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sabato 3 agosto 2013

Messaggio Inps 2577 del 2agosto 2013: requisiti per la terza salvaguardia

Esodati, l'Inps fissa i requisiti per la terza salvaguardia
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Con il messaggio 12577/2013 si chiariscono le norme per la fruizione del beneficio del mantenimento delle vecchie regole pensionistiche per l'ultimo contingente di lavoratori salvaguardati con la legge di stabilità
L'Inps regola con il messaggio numero 12577 del 2 Agosto 2013 le modalità di accesso alla salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 e del Dm 22 Aprile 2013 (cd. salvaguardia dei 10mila lavoratori). L'Istituto ricorda che sono potenziali destinatari del beneficio:
a) 2.560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
L'Inps precisa che i lavoratori in questione possono usufruire della salvaguardia a condizione che maturino i requisiti per la pensione (senza considerare la finestra mobile) entro la fruizione dell'indennità di mobilità (ordinaria o in deroga) ed entro il 31.12.2014. Pertanto coloro che maturano i requisiti entro la mobilità ma successivamente al 31.12.2014 (oppure entro la predetta data ma fuori dalla mobilità) sono esclusi dal beneficio in questione;
b) 1.590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali: 1) possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011; 2) anche se abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;  3)  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015.
L'Inps precisa che la circostanza di aver lavorato prima del 4 Dicembre 2011 in qualsiasi attività lavorativa non determina l'esclusione dalla salvaguardia indipendentemente dal reddito conseguito. Se il reimpiego è successivo al 4 Dicembre 2011 è richiesto invece che il reddito conseguito da tali attività non abbia superato i 7500 euro annui.
c) 5.130 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012  in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione,  qualsiasi attività a condizione che:  1) abbiano  conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2)  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015.
L'istituto precisa che la circostanza di aver lavorato dopo la cessazione del rapporto di lavoro e prima del 30 Giugno 2012 in qualsiasi attività lavorativa non determina l'esclusione dalla salvaguardia indipendentemente dal reddito conseguito. Se il reimpiego è successivo al 30.6.2012 è richiesto invece che il reddito conseguito da tali attività non abbia superato i 7500 euro annui.
d) 950 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che: 1) dopo la cessazione del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei  requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015.
L'Istituto osserva che per questa tipologia di lavoratori, l'eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l'esclusione dalla salvaguardia.
Come precisato nel Dm 22 Aprile 2013 i lavoratori hanno tempo sino al 25 Settembre per presentare istanza di accesso all'Inps (se appartenenti alle lettere b e d) oppure alla Direzione Territoriale del Lavoro (lettere a e c). Il criterio ordinatorio dei posti disponibili è quello della data di cessazione dell'attività lavorativa.
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