OGGETTO: Chiarimenti in materia di salvaguardia ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 135 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 55.000).
Con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, al
punto 1, le Sedi sono state invitate a riesaminare le posizioni dei lavoratori
collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a
carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione (di cui all’articolo 24, comma 14, lettere da a)
a d), della legge n. 214 del 2011) rimasti esclusi dal beneficio di cui
all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia
dei 65.000), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto
interministeriale dell’8.10.2012 per il riconoscimento del beneficio (c.d.
salvaguardia dei 55.000).
Ferme restando le disposizioni contenute nel su
menzionato messaggio n. 4678, al fine di agevolare i tempi di definizione del
monitoraggio di cui al comma 2 del citato articolo 22, si rende noto che il
predetto riesame dovrà riguardare anche le posizioni dei lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi
di incentivo all’esodo (di cui all’articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14 del
2012 ed all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale
dell’1 giugno 2012) le cui domande di accesso al beneficio ex articolo 24, commi
14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state
accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano
rimasti esclusi dal predetto beneficio per i seguenti motivi:
a) possesso di requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6
dicembre 2011, comportano la decorrenza del trattamento pensionistico
successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015;
b) incapienza nel contingente numerico,
nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti dai citati articoli 6
della legge n. 14 del 2011 e 2 del decreto interministeriale dell’1 giugno
2012.
Detto riesame dovrà essere effettuato in attesa
della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro
dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui
al più volte citato articolo 22 della legge n. 135 del 2012 da presentare entro
il 21 maggio 2013.
Il Direttore Generale | ||
Nori |
Onestamente dei 55000 e delle relative procedure/domande/istanze, frega poco.....che risolvino prima il plotone dei 65000
RispondiEliminail tempo ormai è scaduto....altre montagne di carte relative ai 55000 è in arrivo, senza che ancora abbiano completato/smaltito tutte le procedure dei 65000
giusto così, x fare ancora un pò di confusione (come se ce ne fosse stata poca)
Chi ha già fatto richiesta alla dtl per essere incluso nei salvaguardati contingente 65000 e la cui istanza è stata accolta dalla dtl deve presentare nuova istanza entrò maggio per essere incluso nel contingente dei 55000 o il riesame verrà effettuato indipendentemente dalle sedi inps? Dalla lettura del messaggio sembrerebbe che l'istanza vada comunque ripresentata di nuovo. Cosa ne pensate?
RispondiEliminaLeggi attentamente, a me pare che non dica così.
EliminaMa lo sapremo presto.
mi sembra di capire che la domanda alla dtl va riproposta...loro nel frattempo, in attesa della risposta della dtl, riesaminano comunque la posizione...tanto per ingarbugliare di più le cose!
EliminaGLI ESODATI POSTALI CHE AVREBBERO MATURATA LA DECORRENZA PENSIONISTICA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 6 GENNAIO 2015 CHE FINE FARANNO??????????OCCORRE CHE IL NUOVO GOVERNO SI FORMI AL PIU' PRESTO E NEL PROGRAMMA METTA LA RISOLUZIONE DEFINITIVA DELLA QUESTIONE DEGLI ESODATI RIMASTI ESCLUSI DALLA SALVAGUARDIA:E' UN ATTO DOVUTO PER UNA QUESTIONE DI EQUITA' SOCIALE.
RispondiElimina