Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

martedì 30 dicembre 2014

Per la sesta salvaguardia, domanda entro il 5 gennaio

All’INPS o alla Direzione Territoriale del Lavoro
Esodati: per la sesta salvaguardia domanda entro il 5 gennaio
di Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
Sta per scadere il termine per presentare le domande di accesso dei lavoratori esodati alla sesta salvaguardia. La salvaguardia interessa ben 32.100 lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 ed ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore dell’art. 24, D.L. n. 201/2011. La domanda deve essere inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente o direttamente all’INPS per i lavoratori in mobilità e per i prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo.
Il tempo per presentare le domande per accedere alla c.d. sesta salvaguardia stringe (il termine ultimo è fissato al 5 gennaio 2015) e, a tal fine, si riepilogano le istruzioni in merito a coloro che possono presentare le domanda, a chi e qual è la documentazione da allegare.

I soggetti esonerati dal presentare la domanda

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 16171 del 25 novembre 2014, ha specificato ai propri Uffici che i lavoratori che hanno fruito di:
- congedo straordinario retribuito ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001
- di permessi ex art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992
per assistere i portatori di handicap grave - rientranti nei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) della Legge n. 147/2014 – che hanno a suo tempo presentato domanda per la IV salvaguardia in qualità di lavoratori di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 102/2013, e sono rimasti esclusi dalla stessa solo per incapienza del contingente di 2.500 (dovevano quindi possedere i prescritti requisiti), non dovranno presentare una nuova istanza nell'ambito della sesta procedura di salvaguardia,
Conseguentemente, nel caso di specie, la dotazione numerica di 1.800 unità previste dalla salvaguardia attualmente in fase di espletamento, sarà utilizzata in via prioritaria a favore dei soggetti, aventi i requisiti di legge, esclusi dalla "quarta salvaguardia" per incapienza della dotazione numerica.
Tale particolarità è stata confermata dall’INPS con messaggio n. 9305 del 2 dicembre 2014.
In tale occasione l’Istituto ha specificato che i soggetti, i quali hanno presentato alla competente Direzione Territoriale del Lavoro domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art 11 bis
della Legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia) e, pur essendo in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia perché esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia.
Per tali soggetti l’Istituto provvederà d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla certificazione del diritto.

Domanda alla DTL e documentazione

I soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale (lettera c), art. 2, comma 1, Legge n. 147/014) dovranno presentare l’istanza entro il 5 gennaio 2015:
· presso la Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi individuali
· presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.
I soggetti in congedo o fruitori di permessi (lettera d), art. 2, comma 1, Legge n. 147/014), dovranno presentare l’istanza, sempre entro il prossimo 5 gennaio 2015, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla loro residenza.
I soggetti con contratto a tempo determinato (lettera e), art. 2, comma 1, Legge n. 147/2014), dovranno presentare l’istanza presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Le istanze potranno essere inviate:
- agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Direzioni Territoriali
- agli indirizzi e-mail appositamente dedicati presso ciascuna DTL
- tramite posta Raccomandata A/R.
Per quanto concerne la documentazione da allegare, nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale, gli interessati dovranno allegare alla domanda:
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell'accordo individualeo collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
Fra i soggetti che devono presentare istanza alla DTL sono compresi anche i soggetti che hanno fruito di congedi e permessi per assistere i disabili gravi e che:
- non hanno presentato domanda di accesso alla cd quarta salvaguardia alla competente DTL;
- pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della DTL.
Tali soggetti dovranno allegare all’istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimento di congedo straordinario o di concessione alla fruizione dei permessi con indicazione degli estremi di rilascio.
I lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, dovranno allegare all’istanza:
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Domanda all’INPS

Come chiarito dall’INPS con messaggio n. 8881 del 19.11.2014 devono presentare istanza entro il 5 gennaio 2015, direttamente all’Istituto i soggetti in mobilità e prosecutori volontari (lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), Legge n. 147/014), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo.
Gli interessati potranno presentare le istanze on line sul sito www.inps.it, direttamente o per il tramite dei patronati.

I criteri

L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria dei soggetti in congedo straordinario o fruitori di permessi per assistere i disabili in condizione di gravità, sarà applicato il criterio - già adottato in occasione delle precedenti salvaguardie - della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.
Qualora dal monitoraggio risulterà il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della salvaguardia.

Ulteriori precisazioni

L’Istituto, con il già citato messaggio n. 8881/14 ha precisato che l’inoltro ai soggetti beneficiari della sesta salvaguardia delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.
Ad ogni modo, i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia non potranno avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
 

Nessun commento:

Posta un commento