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lunedì 5 agosto 2013

Esodati del Credito tra penalizzazioni e incertezze

Esodati del Credito tra penalizzazioni e incertezze
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Con il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2012 i lavoratori nel sistema retributivo nel settore del credito usciti con accordi siglati dopo l'8 luglio 2011 scontano una decurtazione dell'8 o dell'11%  
Sono molti i lettori che ci chiedono le sorti della loro pensione rispetto alle nuove penalizzazioni introdotte dalla Riforma Fornero. Ciò con particolare riguardo a coloro che sono nei fondi esuberi bancari che - com'è noto - costituiscono una larga fetta di esodati degli ultimi anni. Per loro infatti la situazione è particolarmente complessa per via del nuovo accordo Banche / Sindacati siglato l'8/7/2011, recepito nel Dm 67329 del 3 agosto 2012. L'accordo prevede decurtazioni nell'ordine dell' 8-11% (rispettivamente a seconda che l'ultima retribuzione annuale lorda del lavoratore sia inferiore ai 38.000 Euro o superiore) per chi al 31.12.2011 era ancora nel sistema retributivo.  
Per fare un pò di chiarezza è opportuno prima di tutto distinguere tra coloro che sono (o saranno) oggetto della salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 e successive modifiche ed estensioni - attualmente sono poco piu' di 17 mila i lavoratori nei fondi esuberi bancari ammessi al beneficio - e tra coloro che invece ne sono esclusi.
Con riguardo ai salvaguardati, il Dl 201/2011 ha cristallizzato i requisiti e le regole previgenti per coloro oggetto di accordi sindacali stipulati entro il 4.12.2011. Regole che non prevedevano la penalità dell'1-2% qualora il lavoratore andava in pensione ad esempio con 40 anni di contributi con meno di 62 anni. Pertanto, anche secondo quanto stabilito di recente dall'Inps, deve ritenersi esclusa la penalizzazione dell'1-2% per chi raggiunge i 40 anni di contributi prima dei 62 anni.
La medesima conclusione non vale per la riduzione dell'8-11%: qualora il lavoratore beneficiario della salvaguardia rientri infatti negli accordi siglati dopo l'8.7.2011, il messaggio Inps 2834/2013 ha osservato l'applicabilità della riduzione dell'8-11% (a condizione ovviamente che il lavoratore che si trovasse nel sistema retributivo al 31.12.2011). Si tratta però come precisa Bruno Palmieri del Patronato Inca di poche persone: "parliamo di quei lavoratori nei fondi esubero credito con accordi siglati dopo 8.7.2011 ed entro il 4.12.2011. In pratica sono coloro che sono che hanno firmato l'accordo quadro tra Intesa e Sindacati in data 29/07/2011. Solo questi lavoratori si vedranno applicate le riduzioni".
Discorso diverso per i non salvaguardati (cioè per coloro che dovranno andare in pensione con le nuove regole). Qui l'articolo 24, comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella L 210/2011 e modificato dal comma 2 quater dell'art. 6 del Dl 216/2011 convertito nella L.14/2012, dispone una penalizzazione per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età. Tale penalizzazione consiste - come abbiamo detto - in una riduzione sull'assegno di pensione dell'1%, per il primo ed il secondo anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, e del 2% per ogni anno di anticipo ulteriore.
Unicamente per coloro che maturino requisiti di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, la penalizzazione non si applica nel caso in cui la suddetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per gli obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria. E la contribuzione figurativa maturata durante la permanenza nel fondo di solidarietà di settore, ha precisato l'Inps di recente, non è utile ad escludere la penalità in questione. 
Tuttavia per effetto dell'introduzione del Dm 3 Agosto 2012 la disciplina delle riduzioni dell'1 e del 2% ha riflessi sull'importo degli assegni straordinari soltanto nei casi di accesso alle prestazioni straordinarie ai fini del conseguimento della pensione anticipata da parte dei lavoratori che al 31/12/1995 avevano anzianità contributiva inferiore a 18 anni (sistema misto) e a coloro che escono sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011.
La riduzione in parola si applica nel modo seguente: per coloro i quali al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari a 18 anni (sistema retributivo), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31/12/2011; se inferiore a 18 anni (sistema misto), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995.
Tali riduzioni non si applicano, invece, nei confronti di coloro i quali risultano destinatari del sistema retributivo fino al 31/12/2011, di cui agli accordi stipulati dopo l'8 luglio 2011, in quanto ad essi si applicano le riduzioni previste nel decreto 67329 del 3 Agosto 2012 (riduzioni dell'8% e dell'11%).
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