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domenica 18 dicembre 2011

Le modifiche della Camera


LA MANOVRA DOPO LE MODIFICHE APPORTATE  DALLA CAMERA
(ora è all'esame  del Senato)
In materia di Pensioni
  • La principale correzione attuata dal Governo su invito di Parlamento e forze sociali in termini di equità è stata la conservazione del pieno adeguamento all’inflazione per i trattamenti pensionistici fino a tre volte la pensione minima. Il blocco dell’indicizzazione non riguarderà dunque gran parte dei pensionati e verrà compensata dal sacrificio richiesto a coloro che hanno rimpatriato capitali attraverso il cosiddetto “scudo fiscale”.
Inoltre sono state introdotte integrazioni e modifiche alle misure di riordino del sistema previdenziale per consentire un adeguamento più graduale alla nuova normativa. In particolare
  • Penalizzazioni: dimezzamento all’1 per cento per i primi due anni della penalizzazione per ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.
  • Deroghe: i beneficiari dei criteri attualmente in vigore a seguito di mobilità collettiva e individuale stipulati entro il 4 dicembre (anziché il 31 ottobre) verranno stabiliti con un decreto del Ministro entro 3 mesi sulla base delle risorse stabilite.
  • Nella logica di armonizzazione delle aliquote, si aumenta la percentuale di incremento delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nella misura di 1,3 punti percentuali a partire dall’anno 2012 e di 0,45 punti percentuali per ogni anno successivo (0,3 per cento nel testo originario del decreto-legge), fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
  • Attenuazione dello scalone per i lavoratori e le lavoratrici, in possesso di specifici requisiti, dipendenti del settore privato consistente nell’accesso al pensionamento con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni. In particolare, tale regime opera nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, e delle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e conseguano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni.
  • Pensioni d’oro: incremento al 15 per cento del contributo di solidarietà per la quota eccedente i 200.000 euro (dal 10 per cento previsto dal DL 78/2010).

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