La pensione di anzianità è una prestazione economica liquidata su domanda ai
lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme sostitutive ed integrative, che si poteva ottenere
attraverso una combinazione di due fattori: l'età anagrafica e l'anzianità
contributiva. Nel nostro ordinamento, per moltissimi anni, è stata una delle
prestazioni più diffuse – oggetto, peraltro, sia di discussioni e dibattiti sia
di riforme legislative, l'ultima delle quali (la cosiddetta riforma Monti) ne ha
di fatto sancito l'uscita di scena e ha disposto la sua sostituzione con la
pensione anticipata. Dopo le numerose riforme, dal 1° luglio 2009, a seguito
dell'introduzione del cosiddetto "sistema delle quote", hanno avuto accesso al
trattamento i lavoratori che hanno raggiunto una quota riferita alla somma tra
l'età anagrafica minima richiesta (in costante progressivo aumento) e almeno 35
anni di anzianità contributiva. Il requisito minimo contributivo di 35 anni per
il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la
contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. L'accesso al
trattamento – a prescindere dall'età – è possibile se si possiede un'anzianità
contributiva di almeno 40 anni. Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti
anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono
ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette "finestre
di accesso". I lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2011 perfezionano i
requisiti anagrafici previsti, fermo restando il requisito di anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni, ovvero che, indipendentemente dall'età,
maturano almeno 40 anni di contribuzione possono accedere alla pensione di
anzianità con uno slittamento di 12 mesi dalla data di maturazione dei
requisiti, per le pensioni liquidate ai dipendenti, e di 18 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti per le prestazioni riferite ai lavoratori autonomi
(coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti). Da
quest'anno il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di
scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1°
giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ma saranno necessari
41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
Inoltre, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno
calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo, che si
basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Sono
stati introdotti anche dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata
prima dei 62 anni. Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle
anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012 è applicata una
riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al
pensionamento rispetto all'età di 62 anni; questa riduzione è elevata a 2 punti
percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero
rispetto ai 60 anni di età). Le vecchie regole sono, tuttavia, rimaste valide
per alcune residuali categorie di soggetti maggiormente meritevoli di tutela.(Leggi)
NON RIESCO A CAPIRE COME SI CONTINUI A FAR CASSA SULLA PELLE DI CHI, PER RICHIESTA DELL'AZIENDA "POSTE", DEL SINDACATO E DELLA COPERTURA DI CONFINDUSTRIA, SI E' TROVATO A FIRMARE DEGLI ACCORDI COSIDETTI INCENTIVANTI, IN CUI...
RispondiEliminaBASTA MI SONO ROTTO... NON HA PIU' SENSO ELENCARE: DIRITTI PIU' O MENO ACQUISITI... PROMESSE PIU' O MENO FASULLE... FALSITA'! SCUSATE LO SFOGO...MA DAL 06 DICEMBRE AD OGGI, SONO PASSATI 100 GIORNI..SENZA CHE QUALCOSA SIA CAMBIATA... PAROLE... PAROLE... PAROLE... ESODATO 53.