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martedì 28 ottobre 2014

Approfondimenti sulla sesta salvaguardia





Approfondimenti sulla VI salvaguardia
curato da Ottavio Di Loreto dello SPI-CGIL



SESTA SALVAGUARDIA
Con la sesta salvaguardia, disposta con la legge n. 147 del 10 ottobre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014, sono stati ridotti di 20.000 unità il plafond di 55.000 unità previsto per la seconda salvaguardia e di 4.000 unità il plafond di 9.000 unità previsto per la quarta salvaguardia. Alle 24.000 unità (e relativi oneri), recuperate dalla seconda e dalla quarta salvaguardia (in conseguenza della limitata utilizzazione), sono state aggiunte 8.100 unità per realizzare il plafond di 32.100 unità costituenti la sesta salvaguardia.
Le modifiche apportate della sesta salvaguardia
Una prima modifica riguarda la seconda salvaguardia. Infatti, per i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa, quest’ultima condizione è stata così modificata: ancorché «siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (….), e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità (….), ovvero siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità (….), i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (….)» restando invariata la condizioni della maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. Ovviamente, per “data di entrata in vigore della presente disposizione” deve intendersi il 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del DL n. 95/2012.
Altra modifica riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 194 lettera e), della legge n. 147 del 2013, relativa ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti precedenti. Il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Viene precisato che il versamento volontario può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011 e che per gli stessi lavoratori, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
Gli ulteriori salvaguardati.
Con questo sesto provvedimento sono stati salvaguardati, dai nuovi requisiti, i seguenti soggetti per i quali la pensione non può avere decorrenza prima del 6 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 147/2014) e l’istanza, per beneficiare della salvaguardia, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge:
- i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti per il diritto alla pensione. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. I lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;
- i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del DLgs 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, la cui pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Per questi salvaguardati il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016.








4 commenti:

  1. Per decorrenza si intende la riscossione dell'assegno pensionistico??? (entro il 6 Gennaio 2016) Non basta maturare il diritto entro il 6 Gennaio 2016 ??? Che canagliata !!!!

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    1. non è una novità,pur aver maturato il diritto dovrai attendere la finestra

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    2. La legge sesta salvaguardia 147/14 Articolo 2 comma 3 prevede che la pensione sarà erogata dal momento della entrata in vigore che sembra essere il 05 novembre 2014.

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  2. La riscossione dell'assegno pensionistico per sesta
    salvaguardia Legge 147/14 Articolo 2 Comma 3 decorre
    dal momento dell'entrata in vigore 05 novembre 2014 .

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