LA MANOVRA DOPO LE MODIFICHE
APPORTATE DALLA CAMERA
(ora è all'esame
del Senato)
In materia di Pensioni
- La principale correzione attuata dal Governo su invito di
Parlamento e forze sociali in termini di equità è stata la
conservazione del pieno adeguamento all’inflazione per i trattamenti
pensionistici fino a tre volte la pensione minima. Il blocco
dell’indicizzazione non riguarderà dunque gran parte dei pensionati e
verrà compensata dal sacrificio richiesto a coloro che hanno rimpatriato
capitali attraverso il cosiddetto “scudo fiscale”.
Inoltre sono state introdotte integrazioni e
modifiche alle misure di riordino del sistema previdenziale per consentire un
adeguamento più graduale alla nuova normativa. In particolare
- Penalizzazioni: dimezzamento all’1 per cento per i primi due
anni della penalizzazione per ogni anno anticipato nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni.
- Deroghe: i beneficiari dei criteri attualmente in vigore a seguito
di mobilità collettiva e individuale stipulati entro il 4 dicembre
(anziché il 31 ottobre) verranno stabiliti con un decreto del Ministro
entro 3 mesi sulla base delle risorse stabilite.
- Nella logica di armonizzazione delle aliquote, si aumenta la
percentuale di incremento delle aliquote contributive
pensionistiche delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nella misura di 1,3
punti percentuali a partire dall’anno 2012 e di 0,45 punti
percentuali per ogni anno successivo (0,3 per cento nel testo originario
del decreto-legge), fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
- Attenuazione dello scalone per i lavoratori e le lavoratrici, in
possesso di specifici requisiti, dipendenti del settore privato
consistente nell’accesso al pensionamento con un’età anagrafica non
inferiore a 64 anni. In particolare, tale regime opera nei confronti dei lavoratori
che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il
31 dicembre 2012, e delle lavoratrici che maturino entro il
31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e
conseguano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni.
- Pensioni d’oro: incremento al 15 per
cento del contributo di solidarietà per la quota eccedente i 200.000 euro
(dal 10 per cento previsto dal DL 78/2010).
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