 80 euro busta paga maggio 2014
Il bonus Irpef di 80 euro al mese è riconosciuto a quei contribuenti titolari di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.
In particolare hanno diritto al bonus 80 euro, riconosciuto automaticamente dalla busta paga di maggio, senza dover effettuare alcuna richiesta particolare, i soggetti il cui reddito complessivo è formato da:
  •  redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
  •  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR come i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche, compensi per lavori socialmente utili).
Il bonus Irpef per tali soggetti verrà riconosciuto automaticamente in busta paga dal datore di lavoro che provvederà a riconoscere un credito che poi userà in compensazione.
Bonus Irpef 80 euro per chi è senza sostituto di imposta
Ma quei soggetti che nel 2014 hanno ricevuto compensi erogati da un soggetto che non è sostituto di imposta o i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato prima di maggio 2014, riceveranno il bonus Irpef da 80 euro? E come?
Bonus Irpef 80 euro per chi ha perso il lavoro: come fare
Risponde in tal caso, l’agenzia delle entrate secondo cui i soggetti senza sostituto di imposta e coloro che hanno  perso il lavoro prima di maggio possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, quindi nel 730 o Unico 2015, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ovvero richiederlo a rimborso.
La circolare n. 9 dell’agenzia delle entrate
L’agenzia delle entrate con la circolare n. )/E del 14 maggio 2014 fornisce ulteriori chiarimenti per l’erogazione del bonus 80 euro i questione.
Bonus Irpef per i non residenti
Il bonus irpef da 80 euro viene riconosciuto in primo luogo anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, se ricorrono le condizioni previsti dalla stessa agenzia delle entrate con la circolare n. 8 del 2014. Il credito non spetta però nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.
Bonus irpef a cassaintegrati e lavoratori in mobilità
I soggetti in cassa integrazione, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione , hanno anch’essi diritto al bonus Irpef da 80 euro. In tal caso il credito viene calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”, avvalendosi dei dati a propria disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore. Se poi tali contribuenti non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Bonus irpef: lavoratore deceduto
Il credito spetta, secondo quanto disposto dall’agenzia delle entrate, anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello.  Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi.
Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro
Nella circolare dell’agenzia delle entrate si precisa anche che in caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che nello stesso anno ha avuto un precedente rapporto di lavoro, per l’erogazione del bonus Irpef da 80 euro, possono presentarsi due opzioni:
  • l’interessato consegna il Cud relativo al precedente rapporto di lavoro: in tal caso il nuovo sostituto d’imposta dovrà tenere conto anche dei dati esposti in quel modello per verificare se e in che misura spetta il credito
  • se non viene prodotto il Cud relativo al precedente rapporto: il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del bonus e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione.

Bonus Irpef cosa fare in caso di piu rapporti di lavoro

Nell’ipotesi in cui il lavoratore è titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che singolarmente comportano il diritto al bonus, ma l’importo complessivo del reddito eccede il tetto previsto per la spettanza del credito ( 26mila euro), l’interessato deve comunicarlo ai sostituti d’imposta che  non dovranno riconoscere il credito. Se invece il reddito complessivo derivanti dai rapporti di lavoro non va oltre la soglia di 26mila euro, il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il credito.
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