Esodati, pronta una interrogazione Pd per la sesta salvaguardia
Scritto da
Redazione
Pronta una interrogazione parlamentare promossa da alcuni deputati
del Pd al Ministro del Lavoro per comprendere le motivazioni del rigetto
delle domande di accesso alla sesta salvaguardia da parte della DTL di
Milano.
Sarà protocollata nei prossimi giorni l'interrogazione in Commissione al
Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, promossa dai deputati Cinzia Fontana e Maria Luisa Gnecchi (Pd) relativa al rigetto delle domande di ammissione alla sesta salvaguardia
da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano. Ne ha dato
notizia, ieri, la sede regionale del Pd. Il problema riguarderebbe quei
lavoratori che, in quanto percettori dell'indennità di mobilità, si sono
visti respingere dalla DTL le domande di ammissione alla salvaguardia.
L'interrogazione. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere, premesso che:
La
legge n. 147/2014, recante "Modifiche alla disciplina dei requisiti per
la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento
pensionistico" (cosiddetta "sesta salvaguardia"),
prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori
nello stesso riportate, che maturano i requisiti per il pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011, continuino ad applicarsi le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24
del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214/2011;
In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n.
147/2014 prolunga di un anno il termine entro il quale debbano esser
perfezionati i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico da
parte di categorie di lavoratori già previsti nei precedenti
provvedimenti di salvaguardia, confermando di fatto i criteri e le
procedure ivi disciplinati;
La Direzione Territoriale del Lavoro
(DTL) di Milano, in contrasto con il dettato e lo spirito della legge
istitutiva della legge n. 147/2014 e difformemente da altre DTL presenti
sul territorio nazionale, ha deciso di considerare non riconducibili ai
criteri di ammissibilità alla "sesta salvaguardia"
i soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto “in ragione di
accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di
accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, inviando a
questi ex lavoratori, che hanno presentato domanda di ammissione secondo
i criteri previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c) della legge n.
147/2014, un "preavviso di diniego" alle domande da essi formulate;
le
domande presentate con riferimento ai precedenti provvedimenti di
salvaguardia, riconducibili a pari posizioni e pari requisiti di quelli
previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 147/2014, sono
state regolarmente accolte, anche dalla stessa DTL di Milano;
se
codesto Ministero non ritenga necessario intervenire con la massima
urgenza per dare indicazioni precise e chiare alla DTL di Milano, al
fine di superare una situazione di esclusione e di profonda iniquità nei
confronti dei lavoratori rientranti nella fattispecie prevista
dall’art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 147/2014, e considerato
che altre DTL hanno già deciso l’accoglimento delle istanze presentate
per “pari posizioni”.
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